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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10979/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Muraglia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u. resa nella precedente fase di giudizio dal dott.
, ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando Per_1 nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. aveva così accertato: “sulla base della documentazione agli atti e della visita da me effettuata posso addivenire alla seguente diagnosi: esiti di sofferenze del nervo mediano e ulnare sx per sbrigliamento dello stesso con protrusioni discali cervicali. Note di depressione. Tale complesso nosologico non determina una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti superiore ai 2/3 e non dà diritto all'assegno ordinario”.
Il C.T.U. nominato in questa fase di giudizio, dott. , visionata la documentazione medica Per_1 successiva e sottoposto nuovamente a visita il periziando, ha così esposto: “in base alla visita medica e alla valutazione della documentazione agli atti, ho rivalutato la situazione, anche alla luce del peggioramento delle condizioni cliniche. Tale peggioramento è probabilmente legato all'interruzione del trattamento antidolorifico (si confronti a tal proposito l'anamnesi fisiologica) che lo ha costretto ad una ipomobilità; tale condizione ha aggravato il quadro clinico, trasformando alterazioni strumentalmente accertate con pochi riflessi funzionali, nelle limitazioni cliniche evidenziate nell'esame obiettivo odierno. Sulla base di ciò posso affermare che il Ricorrente è affetto da
“Coxartrosi bilaterale ad incidenza funzionale. Cervicoartrosi con protrusioni discali. Esiti di lesione parziale del sovraspinato a dx. Condro-malacia femororotulea a dx in esiti di ricostruzione dei ligamenti. Sospetta radicolopatia cervicale”. Tale complesso nosologico dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da tre mesi rispetto alla visita di oggi (quindi da Marzo 2025), in quanto è il seguito di un peggioramento che proviene da ridotta mobilità insorta tre mesi fa ed incide in maniera superiore a due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a marzo 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità da marzo 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità da marzo 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de VI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10979/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Muraglia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u. resa nella precedente fase di giudizio dal dott.
, ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando Per_1 nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. aveva così accertato: “sulla base della documentazione agli atti e della visita da me effettuata posso addivenire alla seguente diagnosi: esiti di sofferenze del nervo mediano e ulnare sx per sbrigliamento dello stesso con protrusioni discali cervicali. Note di depressione. Tale complesso nosologico non determina una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti superiore ai 2/3 e non dà diritto all'assegno ordinario”.
Il C.T.U. nominato in questa fase di giudizio, dott. , visionata la documentazione medica Per_1 successiva e sottoposto nuovamente a visita il periziando, ha così esposto: “in base alla visita medica e alla valutazione della documentazione agli atti, ho rivalutato la situazione, anche alla luce del peggioramento delle condizioni cliniche. Tale peggioramento è probabilmente legato all'interruzione del trattamento antidolorifico (si confronti a tal proposito l'anamnesi fisiologica) che lo ha costretto ad una ipomobilità; tale condizione ha aggravato il quadro clinico, trasformando alterazioni strumentalmente accertate con pochi riflessi funzionali, nelle limitazioni cliniche evidenziate nell'esame obiettivo odierno. Sulla base di ciò posso affermare che il Ricorrente è affetto da
“Coxartrosi bilaterale ad incidenza funzionale. Cervicoartrosi con protrusioni discali. Esiti di lesione parziale del sovraspinato a dx. Condro-malacia femororotulea a dx in esiti di ricostruzione dei ligamenti. Sospetta radicolopatia cervicale”. Tale complesso nosologico dà diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da tre mesi rispetto alla visita di oggi (quindi da Marzo 2025), in quanto è il seguito di un peggioramento che proviene da ridotta mobilità insorta tre mesi fa ed incide in maniera superiore a due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a marzo 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità da marzo 2025.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità da marzo 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de VI
pagina 3 di 3