Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2656
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., sia al compratore che sia consapevole di tale altruità (art. 1478 cod. civ.). Peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi il compratore o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore o del promissario venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 cod. civ. il compratore o il promissario acquirente può agire "illico et immediate" per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o promittente venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compratore o del promissario acquirente.

Commentari2

  • 1Contratto preliminare, cosa altrui, rifiuto da parte dell’acquirente, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2008

  • 2Sul preliminare di cosa altruiAccesso limitato
    Sandra Scarabino · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2656
Data del deposito : 23 febbraio 2001

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