Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22154
CASS
Sentenza 10 maggio 2005

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Massime2

Ai fini dell'applicabilità della confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni, per il caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti (nella specie, estorsione) ivi indicati, il chiaro disposto normativo non autorizza alcuna distinzione tra delitto consumato e delitto tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, indipendentemente dalla loro fonte, che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto.

Il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul "favor possessionis" bensì sulla prova positiva dello "ius possidendi", che dev'essere offerta da colui che chiede la restituzione e che, nel caso di effetti cambiari, non può consistere nella mera intestazione degli stessi ma richiede la dimostrazione della titolarità, lecitamente acquisita, del diritto in essi incorporato.

Commentario1

  • 1Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22154
Data del deposito : 10 maggio 2005

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