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27 dicembre 1955
27 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1968, n. 1906Provvedimento: E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art.1 della l.15 agosto 1949 n.533 (autenticamente interpretato dall'articolo unico della l.26 novembre 1955 n.1161), secondo cui la durata minima dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in agricoltura non puo essere inferiore a due annate agrarie e le proroghe dei contratti stessi, sia tacite che espresse, devono avvenire per biennio. Tale norma, per effetto della quale resta consentito solamente al dipendente e non anche all'imprenditore di recedere dal contratto di lavoro prima di un certo periodo di tempo, appare ispirata al principio fondamentale della tutela del lavoro cui e informata tutta …Leggi di più...
- lavoro subordinato·
- lavoro·
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- qualifiche·
- salariato·
- effetti·
- volontario (ad nutum)prima della scadenza del termine minimo stabilito dalla legge·
- illegittimita·
- contratto dei salariati fissi·
- estinzione recesso e risoluzione del rapporto·
- giudizio incidentale di legittimita costituzionale·
- illegittimita costituzionale dell'art. 1 della legge n.533 del 1949·
- esclusione·
- durata minima dei contratti di lavoro dei salariati fissi