TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7390
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle normative di riferimento

    Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento di incentivi pubblici sia improntato al principio di autoresponsabilità, che il Gestore abbia un potere di controllo generale sui presupposti di ammissione agli incentivi, che il controllo possa essere esteso anche a tutti i progetti di un medesimo soggetto, che la mancata produzione di documenti necessari giustifichi la decadenza, e che la normativa applicabile non sia stata retroattivamente applicata.

  • Rigettato
    Contestazione dell'oggetto del controllo e applicazione retroattiva di normative

    Il Tribunale ha affermato la sostanziale continuità tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta, ribadendo l'obbligo di conservazione e produzione di documentazione idonea a dimostrare la corretta esecuzione degli interventi e la conformità ai requisiti, e che i chiarimenti operativi non abbiano introdotto prescrizioni assenti nella disciplina precedente.

  • Rigettato
    Mancata concessione della proroga e carenza istruttoria

    Il Tribunale ha ribadito l'obbligo di fornire documentazione idonea a comprovare il rispetto dei requisiti, la legittimità delle richieste documentali del Gestore basate sull'art. 14, comma 3, delle Linee Guida EEN 9/11, e che la documentazione fornita non sia stata risolutiva o sufficiente a comprovare i presupposti di legge.

  • Rigettato
    Violazione art. 21 nonies L. 241/90

    Il Tribunale ha qualificato il potere esercitato dal Gestore non come autotutela, ma come potere di verifica e accertamento, di natura doverosa ed esito vincolato, e ha ritenuto che la modifica all'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 non abbia natura retroattiva, escludendo l'applicazione dell'art. 21 nonies ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha affermato che il potere di verifica del Gestore non è autotutela e non genera legittimo affidamento rispetto ad atti successivi, che la previsione di un potere di verifica non contrasta con la fiducia dei privati, e che il recupero di erogazioni indebite è doveroso e prevale sull'affidamento del percipiente.

  • Rigettato
    Violazioni procedurali e principi generali

    Il Tribunale ha ritenuto che il contraddittorio sia stato garantito, che la richiesta di documenti non costituisca aggravamento del procedimento ma conseguenza della vastità dell'oggetto, che la motivazione sia completa e che le osservazioni siano state prese in esame e motivatemente disattese.

  • Inammissibile
    Verifica oltre il periodo di vita utile

    Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile per genericità, non essendo state indicate le pertinenti RVC né forniti esempi.

  • Rigettato
    Restituzione TEE con effetti ex tunc

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, affermando che il recupero integrale degli incentivi indebitamente percepiti debba estendersi anche alla mancata produzione della documentazione richiesta, in quanto la ratio è escludere beneficiari che non soddisfano i requisiti.

  • Rigettato
    Effetti ex tunc della decadenza e restituzione incentivi

    Il Tribunale ha ribadito la possibilità di integrale restituzione degli incentivi anche in caso di mancata produzione documentale, ritenendo la censura generica e apodittica.

  • Rigettato
    Rettifica importi richiesti per restituzione

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è rigettata.

  • Rigettato
    Incompetenza del Gestore dei Servizi Energetici per il recupero TEE

    Il Tribunale ha affermato che il GSE ha il compito di adottare provvedimenti di decadenza e di recuperare le somme erogate, mentre il GME gestisce l'emissione e il registro dei certificati, confermando la competenza del GSE.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento di restituzione

    Il Tribunale ha ritenuto destituite di fondamento le contestazioni relative al provvedimento di revoca, rigettando di conseguenza anche l'illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs n. 28/2011 come modificato dal DL 76/2020

    Il Tribunale ha affermato che la modifica all'art. 42 non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva e si applica ai procedimenti pendenti solo su istanza dell'interessato, non potendo fungere da parametro di legittimità per provvedimenti anteriori.

  • Rigettato
    Violazione art. 42, commi 3 bis e 3 ter D.Lgs n. 28/2011 come modificato dal DL 76/2020

    Il Tribunale ha ribadito che la novella normativa non ha natura retroattiva e che il potere di decadenza non è riconducibile all'autotutela, ma è un potere di verifica e accertamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, il cui contenuto può essere contestato nell'impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e mancata valutazione delle osservazioni

    Il Tribunale ha ritenuto che il contraddittorio sia stato garantito dalla nota del Gestore e che le osservazioni siano state prese in esame e motivatemente disattese.

  • Accolto
    Omessa valutazione dei presupposti ex art. 21-nonies L. 241/1990

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il Gestore abbia omesso di effettuare la comparazione tra interessi pubblici e privati prescritta dall'art. 21-nonies, limitandosi a confermare il precedente provvedimento di decadenza senza una adeguata motivazione sulla ponderazione degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la novella normativa non abbia carattere retroattivo e che il termine di 18 mesi non possa decorrere prima dell'entrata in vigore della norma. Ha inoltre rigettato le censure relative alla falsa rappresentazione dei fatti e alla violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Mancanza di valutazione comparativa degli interessi

    Il Tribunale ha accolto questa censura, ritenendo che il Gestore abbia omesso la comparazione degli interessi pubblici e privati prescritta dall'art. 21-nonies, limitandosi a confermare il precedente provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 7390
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7390
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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