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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2386/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220015087443000 CONTR. REDDITI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 6.4.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il sig. Ricorrente_1, Data_nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio Luogo_1, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720220015087443000, notificata il 15.2.2023, portante un carico di € 498,32, a titolo di IRPEF, anno d'imposta 2018, comprensivo di interessi, sanzione e diritto di notifica.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per avvenuto pagamento degli importi richiesti.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Rilevava la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con controdeduzioni depositate il 13.9.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato derivante dal controllo ex art. 36 bis del
D.P.R. n° 600/1973 con correzione dei dati esposti in dichiarazione relativi all'eccedenza di imposta riportata dalla precedente dichiarazione e all'importo dell'acconto effettivamente versato, senza che fosse necessario l'invio della comunicazione di irregolarità.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione anche in considerazione della sospensione dei relativi termini disposta dalla normativa emergenziale per contrastare la pandemia generatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19.
Non riteneva sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Chiedeva, pertanto alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza n° 1104/2023, depositata il 27.10.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione riscontrando la mancata prova del requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'8.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto il 6.4.2023 la notifica a mezzo pec in del ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'importo richiesto con la cartella impugnata non è stato già versato.
La ricevuta F24 depositata in atti dal ricorrente riflette quanto erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2019 relativa all'anno d'imposta presentata dal contribuente prima della correzione operata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n° 300/1973 dall'ente impositore.
Infatti, nella suddetta ricevuta, a titolo di IRPEF anno 2018 non risulta alcun versamento bensì un importo a credito di € 162,00.
L'Agenzia delle Entrate si è limitata ad apportare, sempre nell'alveo di applicazione del citato articolo 36 bis, delle correzioni (sia a favore che contro il contribuente) nel suddetto modello UNICO 2019 sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dal ricorrente: ha detratto la somma di € 28,00 quale eccedenza di imposta derivante dalla precedente dichiarazione e non riportata e ha ridotto l'importo indicato come versato a titolo di acconto da € 924,00 a € 554,00 (somma effettivamente versata).
Non coglie nel segno nemmeno il motivo di ricorso incentrato sulla necessità di invio di avviso o atto similare prima della notifica della cartella impugnata.
“5.1. Per quanto concerne la necessità della previa contestazione al contribuente del rilievo, va detto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del
17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
5.1.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
5.1.2. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, l'inadempimento dell'obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972, "ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n.
15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).” (Corte di Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20208 del 19/7/2025).
Nella fattispecie in esame non sussiste alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Non sussiste, poi, il lamentato vizio di motivazione in quanto “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 – Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014)” (Corte di Cassazione, ordinanza. n° 7244 del 14.3.2019)
Nella fattispecie in esame la cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del citato articolo 36 bis, per cui è sufficiente ai fini della motivazione il richiamo, contenuto nella stessa cartella, sia a pagina 1 che a pagina 5 Modello Unico/Redditi anno 2018.
Nella stessa cartella vengono analiticamente riportati i righi del quadro RN rettificati e vengono esposte le somme dovute con le relative causali.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale perché tra l'anno di presentazione del Modello UNICO
2019 (a seguito della quale andava corrisposta l'imposta in questione) e la notifica della cartella impugnata,
15.2.2023, non sono trascorsi cinque anni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore della solo parte resistente costituitasi, applicando l'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che, tenuto conto dell'esito della fase cautelare, e dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 350,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ragusa lì 8/10/2025
IL GIUDICE
IU AT
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2386/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220015087443000 CONTR. REDDITI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 6.4.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, successivamente depositato presso questa Corte il 21.7.2023, il sig. Ricorrente_1, Data_nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio Luogo_1, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720220015087443000, notificata il 15.2.2023, portante un carico di € 498,32, a titolo di IRPEF, anno d'imposta 2018, comprensivo di interessi, sanzione e diritto di notifica.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per avvenuto pagamento degli importi richiesti.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Rilevava la mancata notifica di alcun avviso o messa in mora precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata di annullarla con condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Con controdeduzioni depositate il 13.9.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato derivante dal controllo ex art. 36 bis del
D.P.R. n° 600/1973 con correzione dei dati esposti in dichiarazione relativi all'eccedenza di imposta riportata dalla precedente dichiarazione e all'importo dell'acconto effettivamente versato, senza che fosse necessario l'invio della comunicazione di irregolarità.
Negava fosse maturata alcuna prescrizione anche in considerazione della sospensione dei relativi termini disposta dalla normativa emergenziale per contrastare la pandemia generatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19.
Non riteneva sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Chiedeva, pertanto alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza n° 1104/2023, depositata il 27.10.2023 la Corte in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione riscontrando la mancata prova del requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza dell'8.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto il 6.4.2023 la notifica a mezzo pec in del ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'importo richiesto con la cartella impugnata non è stato già versato.
La ricevuta F24 depositata in atti dal ricorrente riflette quanto erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2019 relativa all'anno d'imposta presentata dal contribuente prima della correzione operata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n° 300/1973 dall'ente impositore.
Infatti, nella suddetta ricevuta, a titolo di IRPEF anno 2018 non risulta alcun versamento bensì un importo a credito di € 162,00.
L'Agenzia delle Entrate si è limitata ad apportare, sempre nell'alveo di applicazione del citato articolo 36 bis, delle correzioni (sia a favore che contro il contribuente) nel suddetto modello UNICO 2019 sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dal ricorrente: ha detratto la somma di € 28,00 quale eccedenza di imposta derivante dalla precedente dichiarazione e non riportata e ha ridotto l'importo indicato come versato a titolo di acconto da € 924,00 a € 554,00 (somma effettivamente versata).
Non coglie nel segno nemmeno il motivo di ricorso incentrato sulla necessità di invio di avviso o atto similare prima della notifica della cartella impugnata.
“5.1. Per quanto concerne la necessità della previa contestazione al contribuente del rilievo, va detto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del
17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
5.1.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l'obbligo imposto all'Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
5.1.2. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, l'inadempimento dell'obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972, "ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n.
15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).” (Corte di Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20208 del 19/7/2025).
Nella fattispecie in esame non sussiste alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Non sussiste, poi, il lamentato vizio di motivazione in quanto “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 – Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014)” (Corte di Cassazione, ordinanza. n° 7244 del 14.3.2019)
Nella fattispecie in esame la cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del citato articolo 36 bis, per cui è sufficiente ai fini della motivazione il richiamo, contenuto nella stessa cartella, sia a pagina 1 che a pagina 5 Modello Unico/Redditi anno 2018.
Nella stessa cartella vengono analiticamente riportati i righi del quadro RN rettificati e vengono esposte le somme dovute con le relative causali.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale perché tra l'anno di presentazione del Modello UNICO
2019 (a seguito della quale andava corrisposta l'imposta in questione) e la notifica della cartella impugnata,
15.2.2023, non sono trascorsi cinque anni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore della solo parte resistente costituitasi, applicando l'art. 15, comma 2-sexies del D.Lgs. n° 546/1992.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali che, tenuto conto dell'esito della fase cautelare, e dell'aumento previsto dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 350,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ragusa lì 8/10/2025
IL GIUDICE
IU AT