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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.346/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“risarcimento danni per ritardato trattenimento in servizio ”, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo in materia di controversie individuali di lavoro
tra
quale erede ed avente causa di rappr. e dif. da avv. Vincenzo Parte_1 Persona_1
Gaudio Appellante
contro
, in persona del sindaco p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanna Liuzzi Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 agosto 2020 nella spiegata Parte_1 qualità di erede ed avente causa del defunto , impugnava la sentenza resa in data 17 Persona_1 dicembre 2019 dal Giudice del Lavoro di , con cui era stata parzialmente accolta la domanda CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno da mancato trattenimento in servizio del defunto coniuge Pt_2
Persona_1
Si è costituito il . Controparte_1
Il defunto , come si apprende dal fascicolo di primo grado, dipendente del Persona_1 CP_1
dal 2 ottobre 2000 al 30 giugno 2014, aveva avanzato in data 11 marzo 2014 domanda di
[...] trattenimento in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, ed in particolare - come precisato nell'istanza del 17 giugno 2014 - sino al 30 settembre 2014, in quanto alla data del 30 giugno 2014 non avrebbe maturato l'anzianità contributiva minima per essere collocato in pensione, istanza rigettata dal Comune di . CP_1
Poiché di fatto egli era stato collocato in pensione dal 1° gennaio 2015, aveva adìto il Giudice del
Lavoro per sentir condannate il Civico Ente al risarcimento del danno, derivatogli dalla assertiva illegittima anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, consistente nella erogazione della mancata retribuzione, ovvero del trattamento pensionistico, nel periodo successivo alla risoluzione del contratto, oltre accessori di legge e spese.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda attorea in parte qua, testualmente (a termine di analiticissima sentenza) rilevando che la domanda di risarcimento danni
“era stata formulata espressamente solo per il periodo fino al 30 settembre 2014 (giusta nota del
1 17 giugno 2014, opinando evidentemente il lavoratore che il trattamento pensionistico potesse sopravvenire con decorrenza dal 1° ottobre 2014, mentre poi in concreto la pensione è stata erogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015); né risulta che l'erronea valutazione del lavoratore sulla data di decorrenza della pensione potesse essere attribuita ad una qualche responsabilità datoriale. Ed allora, rispetto alla somma richiesta in ricorso (€.10.113,67, corrispondente all'importo delle retribuzioni non percepite, compresi il rateo della tredicesima e l'incidenza sul TFS, per il periodo semestrale dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, giusta conteggi non specificamente contestati ex adverso), ritiene il Tribunale che il debba essere condannato a pagare la metà (con CP_1 riferimento, cioè al periodo trimestrale dal 1° luglio al 30 settembre 2014), e quindi la somma di
€.5.056,84, in favore della costituita erede di (cfr. CASS. SEZ. VI-II, 20 novembre Persona_1
2017 N° 27417 e Cass. Sez. II, 18 luglio 2019 N° 19400)”.
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ridotto l'obbligazione risarcitoria del , nel quantum, alla somma corrispondente alla Controparte_1 Perso metà della richiesta, avendo riguardo, come si è sopra visto, alla istanza del fu che aveva formulato la domanda di trattenimento in servizio sino al 30 settembre 2014.
Sostiene:
- l'infondatezza della reiezione dell'istanza di mantenimento in servizio sino al 30 settembre 2014 in quanto, come da circolare ministeriale n. 2/2015 interpretativa del D.L. 90 del giugno 2014, vincolante per l'Amministrazione, si legge: “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente (…..).Ciò si verifica innanzitutto quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi , come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento del 70° anno di età”;
- l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte sopra testualmente riportata, in quanto: 1) la norma espressamente prevede che l'Amministrazione verifichi se alla data di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente acquisisca senza soluzione di continuità il requisito pensionistico;
2) il principio risarcitorio si concretizza nel ripristino della legalità Perso violata: l' non poteva essere dispensato dal servizio prima del 31 dicembre 2014 e pertanto, avendo fatto il lavoratore richiesta di mantenimento in servizio, seppur limitandola in relazione al proprio opinare, l'Amministrazione, che pertanto era tenuta a sapere la data di decorrenza del trattamento pensionistico, doveva trattenerlo;
3) in Perso definitiva l'Amministrazione ha errato: l' non doveva affatto indicare la data di decorrenza del trattamento pensionistico, essendo a ciò onerata l'Amministrazione medesima, e dunque il Comune doveva risarcire integralmente il danno causato al defunto Perso
- da ciò le conclusioni di riforma parziale della sentenza appellata, con condanna del
[...]
alla somma integrale stabilita dalla CTU, e dunque alla ulteriore somma di euro CP_1
5.056,84, in favore della appellante.
---§§ooo§§---
L'appello è, a giudizio di questa Corte, fondato.
Il Giudice di primo grado:
2 Perso
- ha rimarcato, testualmente, quanto già dedotto dalla Difesa del ricorrente con riferimento alla circolare ministeriale n. 2/2015.
- ha analiticamente condiviso, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, il principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale in sentenza 27 febbraio/6 marzo 2013 n. 3, il principio secondo cui, dichiarando la illegittimità dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 nella parte in cui non consentiva al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio sino al conseguimento di tale anzianità minima.
La ricaduta di tale principio consiste, secondo l'interpretazione del Giudice di primo grado, in ciò: Perso
il rigetto delle istanze di trattenimento in servizio avanzate dall' da parte del CP_1
è stato apertamene violativo dei sovraesposti principi normativi, e si pone quindi
[...] come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti dell'ex-dipendente, rendendo fondata l'azione di risarcimento del danno da questi esercitata;
se l'Amministrazione, sempre ai sensi della suddetta circolare, ha obblighi di verifica della sussistenza o meno del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, quanto alla quantificazione del danno risarcibile il Giudice di prime cure valorizza come , ai sensi della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013, che il trattenimento in servizio del dipendente che, all'età pensionabile, non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo, debba avvenire con specifica istanza (“a richiesta”): e, dovendosi fare riferimento Perso a tale richiesta, poiché essa fu avanzata dall' sino al 30 settembre 2014, solo sino a tale data il Giudice ha ritenuto spettante il risarcimento, decurtando esattamente della metà la somma quantificata dal CTU per il periodo 30 giugno/31 dicembre 2014 (considerando che Perso l' fu poi posto in quiescenza dal 1° gennaio 2015.
---§§ooo§§---
Questa Corte non condivide tale interpretazione, che sostanzialmente considera la richiesta di parte non solo come il requisito fondamentale perchè l'Amministrazione possa attivarsi, e ciò è giusto, ma anche come limite temporale sostanziale entro il quale deve essere riconosciuto in giudizio il risarcimento del danno. Lo stesso Giudice di primo grado assevera in sentenza che “Vengono anche previsti specifici obblighi di verifica della sussistenza o meno del requisito contributivo (anche sulla base di interlocuzioni con l'Ente previdenziale, al fine di conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misura conseguenti), ribadendosi comunque che, se la prosecuzione del rapporto di lavoro possa consentire il conseguimento del requisito contributivo minimo, l'Amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima”: che poi “non risulta che l'erronea valutazione del lavoratore sulla data di decorrenza della pensione potesse essere attribuita ad una qualche responsabilità datoriale”.
Perso Ebbene, a giudizio di questa Corte – risultando poi che l' fu collocato a riposo il 1° gennaio 2015, evidentemente su atto dell'Amministrazione - non vi è alcun aggancio normativo che consenta di intendere la necessaria “richiesta” del dipendente come idonea a “blindare” l'obbligazione risarcitoria del alla data indicata, ancorchè erronea per difetto, nella CP_1 richiesta del dipendente.
La richiesta è, a giudizio di questo Collegio, soltanto il requisito/condizione necessari per attivare l'Amministrazione a provvedere, ma la data indicata non è preclusiva di differenti valutazioni, ove il dipendente abbia errato, tant'è che il 1° gennaio 2015 quegli fu collocato a riposo, avendo evidentemente l'Amministrazione valutato a quella data il conseguimento dei requisiti a ciò necessari.
3 Ritiene pertanto questo Collegio che nessuna decurtazione andava operata sul computo del CTU, che comprende correttamente il periodo dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014.
In tal senso la sentenza di primo grado va riformata, e il va condannato a Controparte_1 corrispondere all'appellante, a titolo risarcitorio, la somma ulteriore di € 5.056,84, oltre accessori di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte coome da dispositivo vanno posta a carico dell'appellato . Controparte_1
p.q.m.
In parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante nella spiegata qualità di erede di ed a titolo Parte_1 Persona_1 risarcitorio, l'ulteriore somma di € 5.056,84 in aggiunta a quella già oggetto di condanna nella sentenza appellata, oltre accessori di legge.
Condanna il alla rifusione delle spese in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1
che quantifica in € 1.200,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 2.300,00 per questa fase
[...] di giudizio d'appello, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 luglio 2025, nella causa avente ad oggetto
“risarcimento danni per ritardato trattenimento in servizio ”, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel processo in materia di controversie individuali di lavoro
tra
quale erede ed avente causa di rappr. e dif. da avv. Vincenzo Parte_1 Persona_1
Gaudio Appellante
contro
, in persona del sindaco p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanna Liuzzi Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 agosto 2020 nella spiegata Parte_1 qualità di erede ed avente causa del defunto , impugnava la sentenza resa in data 17 Persona_1 dicembre 2019 dal Giudice del Lavoro di , con cui era stata parzialmente accolta la domanda CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno da mancato trattenimento in servizio del defunto coniuge Pt_2
Persona_1
Si è costituito il . Controparte_1
Il defunto , come si apprende dal fascicolo di primo grado, dipendente del Persona_1 CP_1
dal 2 ottobre 2000 al 30 giugno 2014, aveva avanzato in data 11 marzo 2014 domanda di
[...] trattenimento in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, ed in particolare - come precisato nell'istanza del 17 giugno 2014 - sino al 30 settembre 2014, in quanto alla data del 30 giugno 2014 non avrebbe maturato l'anzianità contributiva minima per essere collocato in pensione, istanza rigettata dal Comune di . CP_1
Poiché di fatto egli era stato collocato in pensione dal 1° gennaio 2015, aveva adìto il Giudice del
Lavoro per sentir condannate il Civico Ente al risarcimento del danno, derivatogli dalla assertiva illegittima anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, consistente nella erogazione della mancata retribuzione, ovvero del trattamento pensionistico, nel periodo successivo alla risoluzione del contratto, oltre accessori di legge e spese.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda attorea in parte qua, testualmente (a termine di analiticissima sentenza) rilevando che la domanda di risarcimento danni
“era stata formulata espressamente solo per il periodo fino al 30 settembre 2014 (giusta nota del
1 17 giugno 2014, opinando evidentemente il lavoratore che il trattamento pensionistico potesse sopravvenire con decorrenza dal 1° ottobre 2014, mentre poi in concreto la pensione è stata erogata con decorrenza dal 1° gennaio 2015); né risulta che l'erronea valutazione del lavoratore sulla data di decorrenza della pensione potesse essere attribuita ad una qualche responsabilità datoriale. Ed allora, rispetto alla somma richiesta in ricorso (€.10.113,67, corrispondente all'importo delle retribuzioni non percepite, compresi il rateo della tredicesima e l'incidenza sul TFS, per il periodo semestrale dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, giusta conteggi non specificamente contestati ex adverso), ritiene il Tribunale che il debba essere condannato a pagare la metà (con CP_1 riferimento, cioè al periodo trimestrale dal 1° luglio al 30 settembre 2014), e quindi la somma di
€.5.056,84, in favore della costituita erede di (cfr. CASS. SEZ. VI-II, 20 novembre Persona_1
2017 N° 27417 e Cass. Sez. II, 18 luglio 2019 N° 19400)”.
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ridotto l'obbligazione risarcitoria del , nel quantum, alla somma corrispondente alla Controparte_1 Perso metà della richiesta, avendo riguardo, come si è sopra visto, alla istanza del fu che aveva formulato la domanda di trattenimento in servizio sino al 30 settembre 2014.
Sostiene:
- l'infondatezza della reiezione dell'istanza di mantenimento in servizio sino al 30 settembre 2014 in quanto, come da circolare ministeriale n. 2/2015 interpretativa del D.L. 90 del giugno 2014, vincolante per l'Amministrazione, si legge: “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente (…..).Ciò si verifica innanzitutto quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi , come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento del 70° anno di età”;
- l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte sopra testualmente riportata, in quanto: 1) la norma espressamente prevede che l'Amministrazione verifichi se alla data di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente acquisisca senza soluzione di continuità il requisito pensionistico;
2) il principio risarcitorio si concretizza nel ripristino della legalità Perso violata: l' non poteva essere dispensato dal servizio prima del 31 dicembre 2014 e pertanto, avendo fatto il lavoratore richiesta di mantenimento in servizio, seppur limitandola in relazione al proprio opinare, l'Amministrazione, che pertanto era tenuta a sapere la data di decorrenza del trattamento pensionistico, doveva trattenerlo;
3) in Perso definitiva l'Amministrazione ha errato: l' non doveva affatto indicare la data di decorrenza del trattamento pensionistico, essendo a ciò onerata l'Amministrazione medesima, e dunque il Comune doveva risarcire integralmente il danno causato al defunto Perso
- da ciò le conclusioni di riforma parziale della sentenza appellata, con condanna del
[...]
alla somma integrale stabilita dalla CTU, e dunque alla ulteriore somma di euro CP_1
5.056,84, in favore della appellante.
---§§ooo§§---
L'appello è, a giudizio di questa Corte, fondato.
Il Giudice di primo grado:
2 Perso
- ha rimarcato, testualmente, quanto già dedotto dalla Difesa del ricorrente con riferimento alla circolare ministeriale n. 2/2015.
- ha analiticamente condiviso, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, il principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale in sentenza 27 febbraio/6 marzo 2013 n. 3, il principio secondo cui, dichiarando la illegittimità dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 nella parte in cui non consentiva al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio sino al conseguimento di tale anzianità minima.
La ricaduta di tale principio consiste, secondo l'interpretazione del Giudice di primo grado, in ciò: Perso
il rigetto delle istanze di trattenimento in servizio avanzate dall' da parte del CP_1
è stato apertamene violativo dei sovraesposti principi normativi, e si pone quindi
[...] come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti dell'ex-dipendente, rendendo fondata l'azione di risarcimento del danno da questi esercitata;
se l'Amministrazione, sempre ai sensi della suddetta circolare, ha obblighi di verifica della sussistenza o meno del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, quanto alla quantificazione del danno risarcibile il Giudice di prime cure valorizza come , ai sensi della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013, che il trattenimento in servizio del dipendente che, all'età pensionabile, non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo, debba avvenire con specifica istanza (“a richiesta”): e, dovendosi fare riferimento Perso a tale richiesta, poiché essa fu avanzata dall' sino al 30 settembre 2014, solo sino a tale data il Giudice ha ritenuto spettante il risarcimento, decurtando esattamente della metà la somma quantificata dal CTU per il periodo 30 giugno/31 dicembre 2014 (considerando che Perso l' fu poi posto in quiescenza dal 1° gennaio 2015.
---§§ooo§§---
Questa Corte non condivide tale interpretazione, che sostanzialmente considera la richiesta di parte non solo come il requisito fondamentale perchè l'Amministrazione possa attivarsi, e ciò è giusto, ma anche come limite temporale sostanziale entro il quale deve essere riconosciuto in giudizio il risarcimento del danno. Lo stesso Giudice di primo grado assevera in sentenza che “Vengono anche previsti specifici obblighi di verifica della sussistenza o meno del requisito contributivo (anche sulla base di interlocuzioni con l'Ente previdenziale, al fine di conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misura conseguenti), ribadendosi comunque che, se la prosecuzione del rapporto di lavoro possa consentire il conseguimento del requisito contributivo minimo, l'Amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima”: che poi “non risulta che l'erronea valutazione del lavoratore sulla data di decorrenza della pensione potesse essere attribuita ad una qualche responsabilità datoriale”.
Perso Ebbene, a giudizio di questa Corte – risultando poi che l' fu collocato a riposo il 1° gennaio 2015, evidentemente su atto dell'Amministrazione - non vi è alcun aggancio normativo che consenta di intendere la necessaria “richiesta” del dipendente come idonea a “blindare” l'obbligazione risarcitoria del alla data indicata, ancorchè erronea per difetto, nella CP_1 richiesta del dipendente.
La richiesta è, a giudizio di questo Collegio, soltanto il requisito/condizione necessari per attivare l'Amministrazione a provvedere, ma la data indicata non è preclusiva di differenti valutazioni, ove il dipendente abbia errato, tant'è che il 1° gennaio 2015 quegli fu collocato a riposo, avendo evidentemente l'Amministrazione valutato a quella data il conseguimento dei requisiti a ciò necessari.
3 Ritiene pertanto questo Collegio che nessuna decurtazione andava operata sul computo del CTU, che comprende correttamente il periodo dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014.
In tal senso la sentenza di primo grado va riformata, e il va condannato a Controparte_1 corrispondere all'appellante, a titolo risarcitorio, la somma ulteriore di € 5.056,84, oltre accessori di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte coome da dispositivo vanno posta a carico dell'appellato . Controparte_1
p.q.m.
In parziale riforma dell'appellata sentenza, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante nella spiegata qualità di erede di ed a titolo Parte_1 Persona_1 risarcitorio, l'ulteriore somma di € 5.056,84 in aggiunta a quella già oggetto di condanna nella sentenza appellata, oltre accessori di legge.
Condanna il alla rifusione delle spese in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1
che quantifica in € 1.200,00 per il giudizio di primo grado, ed in € 2.300,00 per questa fase
[...] di giudizio d'appello, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 9 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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