CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17851 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT ST, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA RD;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Roberto Patscot, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di Appello di Firenze, giudicando a seguito della sentenza della Sesta Sezione della Corte del 22 ottobre 2024 di annullamento senza rinvio (per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di appello), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 17 settembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai fatti di reato diversi dall'appropriazione dell'assegno di 5.300 euro consumato l'8 aprile 2013, perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena in relazione al residuo illecito di cui agli artt. 314, primo Penale Sent. Sez. 2 Num. 17851 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 comma, cod. pen. e 317-bis cod. pen. nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, ha ridotto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla durata di cinque anni;
ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato già disposta, fino alla somma di euro 9.305,59, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione norme processuali con riferimento all'articolo 178 lett. c) cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. per mancanza della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputato detenuto. Il difensore riferisce di aver ricevuto due decreti di citazione emessi dalla Corte di appello, di cui uno notificato presso di lui in qualità di domiciliatario. Tuttavia, poiché l’imputato era detenuto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia all’imputato personalmente, secondo le modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e motivazione meramente apparente. Si deduce che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova, ritenendo che le somme prelevate dall’imputato dal conto corrente intestato alla cooperativa, mediante assegno circolare di euro 5.300, siano state impiegate per finalità personali, anziché per soddisfare i creditori o per far fronte alle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico e, quindi, nell’interesse della società cooperativa. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 640 cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di accertare che l’imputato non era mai stato iscritto né all’albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro e che, pertanto, non possedeva i requisiti per assumere la carica di commissario liquidatore e la conseguente qualifica di pubblico ufficiale. Ne conseguirebbe che i fatti accertati non dovrebbero essere qualificati come delitto di peculato, bensì come delitto di usurpazione di funzioni pubbliche e delitto di truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 3 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputato detenuto, è manifestamente infondato. Emerge invero dagli atti - il cui esame è consentito in presenza della deduzione di una violazione di legge processuale la cui risoluzione presuppone la verifica diretta degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 – 01) - che l'imputato ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, in mani proprie, presso il luogo di detenzione, Casa di reclusione di Rebibbia, in data 12 maggio 2025. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché un vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una pretesa inversione dell’onere della prova, è generico e meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i motivi dell'impugnazione, sono inammissibili, sia quando difettano di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, sia quando mancano di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata per supportare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, [...], Rv. 288005 – 01). Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...], Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia e coerente in ordine agli elementi di prova valorizzati ai fini dell’affermazione di responsabilità per la condotta consistente nell’emissione di un assegno circolare di euro 5.300,00, tratto sul conto corrente intestato alla cooperativa, evidenziando che l’imputato era l’unico soggetto abilitato a operare su tale conto corrente, che l’assegno era stato emesso in suo favore e che non era stata offerta alcuna attendibile spiegazione alternativa circa la destinazione della somma. Ne consegue che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, ma corretta applicazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, che consente l’assoluzione solo a fronte di una ricostruzione alternativa 4 dei fatti dotata di effettiva plausibilità e non meramente congetturale (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 4, n. 22257 del 25/3/2014, Guernelli, Rv. 259204-01). In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti di specificità e di decisività, risolvendosi nella mera reiterazione di doglianze già devolute al giudice di appello e da questi puntualmente e coerentemente disattese, senza alcun confronto critico con il percorso argomentativo della decisione impugnata, e traducendosi, in definitiva, in una non consentita sollecitazione di una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa riqualificazione in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche, stante l’assenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, non supera il vaglio di ammissibilità. Va infatti preliminarmente rilevato che, in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato, la sentenza di appello si pone in rapporto di c.d. doppia conforme con quella di primo grado, quando essa si richiami espressamente alla decisione del Tribunale e ne condivida i criteri valutativi delle prove. In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, le due decisioni di merito devono essere lette congiuntamente, integrandosi a vicenda e confluendo in un unico corpo argomentativo, al quale il giudice di legittimità deve fare riferimento ai fini della verifica della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218‑01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595‑01; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617‑01). Nella fattispecie, la Corte di appello, preso atto della mancata proposizione sul punto di specifici motivi di gravame, ha legittimamente rinviato alla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale il tema della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale dell’imputato, quale commissario liquidatore della cooperativa “Progetto Uomo Ambiente”, è stato diffusamente e puntualmente esaminato (pag. 5 della sentenza di primo grado). Tale qualifica risulta, del resto, espressamente attribuita dalla legge, ai sensi dell’art. 199, primo comma, R.D. n. 267 del 1942, che riconosce al commissario liquidatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, la natura di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 18732 del 09/01/2008, Bulfoni, Rv. 239929 – 01; Sez. 6, n. 5576 del 26/03/1998, [...], Rv. 210483 – 01). Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a interrompere la catena devolutiva, con conseguente inammissibilità per il combinato disposto degli artt. 5 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RD GE TO
udita la relazione svolta dal consigliere DA RD;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Roberto Patscot, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di Appello di Firenze, giudicando a seguito della sentenza della Sesta Sezione della Corte del 22 ottobre 2024 di annullamento senza rinvio (per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di appello), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 17 settembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai fatti di reato diversi dall'appropriazione dell'assegno di 5.300 euro consumato l'8 aprile 2013, perché estinti per prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena in relazione al residuo illecito di cui agli artt. 314, primo Penale Sent. Sez. 2 Num. 17851 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 comma, cod. pen. e 317-bis cod. pen. nella misura di due anni e otto mesi di reclusione, ha ridotto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla durata di cinque anni;
ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato già disposta, fino alla somma di euro 9.305,59, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione norme processuali con riferimento all'articolo 178 lett. c) cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. per mancanza della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputato detenuto. Il difensore riferisce di aver ricevuto due decreti di citazione emessi dalla Corte di appello, di cui uno notificato presso di lui in qualità di domiciliatario. Tuttavia, poiché l’imputato era detenuto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia all’imputato personalmente, secondo le modalità previste dall’art. 156 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e motivazione meramente apparente. Si deduce che la Corte di appello avrebbe invertito l’onere della prova, ritenendo che le somme prelevate dall’imputato dal conto corrente intestato alla cooperativa, mediante assegno circolare di euro 5.300, siano state impiegate per finalità personali, anziché per soddisfare i creditori o per far fronte alle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico e, quindi, nell’interesse della società cooperativa. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 640 cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di accertare che l’imputato non era mai stato iscritto né all’albo dei commercialisti né a quello dei consulenti del lavoro e che, pertanto, non possedeva i requisiti per assumere la carica di commissario liquidatore e la conseguente qualifica di pubblico ufficiale. Ne conseguirebbe che i fatti accertati non dovrebbero essere qualificati come delitto di peculato, bensì come delitto di usurpazione di funzioni pubbliche e delitto di truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 3 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello personalmente all'imputato detenuto, è manifestamente infondato. Emerge invero dagli atti - il cui esame è consentito in presenza della deduzione di una violazione di legge processuale la cui risoluzione presuppone la verifica diretta degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 – 01) - che l'imputato ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, in mani proprie, presso il luogo di detenzione, Casa di reclusione di Rebibbia, in data 12 maggio 2025. 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché un vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la responsabilità penale dell’imputato sulla base di una pretesa inversione dell’onere della prova, è generico e meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i motivi dell'impugnazione, sono inammissibili, sia quando difettano di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, sia quando mancano di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata per supportare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, [...], Rv. 288005 – 01). Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...], Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia e coerente in ordine agli elementi di prova valorizzati ai fini dell’affermazione di responsabilità per la condotta consistente nell’emissione di un assegno circolare di euro 5.300,00, tratto sul conto corrente intestato alla cooperativa, evidenziando che l’imputato era l’unico soggetto abilitato a operare su tale conto corrente, che l’assegno era stato emesso in suo favore e che non era stata offerta alcuna attendibile spiegazione alternativa circa la destinazione della somma. Ne consegue che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, ma corretta applicazione della regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, che consente l’assoluzione solo a fronte di una ricostruzione alternativa 4 dei fatti dotata di effettiva plausibilità e non meramente congetturale (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 4, n. 22257 del 25/3/2014, Guernelli, Rv. 259204-01). In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti di specificità e di decisività, risolvendosi nella mera reiterazione di doglianze già devolute al giudice di appello e da questi puntualmente e coerentemente disattese, senza alcun confronto critico con il percorso argomentativo della decisione impugnata, e traducendosi, in definitiva, in una non consentita sollecitazione di una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa riqualificazione in truffa e usurpazione di funzioni pubbliche, stante l’assenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, non supera il vaglio di ammissibilità. Va infatti preliminarmente rilevato che, in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato, la sentenza di appello si pone in rapporto di c.d. doppia conforme con quella di primo grado, quando essa si richiami espressamente alla decisione del Tribunale e ne condivida i criteri valutativi delle prove. In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, le due decisioni di merito devono essere lette congiuntamente, integrandosi a vicenda e confluendo in un unico corpo argomentativo, al quale il giudice di legittimità deve fare riferimento ai fini della verifica della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218‑01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595‑01; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617‑01). Nella fattispecie, la Corte di appello, preso atto della mancata proposizione sul punto di specifici motivi di gravame, ha legittimamente rinviato alla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale il tema della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale dell’imputato, quale commissario liquidatore della cooperativa “Progetto Uomo Ambiente”, è stato diffusamente e puntualmente esaminato (pag. 5 della sentenza di primo grado). Tale qualifica risulta, del resto, espressamente attribuita dalla legge, ai sensi dell’art. 199, primo comma, R.D. n. 267 del 1942, che riconosce al commissario liquidatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, la natura di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 18732 del 09/01/2008, Bulfoni, Rv. 239929 – 01; Sez. 6, n. 5576 del 26/03/1998, [...], Rv. 210483 – 01). Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre a interrompere la catena devolutiva, con conseguente inammissibilità per il combinato disposto degli artt. 5 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato. 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RD GE TO