Articolo 1 della Legge 26 novembre 1955, n. 1161
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27 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all' art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 , si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.

Entrata in vigore il 27 dicembre 1955
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