Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s.).
Commentari • 11
- 1. Occupazione arbitraria di immobili e figure di “resistenza passiva” nel recente decretoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 luglio 2025
Abstract Nell'ambito dell'audizione parlamentare[1] sul decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di sicurezza pubblica, l'Autore si occupa di alcuni profili strettamente penalistici. Anzitutto, vengono prese in considerazioni alcune criticità concernenti il nuovo delitto di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Viene, inoltre, analizzato uno dei temi centrali nella struttura del “decreto sicurezza”: la c.d. criminalizzazione delle condotte di “resistenza passiva”. Tale obiettivo è stato attuato tramite l'innesto di tre delitti: il blocco stradale e ferroviario, la rivolta all'interno di un istituto penitenziario e la rivolta all'interno di una struttura …
Leggi di più… - 2. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 337 c.p. è rubricato “Resistenza a pubblico ufficiale” ed è collocato nel libro II, titolo II e capo II in merito ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. La norma in esame punisce con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre questo compie un atto di ufficio o servizio o fornisce assistenza; questa è volta a tutelare la libertà di azione del pubblico ufficiale, la cui libertà è essenziale per l'ordinato svolgimento della convivenza sociale, la quale deve esplicarsi senza trovare ostacolo in forme di coazione fisica o morale posta con l'illecito e …
Leggi di più… - 4. Marco Sicolo, Autore presso ilDirittoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 21 luglio 2024
Cosa si intende per esdebitazione L'esdebitazione consiste nella cancellazione definitiva dei debiti ed è prevista come conseguenza del positivo esito delle procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento. La composizione delle crisi di sovraindebitamento, cioè di quelle situazioni in cui il debitore non è in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei creditori, è stata al centro di alcuni importanti interventi normativi degli ultimi anni, a cominciare dalla legge n. 3 del 2012, le cui disposizioni sono sostanzialmente confluite nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Esdebitazione e procedure per il sovraindebitamento In linea generale, …
Leggi di più… - 5. Resistenza a pubblico ufficialeMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 1 luglio 2024
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale Il reato di resistenza a pubblico ufficiale sanziona chi si oppone all'azione di un pubblico ufficiale (o del privato che, richiesto, gli presti assistenza) nel momento in cui quest'ultimo sta compiendo un atto del proprio ufficio. Nel concetto di resistenza sono ricompresi, come vedremo tra breve, quei comportamenti che mirano a impedire il compimento dell'atto di ufficio, e questa circostanza vale a distinguere il reato di resistenza da quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. I caratteri del reato: violenza e minacce A norma dell'art. 337 del codice penale, per aversi resistenza a pubblica ufficiale occorre che l'opposizione a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2015, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 35
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 26150/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MA TO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 31/05/2013 della Corte d'appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Fioretti Enrico in sostituzione dell'avv. Giorgino Nicola, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza del 31/05/2013, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di MA TO in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, pronunciata dal Tribunale di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - con provvedimento del 13/05/2011, e riconosciuto in suo favore il beneficio della non menzione della condanna.
2. Ha proposto ricorso la difesa del MA che, con un primo motivo deduce nullità del procedimento per non essere stato in esso garantito il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'udienza si è svolta senza l'assistenza del difensore di fiducia, malgrado quest'ultimo avesse tempestivamente comunicato la presenza di un concomitante impegno professionale, che rendeva impossibile la sua presenza dinanzi al giudice d'appello, sollecitando un rinvio della trattazione, che si ritiene ingiustamente non concesso, in violazione dei principi di cui all'art. 420 c.p.p., comma 5, nonché del diritto di difesa.
3. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato, punto nel quale si ritiene carente anche la sentenza di primo grado.
4. Si deduce mancata individuazione delle prove determinanti al fine di giungere all'affermazione di responsabilità, con riferimento all'assenza di assunzione di prova decisiva.
5. Si lamenta inoltre violazione di legge penale, nella parte in cui nella sentenza si è omesso di indicare quale pericolo concreto per l'incolumità degli agenti fosse idoneo ad impedire lo svolgimento dell'attività pubblica loro demandata, o di evidenziare un'attività astrattamente riconducibile alla resistenza impropria. Si rileva inoltre che la condotta degli agenti poteva inquadrarsi, almeno a livello putativo, nell'atto arbitrario, inducendo l'interessato a realizzare una condotta oppositiva, se pure non violenta, che potrebbe legittimare la riduzione della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. In particolare, l'esame degli atti ha consentito di verificare che nel corso del giudizio d'appello risultano richiesti dalla difesa due rinvii successivi, il secondo dei quali non concesso con ordinanza ampiamente motivata, che da conto della tardiva comunicazione dell'impedimento, richiesto per seguire per un processo fissato successivamente rispetto a quello in cui si sollecitava il differimento, senza allegazione dell'impossibilità di nominare sostituti, elementi tutti che fondano la decisione di rigetto formulata e, contrariamente a quanto dedotto, giustificano la prosecuzione del giudizio disposta, con il concreto rispetto delle garanzie difensive, garantito dall'applicazione delle disposizioni al riguardo.
3. Risulta invece fondato il rilievo di merito. Se deve ritenersi che anche la violenza sulle cose, ove finalizzata ad opporsi al compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto doveroso, possa integrare il reato di resistenza (Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997 - dep. 28/10/1997, Dazzini, Rv. 208771), si deve segnalare che, nella specie, entrambe le pronunce non motivano in maniera adeguata quanto all'individuazione della violenza sulle cose realizzata, identificandone le conseguenze, e si limitano ad un richiamo ad un'azione, costituita nel puntare i piedi e le mani sull'auto di servizio per evitare di essere immesso al suo interno e così essere condotto negli uffici di p.s., condotta che, in assenza di elementi sulle potenzialità o conseguenze dannose di tale atto, si risolve in una resistenza passiva, che per pacifica giurisprudenza non integra il reato ritenuto. Invero, ove, come nella specie, non sussista prova di una volontaria aggressione dei beni per operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, che così realizzi una diretta condotta oppositiva, deve escludersi la natura violenta dell'azione e concludersi che questa si è risolta in una mancata collaborazione, non sufficiente ad integrare il reato (Sez. 6, n. 10136 del 6. 11.201 - dep. 4.3.2013, Roccia, rv. 254764), poiché il delitto di resistenza presuppone un'aggressione che nei fatti non è stata tipizzata nei suoi elementi costitutivi.
3. Per l'effetto deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il danno non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015