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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1297/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ravenna, via Tavernollo n. 33, con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN PARISI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone (CT), viale Europa n. 32
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MARTIN BENINI e dell'avv. DILETTA PRINCIPALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARTIN BENINI, sito a Ravenna, piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e del 28.07.2025.
pagina 1 di 7 In data 15.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.03.2024, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.08.2005 a Nociglia (LE), che, da tale unione, era nato a [...] in data [...] il figlio che frequenta la Persona_1 classe terza del liceo linguistico a Ravenna, che il sig. presta attività lavorativa come operaio Parte_1 specializzato in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ofra S.r.l. con una retribuzione netta mensile di circa 1500,00 euro per tredici mensilità mentre la sig.ra lavora come Pt_2 impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Sicis S.r.l. con una retribuzione netta mensile di circa 1400,00 euro per tredici mensilità, di aver fissato la residenza coniugale presso l'abitazione sita a Ravenna, frazione Camerlona, via Tavernollo n. 33, di cui sono comproprietari pro indiviso in ragione del 50 % ciascuno e che hanno acquistato contraendo un mutuo ipotecario, nonché, infine, che il rapporto matrimoniale era andato progressivamente deteriorandosi al punto da decidere di separarsi consensualmente e di presentare in via cumulativa anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertata l'impossibilità di riconciliazione per i coniugi, di pronunciare la separazione consensuale omologando le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi convengono che il figlio minorenne sia affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Ravenna via Tavernollo n. 33; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, a cui competeranno congiuntamente ex art. 337 ter cc le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute del minorenne, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta.
3) I genitori, in considerazione della età adolescenziale del figlio e della collocazione abitativa prevalente presso la madre, concordano che egli potrà vedere il padre e stare presso di lui quando lo vorrà, avendo sufficiente grado di capacità di autodeterminazione dei propri tempi. Il padre trascorrerà con il figlio minorenne almeno due fine settimana al mese alternandosi con la Parte_1 Per_1 madre Signora dal sabato all'orario di uscita da scuola (e in estate dalle ore 11:00) sino alla domenica sera, sempre Pt_2 salvo diversa ed espressa volontà del figlio. Il minorenne potrà trascorrere con la figura paterna qualsivoglia pomeriggio e/o pernottamento infra settimana ove lo desideri. I Signori e concordano che il figlio trascorrerà i propri periodi di vacanza con ciascuno dei genitori, anche per Parte_1 Pt_2 due settimane consecutive, e sempre secondo le sue determinazioni, assunte di volta in volta, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici e ogni informazione circa gli spostamenti del figlio.
4) Le parti sono comproprietarie dell'immobile sito in Ravenna Fraz. Camerlona, in via Tavernollo n.33, nella misura del 50% ciascuna e si obbliga a trasferire ad ogni effetto previsto dalla legge e, pertanto, trasferirà con atto Parte_1 notarile separato, a spese dell'acquirente, alla moglie , la quale al medesimo titolo accetta il trasferimento di Parte_2
pagina 2 di 7 quanto segue: piena proprietà porzione pari ad 50% dell'abitazione ut supra meglio identificata, accollandosi il residuo mutuo gravante sull'immobile, con espressa declaratoria di estromissione dall'obbligazione pecuniaria predetta del sig. Parte_1
e accollo integrale del mutuo da parte della sig.ra . Le parti convengono, sin da ora, che la predetta
[...] Parte_2 stipula notarile dovrà avvenire entro e non oltre 45 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a spese dell'acquirente. Le imposte nonché le spese notarili e di trasferimento della predetta porzione di immobile saranno ad esclusivo carico della moglie cessionaria, così come l'accollo del mutuo in corso con estromissione del sig. Contestualmente al Parte_1 trasferimento avanti al Notaio, provvederà a consegnare alla moglie tutte le chiavi dell'abitazione in suo Parte_1 possesso e/o in possesso di soggetti terzi ai quali il predetto ne aveva consegnato copia;
trasferendo la propria residenza altrove. Altresì, gli arredi contenuti nella citata abitazione, per la quota di proprietà del sig. vengono trasferiti al Parte_1 figlio Persona_1
5) La casa coniugale viene assegnata alla madre Signora quale genitore collocatario abitativo prevalente con il Parte_2 minorenne. Il Signor asporterà dalla abitazione coniugale esclusivamente i suoi beni/effetti personali. Parte_1
6) I coniugi, a seguito dello scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, in ordine alla attribuzione in piena ed esclusiva proprietà delle due autovetture che formalmente risultavano intestate al PRA al Signor , e Parte_1 precisamente UN ON immatricolata in data 23.10.2017 targata FK053SA e autoveicolo EO CH alimentato a metano immatricolato in data 10.04.2007 targato GL638LK, convengono quanto segue: il tratterà Parte_1 la somma pari ad euro 4.000/00 quale valore del relitto della autovettura HY ON a seguito del sinistro stradale occorso l'11.10.2023; mentre l'autoveicolo OT CH rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra e il sig. Pt_2
si accollerà le spese per l'assicurazione fino all'alienazione in favore della moglie, anche a mezzo permuta, da Parte_1 effettuarsi entro e non oltre il giorno 30.04.2024. Tale autoveicolo sarà in uso esclusivo in favore della moglie e pertanto il consegnerà alla stessa tutte le copie delle chiavi relative all'anzidetto mezzo. Resta inteso che, qualora entro tale data Parte_1 non fosse stato alienato o permutato il veicolo, cesserà in ogni caso qualunque onere economico posto a carico del Signor
, che sarà esonerato da ogni spesa, tributo e tassa. Parte_1
7) Il marito verserà, in favore della Signora esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, Pt_2
l'importo di € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00) in ragione di anno, da corrispondersi mediante rate mensili anticipate ciascuna pari ad € 200,00 (euroduecento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il giorno 21 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge. Il Signor si Parte_1 impegna ed obbliga inoltre a versare, in ragione del 60%, il rimborso delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, integralmente ritrascritto;
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori il tutto previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 10° giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
- Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
- Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
pagina 3 di 7 - Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, anticipata e/o confermata via SMS), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 8) Le parti convengono che ogni emolumento corrisposto a sostegno del nucleo familiare, da qualunque persona, fisica e/o giuridica, enti pubblici e privati, compreso il cosiddetto assegno unico per la famiglia, verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_2
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non accampare alcuna pretesa, a titolo di contributo al mantenimento per se stessi e comunque di rinunciarvi espressamente.
10)La polizza contratta con n. 711003470SY LIFE (281) del 06.12.2004, il cui controvalore Controparte_1 alla data del 31 dicembre 2022 ammontava ad € 36.915,91 (doc.5), verrà estinta e la suddivisione degli importi maturati avverrà come segue: quanto alla somma pari ad € 20.000,00 (euroventimila/00) verrà destinata al figlio minorenne, con vincolo fino all'età di 21 anni, mentre il residuo verrà ripartito in parti uguali fra i Signori e Parte_1 Pt_2
I genitori concordano che l'importo destinato al figlio verrà utilizzato per effettuare un investimento non rischioso e si Per_1 impegnano ed obbligano a sottoscrivere qualsivoglia documentazione necessaria e a concludere contratti e/o polizze che abbiano il figlio come soggetto beneficiario, con vincolo di divieto di svincolo fino all'età di 21 anni. Per_1
11) I Signori e in funzione dello scioglimento della comunione legale, hanno già convenuto di suddividersi, Parte_1 Pt_2 in ragione del 50% in favore di entrambi, la somma che era contenuta nel libretto di deposito di risparmio postale ed hanno altresì provveduto ad aprire conti correnti bancari di esclusiva pertinenza di ciascuno di loro, comprese le somme ivi depositate, dichiarando di non aver alcuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro e comunque di rinunciarvi espressamente.
12) si obbliga a corrispondere al marito, a saldo dei reciproci rapporti economici di Parte_2 Parte_1 dare/avere intercorsi fra gli stessi nell'interesse della famiglia, la somma di € 35.000/00 (trentacinquemila) che verrà versata con assegno circolare entro la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile de quo, che dovrà avvenire in data concordata tra i coniugi compatibilmente con la disponibilità del Notaio e comunque entro e non oltre 45gg dalla sottoscrizione del ricorso – termine essenziale. Le parti stabiliscono che sin d'ora le rate del mutuo in corso verranno onorate solo dalla sig.ra che si obbliga ad accollarsi integralmente il mutuo, con estromissione dall'obbligazione pecuniaria del sig. ; Pt_2 Parte_1 nel caso in cui la sig.ra dovesse rendersi inadempiente del pagamento del mutuo, prima della stipula del rogito notarile, Pt_2 il sig. potrà agire per il recupero coattivo di quanto sarà eventualmente costretto a versare a favore dell'Istituto di Parte_1
Credito/Banca, senza necessità di diffida;
allo stesso modo, nel caso in cui la Banca non dovesse acconsentire l'estromissione del sig. dal mutuo. Parte_1
13) Le parti si impegnano ed obbligano, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente rispettoso della persona altrui, nonché a rimettersi eventuali denunce-querele sporte vicendevolmente.
pagina 4 di 7 14)I genitori si impegnano ed obbligano a prestare il consenso per l'espletamento degli adempimenti di carattere burocratico relativi al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minorenne”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e acquisito il parere del PM, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni coincidenti con quelle di separazione: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Nociglia (LE).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ravenna, frazione di Camerlona, in Via Tavernollo n. 33, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna Sezione Ravenna foglio 25 particella 324 sub 6 piano t. zc 3 cat. A/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore Parte_2 ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una crescita psico-fisica equilibrata dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze e tempistiche così come indicate nel punto 3) delle condizioni del ricorso per separazione personale dei coniugi;
6. Confermare il versamento da parte del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, l'importo di € Parte_1
2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00) in ragione di anno, da corrispondersi mediante rate mensili anticipate ciascuna pari ad € 200,00 (euroduecento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il giorno 21 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge. Il Signor si impegna ed Parte_1 obbliga inoltre a versare, in ragione del 60%, il rimborso delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna 15) Le spese e compensi professionali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati”. Con decreto emesso in data 09.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 26.09.2024 per la comparizione delle parti. In data 15.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 26.09.2024, il sig. e la sig.ra confermavano di volersi separare nonché le Parte_1 Pt_2 allegazioni di cui al ricorso e le condizioni di separazione ivi previste. I difensori delle parti insistevano quindi nella domanda di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che, una volta trascorso il termine di legge, la causa fosse rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 22.10.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 283/2024 e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza dello 07.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rilevava che le note scritte non erano state sottoscritte personalmente dalla sig.ra e, non risultando neppure agli atti il certificato di passaggio in Pt_2 giudicato della sentenza di separazione, rinviava il procedimento all'udienza del 17.09.2025, di cui pagina 5 di 7 disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando alle parti di depositare entro la data di udienza il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 283/2024. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e del 28.07.2025, insistendo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In data 09.09.2025, la difesa della sig.ra depositava il certificato del passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di separazione. Con ordinanza emessa in data 13.11.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario contratto in data 06.08.2005 a Nociglia (LE) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 5 parte II, serie A, dell'anno 2005. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 22.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, eccettuate le condizioni nn. 3, 4 e 5 che non sono più attuali avendo il figlio raggiunto la maggiore età nel novembre 2025, non vi sono motivi ostativi all'omologazione Per_1 delle ulteriori condizioni concordate tra le parti ai nn. 2 e 6, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e, per quanto concerne il mantenimento, appaiono conformi all'interesse del figlio Per_1
Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 contratto in data 06.08.2005 a Nociglia (LE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune con atto n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti ai nn. 2 e 6 del ricorso come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nociglia (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1297/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ravenna, via Tavernollo n. 33, con il patrocinio dell'avv. CHRISTIAN PARISI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone (CT), viale Europa n. 32
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MARTIN BENINI e dell'avv. DILETTA PRINCIPALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARTIN BENINI, sito a Ravenna, piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e del 28.07.2025.
pagina 1 di 7 In data 15.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.03.2024, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.08.2005 a Nociglia (LE), che, da tale unione, era nato a [...] in data [...] il figlio che frequenta la Persona_1 classe terza del liceo linguistico a Ravenna, che il sig. presta attività lavorativa come operaio Parte_1 specializzato in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ofra S.r.l. con una retribuzione netta mensile di circa 1500,00 euro per tredici mensilità mentre la sig.ra lavora come Pt_2 impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Sicis S.r.l. con una retribuzione netta mensile di circa 1400,00 euro per tredici mensilità, di aver fissato la residenza coniugale presso l'abitazione sita a Ravenna, frazione Camerlona, via Tavernollo n. 33, di cui sono comproprietari pro indiviso in ragione del 50 % ciascuno e che hanno acquistato contraendo un mutuo ipotecario, nonché, infine, che il rapporto matrimoniale era andato progressivamente deteriorandosi al punto da decidere di separarsi consensualmente e di presentare in via cumulativa anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertata l'impossibilità di riconciliazione per i coniugi, di pronunciare la separazione consensuale omologando le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi convengono che il figlio minorenne sia affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Ravenna via Tavernollo n. 33; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, a cui competeranno congiuntamente ex art. 337 ter cc le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute del minorenne, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta.
3) I genitori, in considerazione della età adolescenziale del figlio e della collocazione abitativa prevalente presso la madre, concordano che egli potrà vedere il padre e stare presso di lui quando lo vorrà, avendo sufficiente grado di capacità di autodeterminazione dei propri tempi. Il padre trascorrerà con il figlio minorenne almeno due fine settimana al mese alternandosi con la Parte_1 Per_1 madre Signora dal sabato all'orario di uscita da scuola (e in estate dalle ore 11:00) sino alla domenica sera, sempre Pt_2 salvo diversa ed espressa volontà del figlio. Il minorenne potrà trascorrere con la figura paterna qualsivoglia pomeriggio e/o pernottamento infra settimana ove lo desideri. I Signori e concordano che il figlio trascorrerà i propri periodi di vacanza con ciascuno dei genitori, anche per Parte_1 Pt_2 due settimane consecutive, e sempre secondo le sue determinazioni, assunte di volta in volta, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici e ogni informazione circa gli spostamenti del figlio.
4) Le parti sono comproprietarie dell'immobile sito in Ravenna Fraz. Camerlona, in via Tavernollo n.33, nella misura del 50% ciascuna e si obbliga a trasferire ad ogni effetto previsto dalla legge e, pertanto, trasferirà con atto Parte_1 notarile separato, a spese dell'acquirente, alla moglie , la quale al medesimo titolo accetta il trasferimento di Parte_2
pagina 2 di 7 quanto segue: piena proprietà porzione pari ad 50% dell'abitazione ut supra meglio identificata, accollandosi il residuo mutuo gravante sull'immobile, con espressa declaratoria di estromissione dall'obbligazione pecuniaria predetta del sig. Parte_1
e accollo integrale del mutuo da parte della sig.ra . Le parti convengono, sin da ora, che la predetta
[...] Parte_2 stipula notarile dovrà avvenire entro e non oltre 45 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso, a spese dell'acquirente. Le imposte nonché le spese notarili e di trasferimento della predetta porzione di immobile saranno ad esclusivo carico della moglie cessionaria, così come l'accollo del mutuo in corso con estromissione del sig. Contestualmente al Parte_1 trasferimento avanti al Notaio, provvederà a consegnare alla moglie tutte le chiavi dell'abitazione in suo Parte_1 possesso e/o in possesso di soggetti terzi ai quali il predetto ne aveva consegnato copia;
trasferendo la propria residenza altrove. Altresì, gli arredi contenuti nella citata abitazione, per la quota di proprietà del sig. vengono trasferiti al Parte_1 figlio Persona_1
5) La casa coniugale viene assegnata alla madre Signora quale genitore collocatario abitativo prevalente con il Parte_2 minorenne. Il Signor asporterà dalla abitazione coniugale esclusivamente i suoi beni/effetti personali. Parte_1
6) I coniugi, a seguito dello scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, in ordine alla attribuzione in piena ed esclusiva proprietà delle due autovetture che formalmente risultavano intestate al PRA al Signor , e Parte_1 precisamente UN ON immatricolata in data 23.10.2017 targata FK053SA e autoveicolo EO CH alimentato a metano immatricolato in data 10.04.2007 targato GL638LK, convengono quanto segue: il tratterà Parte_1 la somma pari ad euro 4.000/00 quale valore del relitto della autovettura HY ON a seguito del sinistro stradale occorso l'11.10.2023; mentre l'autoveicolo OT CH rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra e il sig. Pt_2
si accollerà le spese per l'assicurazione fino all'alienazione in favore della moglie, anche a mezzo permuta, da Parte_1 effettuarsi entro e non oltre il giorno 30.04.2024. Tale autoveicolo sarà in uso esclusivo in favore della moglie e pertanto il consegnerà alla stessa tutte le copie delle chiavi relative all'anzidetto mezzo. Resta inteso che, qualora entro tale data Parte_1 non fosse stato alienato o permutato il veicolo, cesserà in ogni caso qualunque onere economico posto a carico del Signor
, che sarà esonerato da ogni spesa, tributo e tassa. Parte_1
7) Il marito verserà, in favore della Signora esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, Pt_2
l'importo di € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00) in ragione di anno, da corrispondersi mediante rate mensili anticipate ciascuna pari ad € 200,00 (euroduecento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il giorno 21 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge. Il Signor si Parte_1 impegna ed obbliga inoltre a versare, in ragione del 60%, il rimborso delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, integralmente ritrascritto;
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori il tutto previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 10° giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
- Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
- Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico. b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
pagina 3 di 7 - Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, anticipata e/o confermata via SMS), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 3 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 8) Le parti convengono che ogni emolumento corrisposto a sostegno del nucleo familiare, da qualunque persona, fisica e/o giuridica, enti pubblici e privati, compreso il cosiddetto assegno unico per la famiglia, verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_2
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non accampare alcuna pretesa, a titolo di contributo al mantenimento per se stessi e comunque di rinunciarvi espressamente.
10)La polizza contratta con n. 711003470SY LIFE (281) del 06.12.2004, il cui controvalore Controparte_1 alla data del 31 dicembre 2022 ammontava ad € 36.915,91 (doc.5), verrà estinta e la suddivisione degli importi maturati avverrà come segue: quanto alla somma pari ad € 20.000,00 (euroventimila/00) verrà destinata al figlio minorenne, con vincolo fino all'età di 21 anni, mentre il residuo verrà ripartito in parti uguali fra i Signori e Parte_1 Pt_2
I genitori concordano che l'importo destinato al figlio verrà utilizzato per effettuare un investimento non rischioso e si Per_1 impegnano ed obbligano a sottoscrivere qualsivoglia documentazione necessaria e a concludere contratti e/o polizze che abbiano il figlio come soggetto beneficiario, con vincolo di divieto di svincolo fino all'età di 21 anni. Per_1
11) I Signori e in funzione dello scioglimento della comunione legale, hanno già convenuto di suddividersi, Parte_1 Pt_2 in ragione del 50% in favore di entrambi, la somma che era contenuta nel libretto di deposito di risparmio postale ed hanno altresì provveduto ad aprire conti correnti bancari di esclusiva pertinenza di ciascuno di loro, comprese le somme ivi depositate, dichiarando di non aver alcuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro e comunque di rinunciarvi espressamente.
12) si obbliga a corrispondere al marito, a saldo dei reciproci rapporti economici di Parte_2 Parte_1 dare/avere intercorsi fra gli stessi nell'interesse della famiglia, la somma di € 35.000/00 (trentacinquemila) che verrà versata con assegno circolare entro la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile de quo, che dovrà avvenire in data concordata tra i coniugi compatibilmente con la disponibilità del Notaio e comunque entro e non oltre 45gg dalla sottoscrizione del ricorso – termine essenziale. Le parti stabiliscono che sin d'ora le rate del mutuo in corso verranno onorate solo dalla sig.ra che si obbliga ad accollarsi integralmente il mutuo, con estromissione dall'obbligazione pecuniaria del sig. ; Pt_2 Parte_1 nel caso in cui la sig.ra dovesse rendersi inadempiente del pagamento del mutuo, prima della stipula del rogito notarile, Pt_2 il sig. potrà agire per il recupero coattivo di quanto sarà eventualmente costretto a versare a favore dell'Istituto di Parte_1
Credito/Banca, senza necessità di diffida;
allo stesso modo, nel caso in cui la Banca non dovesse acconsentire l'estromissione del sig. dal mutuo. Parte_1
13) Le parti si impegnano ed obbligano, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente rispettoso della persona altrui, nonché a rimettersi eventuali denunce-querele sporte vicendevolmente.
pagina 4 di 7 14)I genitori si impegnano ed obbligano a prestare il consenso per l'espletamento degli adempimenti di carattere burocratico relativi al rilascio di documenti validi per l'espatrio del figlio minorenne”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e acquisito il parere del PM, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni coincidenti con quelle di separazione: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Nociglia (LE).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ravenna, frazione di Camerlona, in Via Tavernollo n. 33, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna Sezione Ravenna foglio 25 particella 324 sub 6 piano t. zc 3 cat. A/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse del figlio minore Parte_2 ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una crescita psico-fisica equilibrata dello stesso in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze e tempistiche così come indicate nel punto 3) delle condizioni del ricorso per separazione personale dei coniugi;
6. Confermare il versamento da parte del a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, l'importo di € Parte_1
2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00) in ragione di anno, da corrispondersi mediante rate mensili anticipate ciascuna pari ad € 200,00 (euroduecento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, entro e non oltre il giorno 21 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale come per legge. Il Signor si impegna ed Parte_1 obbliga inoltre a versare, in ragione del 60%, il rimborso delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna 15) Le spese e compensi professionali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati”. Con decreto emesso in data 09.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 26.09.2024 per la comparizione delle parti. In data 15.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 26.09.2024, il sig. e la sig.ra confermavano di volersi separare nonché le Parte_1 Pt_2 allegazioni di cui al ricorso e le condizioni di separazione ivi previste. I difensori delle parti insistevano quindi nella domanda di omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che, una volta trascorso il termine di legge, la causa fosse rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 22.10.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 283/2024 e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando il procedimento all'udienza dello 07.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta. Con ordinanza emessa in data 26.07.2025, il Giudice delegato rilevava che le note scritte non erano state sottoscritte personalmente dalla sig.ra e, non risultando neppure agli atti il certificato di passaggio in Pt_2 giudicato della sentenza di separazione, rinviava il procedimento all'udienza del 17.09.2025, di cui pagina 5 di 7 disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ordinando alle parti di depositare entro la data di udienza il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 283/2024. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e del 28.07.2025, insistendo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. In data 09.09.2025, la difesa della sig.ra depositava il certificato del passaggio in giudicato Parte_2 della sentenza di separazione. Con ordinanza emessa in data 13.11.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario contratto in data 06.08.2005 a Nociglia (LE) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 5 parte II, serie A, dell'anno 2005. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 22.10.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, eccettuate le condizioni nn. 3, 4 e 5 che non sono più attuali avendo il figlio raggiunto la maggiore età nel novembre 2025, non vi sono motivi ostativi all'omologazione Per_1 delle ulteriori condizioni concordate tra le parti ai nn. 2 e 6, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e, per quanto concerne il mantenimento, appaiono conformi all'interesse del figlio Per_1
Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 contratto in data 06.08.2005 a Nociglia (LE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune con atto n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti ai nn. 2 e 6 del ricorso come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nociglia (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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