Art. 1. Articolo unico.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.