Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 cod. civ., sia al compratore che sia consapevole di tale altruità (art. 1478 cod. civ.). Peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi il compratore o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore o del promissario venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 cod. civ. il compratore o il promissario acquirente può agire "illico et immediate" per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o promittente venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compratore o del promissario acquirente.
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- 1. Contratto preliminare, cosa altrui, rifiuto da parte dell’acquirente, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2008
- 2. Sul preliminare di cosa altruiAccesso limitatoSandra Scarabino · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'NG LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato CHIAPPARELLI ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato CUDINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RS TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato PECORA F., difeso dall'avvocato ONESTI CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 77/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 20/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Aldo CHIAPPARELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 1991 NO IG dichiarò che con contratto preliminare del 29 maggio precedente aveva promesso di comprare da LU D'LO, che aveva promesso di vendere, un appartamento ammobiliato e locato a terzi, per un prezzo convenuto, del quale aveva immediatamente versato L. 15.000.000 a titolo di caparra;
aggiunse che il contratto definitivo doveva essere concluso davanti ad un notaio entro il 30 giugno successivo;
dichiarò anche che dopo la stipula del preliminare aveva scoperto che l'appartamento non era di proprietà del D'LO, che i mobili di arredamento erano stati asportati e sostituiti con altri, che l'immobile era accatastato come ufficio (cat. A/10) anziché come abitazione (cat. A/2), che lo stesso era occupato da un terzo a titolo precario;
dichiarò anche che alla data fissata per la stipula definitiva il D'LO non aveva consegnato al notaio la necessaria documentazione, per cui l'atto pubblico di trasferimento non era stato redatto;
poiché il comportamento del promittente costituiva grave inadempimento alle obbligazioni assunte, e poiché anche il titolare dell'agenzia immobiliare IT non aveva tenuto un comportamento rispettoso dei suoi doveri di informazione, l'IG, col predetto atto, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, il D'LO e l'agenzia e chiese la pronunzia di risoluzione del contratto preliminare con la condanna del D'LO alla restituzione del doppio della caparra e la condanna dell'agenzia alla restituzione della somma di L.
1.690.000 consegnatale a titolo di provvigione.
I convenuti si costituirono in giudizio, contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto;
il D'LO propose domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'IG e conseguente incameramento della caparra.
A conclusione del giudizio il Tribunale, con sentenza in data 9 febbraio 1995, accolse la domanda attorea, pronunziò la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa del D'LO, condannò quest'ultimo a pagare all'IG la somma di L. 30.000.000 e condannò l'agenzia immobiliare a restituire la somma di L.
1.690.000. A seguito dell'impugnazione proposta dai convenuti il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Trieste, la quale, con sentenza in data 20 febbraio 1998, rigettò il gravame confermando la decisione di primo grado.
Contro la sentenza LU D'LO ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione.
NO IG ha depositato controricorso.
Motivi della decisione.
1. Col secondo motivo d'impugnazione - che va esaminato per primo per ragioni di ordine logico-processuali - il ricorrente denunzia falsa applicazione dell'art. 1479 c.c., interpretato dalla Corte d'appello in senso strettamente letterale ed applicato ad un contratto preliminare, cui invece è inapplicabile;
senza contare che in caso di vendita di cosa altrui con effetti meramente obbligatori l'obbligazione del venditore di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa può essere adempiuta sia mediante l'acquisto di essa da parte del venditore, con l'effetto legale ex art. 1478 c.c. di far divenire proprietario l'acquirente, sia con il procurare la stipula della vendita direttamente col terzo proprietario. La doglianza va disattesa.
La Corte d'appello ha accertato, alla luce delle prove acquisite al processo e delle circostanze pacifiche tra le parti, che il D'LO, col contratto preliminare del 29 maggio 1991, aveva promesso di vendere all'IG l'appartamento in questione tacendo il fatto di non essere proprietario dello stesso, il quale apparteneva invece ad un terzo (Liviana Molinari) ed era diventato di sua proprietà soltanto nel settembre 1991; ha accertato, altresì, che il contratto definitivo doveva essere stipulato entro il 30 giugno 1991 ed ha ritenuto che al caso di specie fosse applicabile la norma ex art. 1479 c.c., secondo cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era del venditore e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
La decisione in tal senso adottata dalla Corte d'appello è immune dal vizio di legittimità denunziato dal ricorrente, perché conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte Suprema (Cass. 18 febbraio 1986 n. 960) secondo cui nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art. 1479 c.c., sia al compratore che sia consapevole di tale altruità (art. 1478 c.c.); peraltro mentre in quest'ultima ipotesi il compratore o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine (convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice) per l'adempimento del venditore o del promittente venditore, nell'ipotesi considerata dall'art. 1479 c.c. il compratore o il promissario acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o promittente venditore oppure con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compratore o promissario acquirente.
La successione cronologica degli eventi, sopra evidenziata, rende corretta, nel caso di specie, la decisione della Corte, dato che nessuna attività diretta a procurare all'IG la proprietà dell'appartamento è stata svolta dal D'LO prima della domanda di risoluzione (notificata il 29 luglio 1991), per cui il secondo motivo di ricorso va rigettato perché infondato.
2. Col primo motivo il ricorrente denunzia insufficiente motivazione in ordine alle supposte qualità mancanti del bene promesso in vendita, alla gravità dell'inadempimento necessaria per la risoluzione del contratto, e a tutte le circostanze di fatto e di diritto che, se esaminate, avrebbero condotto ad una diversa decisione.
La doglianza non può essere condivisa.
Accertato che il D'LO aveva promesso di vendere all'ignaro IG un bene di proprietà di un terzo ma che non gliene aveva procurato l'acquisto prima della domanda di risoluzione, incorrendo così in un grave inadempimento, la Corte d'appello ha ritenuto tale fatto, per la sua idoneità a reggere da solo la decisione, assorbente ai fini della pronunzia di risoluzione, per cui l'ha fondata su di esso ritenendo implicitamente ma correttamente superfluo l'esame delle altre circostanze addotte in domanda come ulteriore motivo di risoluzione.
Anche il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.
3. Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 176.600, oltre a L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 27 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001