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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4693 /2025 ON AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]3A 16033 LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GOGIOSO MARCO SILVIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
15/05/1975, residente in [...]3A 16033 LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OSTIENSI TATIANA (C.F. ), C.F._4 che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 14/09/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e del figlio minore degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Il figlio minore sarà affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori ai Per_1 quali competerà la responsabilità genitoriale, con collocazione privilegiata e prevalente presso la madre, in Lavagna (GE), Via dei Cogorno n. 3 A, casa coniugale, che viene assegnata, con tutto ciò che la arreda e correda, alla Sig.ra che ivi vivrà unitamente anche alla Controparte_1 figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il Signor CP_1 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
[...]
I genitori assumeranno, di comune accordo, le principali decisioni riguardanti il figlio minore in campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport.
Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 300,00 (€ CP_1 Per_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 150,00 per ciascuno di essi), ciò a decorrere dal mese di Luglio 2025 e fino al mese di Giugno 2026.
A decorrere dal mese di Luglio 2026 il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 CP_1
e , la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuno di essi) e fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza degli stessi, con rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai a decorrere dal secondo anno successivo alla pronuncia di divorzio.
I Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno ove ricorrano le condizioni stabilite nel verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova in data 15/09/2016, qui di seguito riportate:
“1. SPESE SANITARIE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
II- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); III- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
IV- spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
V- spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
VI- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
VII- esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); VIII- spese sanitarie urgenti;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): I- spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
II- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); II- tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
III- spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
IV- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
VI- spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I-
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
II- tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
III- spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
IV- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
V- spese per corsi di recupero e lezioni private;
VI- costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); VII- costi per la frequenza del cd. pre- scuola;
VIII- costi per la frequenza del cd. doposcuola;
XI- costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
X- costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce;
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- Spese per il conseguimento della patente di guida B;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
II- spese per corsi di lingua o attività artistiche
(disegno, pittura); III- spese per corsi di informatica;
IV- spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
V- spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); VI- spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.”.
Sin d'ora le parti concordano di ripartire al 50% le spese inerenti l'attività sportiva di (retta Per_1 mensile tennis, iscrizione circolo, iscrizione tornei), lo psicologo, le spese universitarie di ivi CP_1 comprese le tasse di iscrizione e frequenza ed i costi per l'alloggio, nonché i libri di testo e le gite scolastiche anche con pernottamento.
I I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il loro mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunciano ad ogni tipo di assegno.
II Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 70, Parte 1 , Serie C UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì così deciso in Camera di consiglio il 21.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]3A 16033 LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GOGIOSO MARCO SILVIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
15/05/1975, residente in [...]3A 16033 LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OSTIENSI TATIANA (C.F. ), C.F._4 che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 14/09/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e del figlio minore degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Il figlio minore sarà affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori ai Per_1 quali competerà la responsabilità genitoriale, con collocazione privilegiata e prevalente presso la madre, in Lavagna (GE), Via dei Cogorno n. 3 A, casa coniugale, che viene assegnata, con tutto ciò che la arreda e correda, alla Sig.ra che ivi vivrà unitamente anche alla Controparte_1 figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il Signor CP_1 Parte_1 trasferirà altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
[...]
I genitori assumeranno, di comune accordo, le principali decisioni riguardanti il figlio minore in campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport.
Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 300,00 (€ CP_1 Per_1
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 150,00 per ciascuno di essi), ciò a decorrere dal mese di Luglio 2025 e fino al mese di Giugno 2026.
A decorrere dal mese di Luglio 2026 il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 [...]
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 CP_1
e , la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuno di essi) e fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza degli stessi, con rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai a decorrere dal secondo anno successivo alla pronuncia di divorzio.
I Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno ove ricorrano le condizioni stabilite nel verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova in data 15/09/2016, qui di seguito riportate:
“1. SPESE SANITARIE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
II- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); III- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
IV- spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
V- spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
VI- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
VII- esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); VIII- spese sanitarie urgenti;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): I- spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
II- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); II- tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
III- spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
IV- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
VI- spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I-
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
II- tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
III- spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
IV- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
V- spese per corsi di recupero e lezioni private;
VI- costi per l'alloggio presso la sede universitaria (e relative utenze); VII- costi per la frequenza del cd. pre- scuola;
VIII- costi per la frequenza del cd. doposcuola;
XI- costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
X- costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce;
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE: A) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- Spese per il conseguimento della patente di guida B;
B) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): I- spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
II- spese per corsi di lingua o attività artistiche
(disegno, pittura); III- spese per corsi di informatica;
IV- spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
V- spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); VI- spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Si stabilisce infine che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.”.
Sin d'ora le parti concordano di ripartire al 50% le spese inerenti l'attività sportiva di (retta Per_1 mensile tennis, iscrizione circolo, iscrizione tornei), lo psicologo, le spese universitarie di ivi CP_1 comprese le tasse di iscrizione e frequenza ed i costi per l'alloggio, nonché i libri di testo e le gite scolastiche anche con pernottamento.
I I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il loro mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunciano ad ogni tipo di assegno.
II Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 70, Parte 1 , Serie C UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì così deciso in Camera di consiglio il 21.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. ssa Claudia Merlino Dott. ssa Ada Lucca
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5