Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 2
Ai fini dell'applicabilità della confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni, per il caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti (nella specie, estorsione) ivi indicati, il chiaro disposto normativo non autorizza alcuna distinzione tra delitto consumato e delitto tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, indipendentemente dalla loro fonte, che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto.
Il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul "favor possessionis" bensì sulla prova positiva dello "ius possidendi", che dev'essere offerta da colui che chiede la restituzione e che, nel caso di effetti cambiari, non può consistere nella mera intestazione degli stessi ma richiede la dimostrazione della titolarità, lecitamente acquisita, del diritto in essi incorporato.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22154 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/05/2005
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 1938
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024320/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE DO N. IL 28/01/1935;
avverso ORDINANZA del 07/01/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 7.1.2004 la Corte d'Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di CC DO di restituzione di tredici titoli, presentata in sede di opposizione contro il provvedimento de plano emesso il 32.1.2003 dallo stesso giudice che aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione dei suddetti tredici effetti cambiali, datati 25.2.1990 e 5.3.1990 ed emessi da CA NG, disponendo la confisca degli effetti.
I suddetti titoli erano stati oggetto di sequestro in virtù di provvedimento del Pubblico Ministero in data 30.5.1995 nell'ambito di un procedimento penale a carico di CC DO per i reati di usura continuata e di tentata estorsione continuata ai danni di CA NG commessi in Vallata in epoca successiva e prossima al 10.4.1990.
Il procedimento era stato definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Ariano Irpino in data 26.9.2001 che aveva dichiarato la prescrizione in ordine al reato di usura e condannato invece l'imputato per il reato di tentata estorsione continuata, disponendo nel contempo la confisca non solo degli interessi usurari ma anche dei documenti e dei titoli in sequestro, sul presupposto "che servivano o potrebbero servire per il conseguimento effettivo dell'ingiusto profitto, anche mediante azioni giudiziarie già intraprese" e che la misura di sicurezza della confisca, prevista dall'art. 644 C.P. nella formulazione vigente all'epoca della pronuncia dovesse sempre essere applicata, anche per i fatti commessi in epoca antecedente alla modifica legislativa.
La Corte d'Appello di Napoli, decidendo sul gravame dell'imputato, con sentenza 14.10.2002, ormai in giudicato, aveva confermato le statuizioni in punto di responsabilità e di pena, mentre invece aveva revocato l'ordine di confisca emesso con la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 644 C.P., mancando la sentenza di condanna quanto al reato di usura. Con l'ordinanza oggetto dell'attuale ricorso la Corte d'Appello di Napoli ha ora interpretato il giudicato derivante dalla sentenza 14.10.2002 nel senso che la revoca, disposta esclusivamente con riguardo alla ipotesi del reato di usura, per cui era intervenuta la prescrizione del reato, non si estendeva alla confisca relativa al reato di tentata estorsione continuata per cui il CC aveva riportato condanna ed ha quindi respinto la richiesta di restituzione delle cambiali, ritenendo che l'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, riguardante anche tali ipotesi criminosa, imponesse la confisca, per tale reato, dei titoli di cui si richiedeva la restituzione e la cui restituzione avrebbe consentito l'azionamento e quindi il conseguimento dell'ingiusto profitto.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del CC lamentando violazione dell'art. 12 sexies del D. L.
8.6.1992 a 906 e 667 C.P.P. per avere il giudice dell'esecuzione disposto in modo abnorme la confisca dei titoli nonostante la revoca della misura da parte del giudice della cognizione per difetto del presupposto di legge, costituito dalla condanna per il reato di usura e pur essendo stato il sequestro disposto soltanto in relazione alla ipotesi criminosa della usura, cosicché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la confisca e tanto meno per il reato tentato di estorsione che non rientrava fra quelli previsti dall'art. 12 sexies, facendo tale disposizione riferimento soltanto ai reati consumati. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che l'ordinanza impugnata si era limitata a rigettare la istanza di restituzione facendo corretta applicazione del principio interpretativo introdotto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui il giudice dell'esecuzione competente alla restituzione delle cose sequestrate deve accertare la effettiva sussistenza dello ius possidendi del richiedente. Con nuova memoria la difesa del CC ha opposto che il giudice dell'esecuzione non era competente a disporre autonomamente la confisca, cosa sostanzialmente avvenuta con la ordinanza impugnata che aveva ipotizzato una estensibilità della misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L.
8.6.1992 al delitto solo tentato di estorsione, nonostante la intervenuta revoca da parte del giudice della cognizione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia indebitamente disposto la confisca pur essendogli ciò inibito in presenza della sentenza della Corte d'Appello in data 14.10.2002 che la aveva revocata. In effetti il giudice dell'esecuzione, nel primo provvedimento emesso de plano in data 23.1.2003, dopo avere respinto la istanza di restituzione dei titoli presentata dal CC, ha ordinato la confisca, che peraltro aveva già ritenuto insita nel giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello, emettendo quindi una pronuncia sostanzialmente "rafforzativa" di quel giudicato, diretta ad evitare incertezze future che già erano derivate dalla mancata pronuncia espressa della sentenza 14.10.2002 in ordine alla confisca quanto alla condanna per tentata estorsione. Il provvedimento impugnato del 7.1.2004, emesso a seguito dell'opposizione e che costituisce oggetto dell'attuale ricorso, non contiene però tale pronuncia, anche se è ugualmente estremamente chiaro nella interpretazione del giudicato nel senso che la revoca della confisca da parte della Corte d'Appello ha riguardato soltanto la parte assolutoria della sentenza in merito al reato di usura, mentre ha lasciato in vita la confisca relativamente al reato per cui il CC aveva riportato condanna e cioè per il reato di tentata estorsione. Orbene, la interpretazione del giudicato operata con il provvedimento impugnato appare corretta poiché dalla pronuncia di condanna per il reato di estorsione derivava necessariamente la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 come modificato con legge n. 356 del 1992. Nè rileva la circostanza che la condanna sia stata pronunciata soltanto per il reato tentato di estorsione, poiché a tali effetti il chiaro richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 12 sexies al caso di condanna per il delitto di cui all'art. 629 C.P., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto. In ogni caso ed indipendentemente dalla specifica disposizione di cui all'art. 12 sexies la confisca delle cambiali sarebbe stata imposta anche in base alla disciplina generale di cui all'art. 240 C.P. poiché le cambiali rilasciate dalla vittima del reato di tentata estorsione, collegato alla usura, costituivano, come documento, il mezzo per la realizzazione del provento della estorsione, indipendentemente dal loro sconto o incasso che avrebbe determinato la consumazione della estorsione.
Correttamente pertanto è stato ritenuto che, nonostante la revoca della confisca in relazione al reato di usura, questa restasse ferma in relazione al reato per cui il CC aveva riportato condanna. In ogni caso, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, la istanza di restituzione degli effetti cambiari non sarebbe mai stata accoglibile, per il semplice rilievo che il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato lo ius possidendi.
Costituisce infatti principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca e cioè qualora si tratti della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul favor possessionis, bensì sulla prova positiva dello ius possidendi che deve essere offerta da colui da colui che chiede la restituzione (v. Cass. 17.10.1996 n. 9149) e che, nel caso di effetti cambiari, non consiste nella mera intestazione, bensì nella dimostrazione della titolarità del diritto incorporato negli effetti in base ad un titolo lecito. Il che, nella specie, non è stato neppure allegato e deve comunque escludersi in base al rilievo che il giudizio penale, pur dichiarando la prescrizione quanto al reato di usura, ha già accertato che il CC ottenne dalla vittima quei titoli in base a condotte illecite, in mancanza di un rapporto sottostante lecito che li giustificasse.
I titoli dovrebbero quindi restare in ogni caso in sequestro, non essendo neppure ipotizzabile che l'autore della condotta criminale li ottenga in restituzione al fine di azionarti e cosi portare ad ulteriori conseguenze il reato per cui ha riportato condanna. Il definitiva, il ricorso deve essere respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005