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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/08/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2058/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Roma n. C.F._2
62 presso lo studio dell'avv. MACCARRONE INGRID, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dare atto che i coniugi intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo la separazione, che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni di cui al presente ricorso.
3) Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
4) Dare atto l'aver i coniugi, in accordo tra loro, già preso residenza in due abitazioni diverse.
1 5) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con loro residenza e collocamento prevalente presso la madre, con la quale abitualmente convivranno.
6) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le questioni di straordinaria amministrazione, specificamente quelle relative al sistema educativo, all'istruzione ed alla salute, dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
7) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli e nel rispetto Parte_2 Persona_1 Persona_2 delle seguenti modalità:
DURANTE I PERIODI SCOLASTICI
-Il martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 08.00 del giorno seguente, allorquando accompagnerà i minori presso l'istituto scolastico rispettivamente frequentato, per poi venir prelevati dalla madre all'uscita di scuola;
-Il venerdì dalle ore 18.00 fino alle ore 19.00 del giorno successivo, allorquando accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre.
L'orario e le giornate così definite potranno essere dai genitori variate previo loro accordo, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonchè con gli impegni lavorativi dei coniugi.
DURANTE I PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA (Festività natalizie, festività di Pasqua, festività di carnevale, altre festività riconosciute nel calendario nazionale, vacanze estive)
Ciascuno dei genitori potrà, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonchè con gli impegni lavorativi dei coniugi, tenere con sé i figli, anche per più giorni consecutivi, nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla loro ripresa, nel rispetto delle giornate ed orari che verranno dai coniugi concordemente definiti.
8) Dare atto che ciascuna delle parti si impegna a non ostacolare il diritto di visita dei nonni paterni e materni, consentendo anche il pernottamento dei minori presso i predetti, così da garantire ai minori di mantenere rapporti IGnificativi con i nonni paterni e materni.
9) Il IG. con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento di omologa della Parte_2 separazione consensuale dei coniugi, verserà alla IG.ra la somma complessiva pari ad € Parte_1
200,00 ( diconsi euro duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1
(rectius € 100,00 per ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 05 di ciascun mese in Persona_2 via anticipata e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto.
10) L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% alla IG.ra , così come eventuali Parte_1 rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi Ente pubblico e/o privato per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli, ciò sino a diverso accordo tra le parti.
2 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento.
13) L'autovettura tipo Suzuki tg DW667YM di intestata titolarità della IG.ra rimarrà Parte_1 di proprietà esclusiva della IG.ra (doc.6) Parte_1
14) Le parti danno atto che quanto depositato sui conto correnti di rispettiva intestata titolarità deve intendersi di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario (doc.7-8).
15) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso di aver con le pattuizioni tutte di cui sopra definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale tra di loro pendente e relativa al pregresso rapporto di coniugio e, per l'effetto, di nulla pretendere, reciprocamente, a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e di cui alla Persona_1 Persona_2 condizioni da sub 9) ad usque10) di cui sopra.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/05/2025, Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 22/05/2010 a Turriaco (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2010, parte I, atto n.2), nel corso del quale sono nati i figli Per_1
a Monfalcone (GO) il 04/11/2011 e a Monfalcone (GO) il
[...] Persona_2
18/08/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 3/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turriaco
3 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.2) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di ConIGlio del 17.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2058/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Roma n. C.F._2
62 presso lo studio dell'avv. MACCARRONE INGRID, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dare atto che i coniugi intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo la separazione, che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni di cui al presente ricorso.
3) Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
4) Dare atto l'aver i coniugi, in accordo tra loro, già preso residenza in due abitazioni diverse.
1 5) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con loro residenza e collocamento prevalente presso la madre, con la quale abitualmente convivranno.
6) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le questioni di straordinaria amministrazione, specificamente quelle relative al sistema educativo, all'istruzione ed alla salute, dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori.
7) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli e nel rispetto Parte_2 Persona_1 Persona_2 delle seguenti modalità:
DURANTE I PERIODI SCOLASTICI
-Il martedì dalle ore 18.00 fino alle ore 08.00 del giorno seguente, allorquando accompagnerà i minori presso l'istituto scolastico rispettivamente frequentato, per poi venir prelevati dalla madre all'uscita di scuola;
-Il venerdì dalle ore 18.00 fino alle ore 19.00 del giorno successivo, allorquando accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre.
L'orario e le giornate così definite potranno essere dai genitori variate previo loro accordo, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonchè con gli impegni lavorativi dei coniugi.
DURANTE I PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA (Festività natalizie, festività di Pasqua, festività di carnevale, altre festività riconosciute nel calendario nazionale, vacanze estive)
Ciascuno dei genitori potrà, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonchè con gli impegni lavorativi dei coniugi, tenere con sé i figli, anche per più giorni consecutivi, nel periodo compreso dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla loro ripresa, nel rispetto delle giornate ed orari che verranno dai coniugi concordemente definiti.
8) Dare atto che ciascuna delle parti si impegna a non ostacolare il diritto di visita dei nonni paterni e materni, consentendo anche il pernottamento dei minori presso i predetti, così da garantire ai minori di mantenere rapporti IGnificativi con i nonni paterni e materni.
9) Il IG. con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento di omologa della Parte_2 separazione consensuale dei coniugi, verserà alla IG.ra la somma complessiva pari ad € Parte_1
200,00 ( diconsi euro duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per i figli e Persona_1
(rectius € 100,00 per ciascun figlio), somma da versare entro il giorno 05 di ciascun mese in Persona_2 via anticipata e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità del Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto.
10) L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% alla IG.ra , così come eventuali Parte_1 rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi Ente pubblico e/o privato per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli, ciò sino a diverso accordo tra le parti.
2 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento.
13) L'autovettura tipo Suzuki tg DW667YM di intestata titolarità della IG.ra rimarrà Parte_1 di proprietà esclusiva della IG.ra (doc.6) Parte_1
14) Le parti danno atto che quanto depositato sui conto correnti di rispettiva intestata titolarità deve intendersi di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario (doc.7-8).
15) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso di aver con le pattuizioni tutte di cui sopra definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale tra di loro pendente e relativa al pregresso rapporto di coniugio e, per l'effetto, di nulla pretendere, reciprocamente, a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e di cui alla Persona_1 Persona_2 condizioni da sub 9) ad usque10) di cui sopra.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/06/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/05/2025, Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 22/05/2010 a Turriaco (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2010, parte I, atto n.2), nel corso del quale sono nati i figli Per_1
a Monfalcone (GO) il 04/11/2011 e a Monfalcone (GO) il
[...] Persona_2
18/08/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 3/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turriaco
3 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.2) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di ConIGlio del 17.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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