Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 18.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 18.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 2279 del R.G. dell'anno 2023 vertente t r a nato a [...] il [...] (C.F: ) ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Forli n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Volpe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia alla Via Giovanni Palatucci n. 127B, giusta procura in atti;
- Attore -
e
, (C.F. in persona della Sindaca p.t. dott.ssa , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Concilio, con la quale domicilia in Battipaglia alla p.zza Aldo Moro presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità dell'ente per i danni riportati in seguito ad una CP_1 caduta avvenuta in data 29.01.2021 alle ore 09:45 circa, allorquando l'attore, mentre si apprestava ad attraversare la sede stradale di Via Manzoni, rovinava a terra a causa di una sconnessione presente sul manto stradale.
pagina 1 di 9
Dall'evento dannoso il sig. riportava lesioni personali e ricorreva alle cure dei Parte_1 sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia per poi essere trasferito presso il Nosocomio di
Oliveto Citra (SA) ove veniva prima ricoverato e poi operato al braccio destro per “Frattura diafisaria omero destro”.
Parte attrice deduceva di aver patito a cagione dell'evento dannoso un danno biologico del 7%, oltre ad invalidità permanente totale di giorni di 30, parziale al 50% di 30 giorni e parziale al 25% di giorni 20.
I tentativi di bonario componimento della vertenza a seguito della richiesta risarcitoria, mediante costituzione in mora nonché invito per la negoziazione assistita, formulata al in Controparte_1 persona del sindaco p.t., quale ente gestore della strada ove il sinistro si verificava, avevano esito negativo. CP_ Chiedeva pertanto l'attore di: “dichiarare la responsabilità dell' convenuto e ciò per le causali ampiamente spiegate in fatto ed in diritto, ed al contempo condannare lo stesso Ente nella persona del sindaco p.t al pagamento dei danni tutti di natura patrimoniale e non subiti da parte attrice, derivanti dalle lesioni riportate nel sinistro per cui vi è causa‚ danni che meglio verranno qualificati e quantificati nel corso del presente giudizio anche a mezzo di Ctu medico-legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo sempre entro i limiti di competenza del giudice adito. Somme tutte da rivalutarsi secondo i dati ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate, dal dì del fatto al soddisfo. […] b).
Vinte le spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione alla sottoscritta Avv. Fernando Volpe, procuratore anticipante, oltre IVA, CPA, interessi legali sulle somme anticipate e rimborso spese generali nei confronti del ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda attorea perché infondata in Controparte_1 fatto e in diritto. Parte convenuta eccepiva la mancata indicazione del punto preciso ove si sarebbe verificato il sinistro;
il concorso di colpa del danneggiato che, se avesse attraversato con un incedere prudente, considerate anche le condizioni metereologiche avverse e la visuale poco chiara per ostruzione dovuta all'ombrello, non sarebbe incappato nel dissesto;
altresì, contestava la quantificazione del danno come eccessiva.
Per l'effetto, formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
condannare, in ogni caso l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
pagina 2 di 9 Concessi alle parti i termini ex art 183 co 6 c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria con escussione del teste di parte attrice nonché C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della CP_1 responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
A tale scopo giova ricostruire il panorama legislativo e giurisprudenziale che ha disciplinato la responsabilità del custode in relazione alla capacità di controllo e vigilanza sulla res.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Le Sezioni Unite hanno tuttavia chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2477/2018; Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
La teoria della presunzione di responsabilità in capo al custode si fonda sul principio che, se la cosa fosse stata ben controllata, non avrebbe arrecato alcun danno. Detta teoria è ormai superata, in quanto la capacità di controllo e vigilanza sulla res non è un elemento costitutivo della fattispecie. Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (come, invece, avviene in altre fattispecie, si pensi alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) e alla responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione pagina 3 di 9 dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
Occorre altresì indagare se la condotta del danneggiato sia stata in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno ovvero abbia concorso nella produzione dell'evento e, dunque, dei danni lamentati.
In materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti secondo i quali “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 4035/2021).
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 c. 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà (art. 2 Cost.).
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale.
Merita di essere segnalata altresì la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 17443/2019 secondo cui «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».
pagina 4 di 9 Da qui l'applicazione dei principi sopra ricordati che, se prima avevano trovato uno spazio nel sentiero tracciato dalla giurisprudenza della Corte, ora contribuiscono ad estenderlo.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Inoltre, va evidenziato che la ricorrenza del caso fortuito (nel quale rientra anche il fatto del danneggiato) può mitigare o addirittura azzerare la responsabilità della pubblica amministrazione, secondo quanto efficacemente statuito dalla Corte di cassazione, secondo la quale: “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (va evidenziato che il caso riguarda una ipotesi di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, della quale il danneggiato era a conoscenza, per cui egli avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle:
Cass. Civ., 22 ottobre 2013, n.23919).
Applicando i su esposti principi al caso di specie, non sussistendo dubbi sulla legittimazione delle parti, si evidenzia che parte attrice ha dedotto l'evento e ha provato il nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno. La presenza non segnalata di una sconnessione sul manto stradale costituisce un indubbio pericolo per gli utilizzatori. Segnatamente, dall'analisi dei rilievi fotografici - depositati da parte attrice – è raffigurato il tratto di strada, teatro del sinistro, ove risulta la sconnessione, che configura un'insidia idonea a far emergere la responsabilità, per i danni da cose in custodia, del Controparte_1
Anche nella relazione medico-legale del CTU, ove è confermata la compatibilità delle lesioni con l'evento descritto, si legge che: “ […] Sussiste il nesso di causalità, come unico e diretto, tra la riferita caduta al suolo e la frattura dell'omero destro, non avendo io riscontrato nella documentazione sanitaria incongruenze, con riferimento ai noti criteri medico-legali in tema di causalità materiale, tali da far ritenere che la caduta, con la conseguente frattura, si sia verificata in circostanze e modalità diverse, e per altre cause. […]”.
Tuttavia, va riconosciuto il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. tenuto conto delle dimensioni evidenti della buca stradale, che non poteva non essere vista da lui se avesse prestato attenzione alla strada. L'attore deduce che quel giorno pioveva a dirotto e che la sua visuale era ostruita dall'ombrello aperto. Tuttavia proprio a cagione di tali circostanze il concorso colposo dell'attore viene ridotto al 50%; se l'evento si fosse verificato in condizioni di piena visibilità la sua domanda risarcitoria sarebbe stata pagina 5 di 9 integralmente rigettata perché l'insidia nel caso di specie è talmente evidente da non poter costituire un'insidia o un trabochetto. Viceversa le condizioni meteo hanno potuto occultare la buca con l'acqua non rendendola pienamente percepibile nell'immediato ma ciò non esclude la corresponsabilità del pedone che avrebbe dovuto e potuto usare ulteriori accortezze. Peraltro, anche se l'acqua piovana riempie una buca stradale, il cumulo di acqua nel terreno è visibile e la parte non vi ha prestato attenzione.
Tenuto peraltro conto che la deposizione testimoniale della figlia del danneggiato, sig.ra _2
, non è da considerarsi pregnante sul punto, posto che la stessa giurisprudenza ritiene che le
[...] dichiarazioni dei testi, in ordine alla scarsa visibilità delle buche, siano da considerarsi quali “meri giudizi”.
Tuttavia, dal tenore della deposizione testimoniale è possibile ricondurre l'evento di danno alle condizioni assunte del manto stradale, tanto più ove si consideri, come detto, da un esame della documentazione fotografica versata in atti, le condizioni del manto strade risultano danneggiate.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale.
La ripartizione tra le parti della responsabilità ovvero di un pari grado di responsabilità nel sinistro è fondata sul fatto che egli, nonostante una situazione stradale non perfettamente chiara, non ha adeguatamente controllato i pericoli del manto stradale, controllo che non poteva esigersi oltre un certo limite, per la strutturazione della buca stradale.
Passando all'analisi della liquidazione del danno non patrimoniale subìto da parte attrice, la CMU espletata in corso di giudizio riteneva sussistente il nesso di causalità tra la riferita caduta e la frattura all'omero destro, non avendo riscontrato incongruenze nella documentazione sanitaria, con riferimento ai criteri medico-legali in tema di causalità materiale, tali da far ritenere che la caduta, con la conseguente frattura, si sia verificata in circostanze e modalità diverse.
Dopo quanto innanzi, si ritiene di condividere la valutazione del CMU circa i danni alla persona, ossia il danno biologico temporaneo e quello permanente, secondo cui: “1) Il danno biologico temporaneo, inteso come riduzione della validità psico-fisica della persona, ebbe la durata di 60 (sessanta) giorni, a loro volta divisibili in 5 di totale (periodo del ricovero), in 30 al 75% (periodo della guarigione con immobilizzazione dell'arto in tutore) e in 25% al
25% per la terapia riabilitativa dopo la rimozione del tutore, praticata a domicilio per 30 minuti durante i giorni di accesso.
2) Danno biologico permanente. Durante la visita domiciliare è stata riscontrata, alla presenza del CTP di parte, dott.
, la sola limitazione in estensione dell'avambraccio per meno 20 gradi circa, in assenza di altro di natura post- Per_1 traumatica. D'altronde si tenga presente che la frattura, sebbene scomposta, era medio-diafisaria e non articolare. In ragione della sede della frattura, io ritengo che la limitazione nell'estensione dell'avambraccio, con arresto rigido, sia dovuto ad un impedimento meccanico dato dal chiodo endomidollare ancora in situ, la cui rimozione avrebbe emendato la lieve riduzione dell'estensione dell'avambraccio. Tuttavia il danno funzionale è assolutamente modesto, considerato che la maggioranza dei pagina 6 di 9 comuni movimenti dell'avambraccio, quali scrivere, mangiare, lavarsi, abbottonarsi, allacciare le scarpe etc, non richiedono
l'estensione completa dell'avambraccio. La limitazione di cui innanzi, stabilizzata ma emendabile con la rimozione del chiodo, deve essere quantificata relazionandola ai valori teorici tabellari elaborati in sede medico-legale per i casi consimili. Le linee guida elaborate in ambito civilistico dalla Società Italiana di Medicina Legale, ed. Giuffrè 2016, prevedono per il caso di
“Esiti di frattura diafisaria dell'omero, con lievissima limitazione funzionale, callo osseo esuberante, moderato accorciamento e deviazione dell'asse”, la percentuale del 4-6% dx, 3-5% n.d. Ed ancora: “Esiti di frattura diafisaria dell'omero trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi e moderata limitazione funzionale” la percentuale del 6-8% dx e 5-7%
n.d. Come è facile osservare, la maggiore valutazione, pur a fronte di esiti funzionali minimali, è data dalla persistenza dei mezzi di sintesi. La percentuale che meglio riflette il caso del ricorrente, per tutto quanto innanzi rilevato e considerato, sarebbe individuabile nella misura del 6% (sei%). Occorre, però, tenere presente il quesito n. 6 posto dal Giudice, ossia se è possibile emendare il danno con intervento chirurgico. La risposta è affermativa, poiché il chiodo endomidollare, che venne inserito per facilitare in meglio la guarigione della frattura, si sarebbe prestato già in passato alla sua facile rimozione, con qualche giorno di ricovero, con il favorevole risultato che anche la lieve limitazione nell'estensione dell'avambraccio sarebbe stata emendata. Per tutto quanto sopra considerato, io ritengo che la minore valutazione del 4% (quattro%) sia confacente, quanto favorevole, al caso concreto. Ed è questa la percentuale che si dovrà applicare in sede di calcolo e di liquidazione del danno biologico permanente. 3) I predetti e modesti postumi non si prestano a maggiorazioni valutative, da parte del Giudice, secondo i criteri della personalizzazione del danno, considerato che non hanno inciso, né incidono, per quanto innanzi argomentato, su specifiche, individuali e particolari attività non lavorative del ricorrente. […]”.
Tenendo in considerazione le risultanze probatorie e applicando le Tabelle di Milano 2024, il danno non patrimoniale va liquidato secondo la seguente tabella:
Età del danneggiato alla data del sinistro 76 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 4.136,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.170,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 7.238,00
Invalidità temporanea totale € 575,00 pagina 7 di 9 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00
Spese mediche € 20,66
Totale generale: € 9.790,66
Non sono stati provati dall'attore elementi idonei ad incrementare tale importo con una percentuale per personalizzazione.
Considerato il concorso di colpa del danneggiato in misura del 50%, in definitiva si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 4895,33.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (29.01.2021) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n.
5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Spese di lite secondo soccombenza con liquidazione secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione individuabile dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) accertata la responsabilità ex art 2051 c.c. del per il sinistro verificatosi il 29 Controparte_1 gennaio 2021, riconosciuto il concorso di colpa dell'attore ex art 1227 c.c. in misura del 50%, accoglie la domanda e condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di € 4.895,33 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
2) Condanna il convenute alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice che si liquidano CP_1 in € 1.800,00 oltre spese vive, accessori come per legge ivi compreso il rimborso spese generali al 15% con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone a carico di parte convenute le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento con rimborso a parte attrice di quanto eventualmente anticipato;
pagina 8 di 9 Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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