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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6537/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6537/2017 promossa da:
E . (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DORIA RAFFAELE e dell'avv. DEL GROSSO TOMMASO AUGUSTO ( ) VIA FIRENZE 13 71036 LUCERA, elettivamente domiciliato in VIA DEL C.F._1 CORSO 16 MONTELLA presso il difensore avv. DORIA RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_1 C.F._2 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_2 C.F._3 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA Parte_4 C.F._4 GIOVINA e dell'avv. ( ) VIA CAVOUR N 20 71028 Parte_4 C.F._4 SANT'AGATA DI PUGLIA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_3 C.F._5 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente premesso che il rapporto di prestazione professionale intercorso tra l'attore e non è oggetto di contestazione. CP_4
Ciò che, invece, risulta contestato è il quantum della pretesa azionata, segnatamente la differenza tra quanto versato e quanto asseritamente dovuto.
Vale rilevare che la domanda azionata non è dotata di compiuta allegazione non avendo parte attrice ricostruito né descritto le attività espletate e le somme dovute per ciascuna attività.
Nel fascicolo di parte convenuta, tuttavia, nel documento n. 31 redatto da parte attrice si indicano le attività svolte e l'onorario ad esse riferibili secondo lo schema che di seguito si riporta:
- I SAL EURO 11.588,98;
- II SAL EURO 13.080,23;
- III SAL EURO 3.114,71;
- Certificato di pagamento del III SAL 13.374,53.
Non vi è contestazione sul pagamento avvenuto con le modalità e i tempi indicati da parte convenuta negli atti introduttivi per il I,II, III SAL.
Il residuo, secondo la ricostruzione operata sulla base del documento appena citato sarebbe riferibile al certificato di pagamento del III SAL.
In ordine a detta ultima attività, deve rilevarsi la mancanza di prova.
L'attore, infatti, in disparte il superiore rilievo afferente alla mancata allegazione non ha fornito prova dell'espletamento del certificato di pagamento del III SAL.
Non può rivestire alcun peso la circostanza che le convenute abitino detto immobile senza che i lavori siano stati ultimati ed in mancanza del certificato di pagamento.
Vale, poi, osservare che il decreto ingiuntivo da parte delle eredi a cui è seguita la transazione CP_2 con il , inerisce al pagamento della fattura n. 2 dell'11 marzo 2010 per Controparte_5 euro 16.010,20 per la quale non vi è contestazione.
Una circostanza, tuttavia, a cui può darsi un valore meramente indiziario che, larvatamente suffraga la mancanza di ultimazione dei lavori, è quella relativa alla nota dell'attore del 26 novembre 2012 indirizzata all'Avvocato nella quale al terzo capoverso si dà atto che il fabbricato non può essere CP_2 abitato perché l'immobile non è ultimato.
Ciò posto, la domanda afferente alla differenza dovuta non può essere accolta poiché sfornita di allegazione e prova.
Quanto alle domande riconvenzionali, non può essere accolta quella relativa ai danni poiché non vi è prova certa né della sussistenza né dell'entità degli stessi.
In relazione alla restituzione di somme percepite in esubero dall'attore e non dovute, non può non sottolinearsi che non vi è prova né che l'Amministrazione non le abbia riconosciute e corrisposte né che le stesse non fossero effettivamente dovute.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 rigetta la domanda di parte attrice e le domande riconvenzionali spiegate.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Foggia, 1 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6537/2017 promossa da:
E . (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 Pt_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DORIA RAFFAELE e dell'avv. DEL GROSSO TOMMASO AUGUSTO ( ) VIA FIRENZE 13 71036 LUCERA, elettivamente domiciliato in VIA DEL C.F._1 CORSO 16 MONTELLA presso il difensore avv. DORIA RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_1 C.F._2 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_2 C.F._3 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA Parte_4 C.F._4 GIOVINA e dell'avv. ( ) VIA CAVOUR N 20 71028 Parte_4 C.F._4 SANT'AGATA DI PUGLIA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLEO ANNA CP_3 C.F._5 GIOVINA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 4 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FORLEO ANNA GIOVINA
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente premesso che il rapporto di prestazione professionale intercorso tra l'attore e non è oggetto di contestazione. CP_4
Ciò che, invece, risulta contestato è il quantum della pretesa azionata, segnatamente la differenza tra quanto versato e quanto asseritamente dovuto.
Vale rilevare che la domanda azionata non è dotata di compiuta allegazione non avendo parte attrice ricostruito né descritto le attività espletate e le somme dovute per ciascuna attività.
Nel fascicolo di parte convenuta, tuttavia, nel documento n. 31 redatto da parte attrice si indicano le attività svolte e l'onorario ad esse riferibili secondo lo schema che di seguito si riporta:
- I SAL EURO 11.588,98;
- II SAL EURO 13.080,23;
- III SAL EURO 3.114,71;
- Certificato di pagamento del III SAL 13.374,53.
Non vi è contestazione sul pagamento avvenuto con le modalità e i tempi indicati da parte convenuta negli atti introduttivi per il I,II, III SAL.
Il residuo, secondo la ricostruzione operata sulla base del documento appena citato sarebbe riferibile al certificato di pagamento del III SAL.
In ordine a detta ultima attività, deve rilevarsi la mancanza di prova.
L'attore, infatti, in disparte il superiore rilievo afferente alla mancata allegazione non ha fornito prova dell'espletamento del certificato di pagamento del III SAL.
Non può rivestire alcun peso la circostanza che le convenute abitino detto immobile senza che i lavori siano stati ultimati ed in mancanza del certificato di pagamento.
Vale, poi, osservare che il decreto ingiuntivo da parte delle eredi a cui è seguita la transazione CP_2 con il , inerisce al pagamento della fattura n. 2 dell'11 marzo 2010 per Controparte_5 euro 16.010,20 per la quale non vi è contestazione.
Una circostanza, tuttavia, a cui può darsi un valore meramente indiziario che, larvatamente suffraga la mancanza di ultimazione dei lavori, è quella relativa alla nota dell'attore del 26 novembre 2012 indirizzata all'Avvocato nella quale al terzo capoverso si dà atto che il fabbricato non può essere CP_2 abitato perché l'immobile non è ultimato.
Ciò posto, la domanda afferente alla differenza dovuta non può essere accolta poiché sfornita di allegazione e prova.
Quanto alle domande riconvenzionali, non può essere accolta quella relativa ai danni poiché non vi è prova certa né della sussistenza né dell'entità degli stessi.
In relazione alla restituzione di somme percepite in esubero dall'attore e non dovute, non può non sottolinearsi che non vi è prova né che l'Amministrazione non le abbia riconosciute e corrisposte né che le stesse non fossero effettivamente dovute.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 rigetta la domanda di parte attrice e le domande riconvenzionali spiegate.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Foggia, 1 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3