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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9188/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9188/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONSIGNORE CARMEN che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito concordatario in Casorzo Monferrato il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casorzo Monferrato (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/12/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Parte_2 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casorzo Monferrato di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali potranno assumere Per_1 disgiuntamente le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione quotidiana del figlio quando lo avranno con sé, mentre dovranno assumere congiuntamente tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione diversa dalla gestione quotidiana, nonché tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza stabile e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
DISPONE che la casa coniugale, ormai di proprietà esclusiva della moglie, rimanga assegnata alla stessa nello stato in cui si trova;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra in caso di vendita della casa coniugale prima Pt_1 del raggiungimento della maggiore età di , versi al sig. il 30% del ricavato della Per_1 Pt_2 vendita ovvero in caso di vendita dopo il raggiungimento della maggiore età di , doni al figlio Per_1 il 30% del ricavato, con ulteriore impegno a investire tale somma per esigenze di studio, lavoro o acquisto di un immobile in favore del figlio;
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. paghi per intero la rata del mutuo ipotecario Pt_2 stipulato con n. del 21 luglio 2015, repertorio n. 25272/11206, Notaio Controparte_1 P.IVA_1
fino alla sua estinzione;
Persona_2
2 DA' ATTO che le parti concordano che la sig.ra si accolli per intero la rata del mutuo fondiario Pt_1 ipotecario cointestato, acceso presso la banca Monte Paschi di Siena n. 74185214727 in data 06/04/2018, repertorio n. 5345, raccolta n. 4443, notaio;
Persona_3
DISPONE che il padre, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei genitori e prioritariamente della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà o, in ogni caso, secondo le seguenti linee guida:
- durante la settimana almeno un giorno (preferibilmente il lunedì o il mercoledì) da concordarsi previamente tra i genitori, secondo gli impegni del padre, nonché della madre e prioritariamente del minore, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato sera alle 18.30 fino lunedì mattina. Nel caso in cui il padre dovesse reperire autonoma abitazione e, dunque, cessare la convivenza con i propri genitori, potrà trascorrere con il figlio anche un fine settimana di quelli di competenza dal sabato mattina alle ore 10 sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, salve esigenze lavorative improrogabili del sig. e salva la possibilità di lasciare con i nonni. In ogni caso, Pt_2 Per_1 nell'ipotesi di impossibilità il sig. dovrà darne comunicazione alla madre entro il mercoledì Pt_2 sera precedente al fine settimana di sua competenza;
- due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo per ciascuno dei genitori di comunicare almeno una settimana prima della partenza il luogo in cui verrà trascorsa la vacanza, nonché i riferimenti dell'hotel, abitazione, residence etc.;
- durante le vacanze di Natale, il minore starà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno a partire dalle ore 15 del giorno precedente, nonché 3 giorni durante il periodo di vacanza scolastica, da concordarsi almeno 15 giorni prima e, comunque, entro l'08 di dicembre;
- ogni altra festività (ponti infra annuali, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.) alternata tra i genitori, i quali potranno concordare anche altri periodi di vacanza nel corso dell'anno purché con preavviso di almeno un mese. Eventuali giorni persi potranno essere recuperati nelle settimane successive;
- i genitori parteciperanno attivamente alla vita del figlio e garantiranno, salvi impedimenti gravi, la loro presenza ai colloqui scolastici, al ritiro delle schede di valutazione, a eventuali premiazioni sportive, gare ecc;
- in caso di malattia del figlio i genitori si daranno reciproco avviso ed il padre potrà recuperare i giorni persi, compreso il fine settimana;
- ogni visita ulteriore e diversa dovrà essere concordata e accettata da entrambi i genitori;
- ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la propria impossibilità a tenere il figlio ovvero l'esigenza di modificare l'orario di visita con almeno un giorno di anticipo;
DISPONE che il padre corrisponda per il mantenimento del minore alla madre la somma di euro 500 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat nella misura del 100%. Inoltre il sig.
parteciperà alle spese extra, quali spese scolastiche, mediche, sportive, previamente Pt_2 concordate o necessarie e comunicate come da protocollo stipulato tra il COA di Torino e il Tribunale di Torino del 15 marzo 2016. Tutte le spese sportive, anche per più sport, verranno divise tra i genitori al 50%;
DISPONE che a partire dall'anno 2024/2025 i genitori divideranno al 50% la retta scolastica annuale per l'iscrizione di alla SAFA di Torino, scuola superiore paritaria di secondo grado. Ciascun Per_1 genitore verserà direttamente alla scuola la quota di propria competenza, secondo le modalità di pagamento stabilite dalla scuola.
DA' ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
3 NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9188/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONSIGNORE CARMEN che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio con rito concordatario in Casorzo Monferrato il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casorzo Monferrato (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/12/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/06/2022.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Parte_2 trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casorzo Monferrato di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali potranno assumere Per_1 disgiuntamente le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione quotidiana del figlio quando lo avranno con sé, mentre dovranno assumere congiuntamente tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione diversa dalla gestione quotidiana, nonché tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza stabile e il collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
DISPONE che la casa coniugale, ormai di proprietà esclusiva della moglie, rimanga assegnata alla stessa nello stato in cui si trova;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra in caso di vendita della casa coniugale prima Pt_1 del raggiungimento della maggiore età di , versi al sig. il 30% del ricavato della Per_1 Pt_2 vendita ovvero in caso di vendita dopo il raggiungimento della maggiore età di , doni al figlio Per_1 il 30% del ricavato, con ulteriore impegno a investire tale somma per esigenze di studio, lavoro o acquisto di un immobile in favore del figlio;
DA' ATTO che le parti concordano che il sig. paghi per intero la rata del mutuo ipotecario Pt_2 stipulato con n. del 21 luglio 2015, repertorio n. 25272/11206, Notaio Controparte_1 P.IVA_1
fino alla sua estinzione;
Persona_2
2 DA' ATTO che le parti concordano che la sig.ra si accolli per intero la rata del mutuo fondiario Pt_1 ipotecario cointestato, acceso presso la banca Monte Paschi di Siena n. 74185214727 in data 06/04/2018, repertorio n. 5345, raccolta n. 4443, notaio;
Persona_3
DISPONE che il padre, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei genitori e prioritariamente della volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, possa vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà o, in ogni caso, secondo le seguenti linee guida:
- durante la settimana almeno un giorno (preferibilmente il lunedì o il mercoledì) da concordarsi previamente tra i genitori, secondo gli impegni del padre, nonché della madre e prioritariamente del minore, dall'uscita da scuola sino al giorno seguente quando lo riaccompagnerà a scuola;
- Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato sera alle 18.30 fino lunedì mattina. Nel caso in cui il padre dovesse reperire autonoma abitazione e, dunque, cessare la convivenza con i propri genitori, potrà trascorrere con il figlio anche un fine settimana di quelli di competenza dal sabato mattina alle ore 10 sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, salve esigenze lavorative improrogabili del sig. e salva la possibilità di lasciare con i nonni. In ogni caso, Pt_2 Per_1 nell'ipotesi di impossibilità il sig. dovrà darne comunicazione alla madre entro il mercoledì Pt_2 sera precedente al fine settimana di sua competenza;
- due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo per ciascuno dei genitori di comunicare almeno una settimana prima della partenza il luogo in cui verrà trascorsa la vacanza, nonché i riferimenti dell'hotel, abitazione, residence etc.;
- durante le vacanze di Natale, il minore starà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno a partire dalle ore 15 del giorno precedente, nonché 3 giorni durante il periodo di vacanza scolastica, da concordarsi almeno 15 giorni prima e, comunque, entro l'08 di dicembre;
- ogni altra festività (ponti infra annuali, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.) alternata tra i genitori, i quali potranno concordare anche altri periodi di vacanza nel corso dell'anno purché con preavviso di almeno un mese. Eventuali giorni persi potranno essere recuperati nelle settimane successive;
- i genitori parteciperanno attivamente alla vita del figlio e garantiranno, salvi impedimenti gravi, la loro presenza ai colloqui scolastici, al ritiro delle schede di valutazione, a eventuali premiazioni sportive, gare ecc;
- in caso di malattia del figlio i genitori si daranno reciproco avviso ed il padre potrà recuperare i giorni persi, compreso il fine settimana;
- ogni visita ulteriore e diversa dovrà essere concordata e accettata da entrambi i genitori;
- ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la propria impossibilità a tenere il figlio ovvero l'esigenza di modificare l'orario di visita con almeno un giorno di anticipo;
DISPONE che il padre corrisponda per il mantenimento del minore alla madre la somma di euro 500 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat nella misura del 100%. Inoltre il sig.
parteciperà alle spese extra, quali spese scolastiche, mediche, sportive, previamente Pt_2 concordate o necessarie e comunicate come da protocollo stipulato tra il COA di Torino e il Tribunale di Torino del 15 marzo 2016. Tutte le spese sportive, anche per più sport, verranno divise tra i genitori al 50%;
DISPONE che a partire dall'anno 2024/2025 i genitori divideranno al 50% la retta scolastica annuale per l'iscrizione di alla SAFA di Torino, scuola superiore paritaria di secondo grado. Ciascun Per_1 genitore verserà direttamente alla scuola la quota di propria competenza, secondo le modalità di pagamento stabilite dalla scuola.
DA' ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
3 NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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