CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 28205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28205 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11.04.2022, la Corte di appello ci Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da RO CO di riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bari del 2.12.2016 e della sentenza del Tribunale di Bari in data 20.3.2010. Il giudice dell'esecuzione, oltre a non rinvenire indici sintomatici dell'identità 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28205 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 del disegno criminoso, ha rilevato l'eterogeneità delle violazioni poste in esse, concernenti una il divieto di rincasare oltre 'ora stabilita, e l'altra la guida di un'autovettura senza la necessaria abilitazione. 2. Avverso tale ordinanza, il difensore del CO ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con cui lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte d'appello non avrebbe considerato il dato decisivo costituito dalla brevità del lasso temporale (appena 23 giorni) intercorso tra i due reati, nonché gli ulteriori elementi significativi addotti dalla difesa, ed in particolare la circostanza che entrambi i reati oggetto delle sentenze di condanna costituivano violazioni della medesima misura di sorveglianza di cui era gravato il ricorrente, e la coincidenza del /ocus commissi delicti. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria, il ricorrente ha ribadito la censura svolta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve zpertanto,essere accolto. 2. In via preliminare giova ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, salvo i necessari adattamenti alle eventualità del caso, come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Ai fini del riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i 2 successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. Grava su colui che chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi enunciati. La motivazione del provvedimento impugnato risulta insufficiente ed inadeguata, dal momento che fonda la valutazione di insussistenza del medesimo disegno criminoso unicamente sulla asserita eterogeneità' delle violazioni commesse dal ricorrente, peraltro solo genericamente richiamate. In tal modo l'ordinanza impugnata non solo ha trascurato il rilievo svolto dalla difesa, secondo cui entrambi i reati commessi dal CO si risolvono nella violazione della medesima misura di sorveglianza cui lo stesso era sottoposto;
ma ha, altresì, disatteso l'insegnamento di questa Corte secondo il quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Rv. 270196 - 01). Arrestando la propria valutazione alla asserita diversità delle violazioni commesse, la Corte d'appello ha, inoltre, omesso di considerare, quanto meno per escluderne la rilevanza, i molteplici elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso indicati dalla difesa, la quale aveva evidenziato la vicinanza temporale dei reati (commessi a meno di un mese l'uno dall'altro), l'omogeneità degli stessi in quanto consistenti in violazioni della medesima misura di prevenzione, nonché l'identità del luogo di commissione. 4. I rilevati vizi motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza i impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, in diversa 3 composizione, che riesaminerà l'istanza dell'interessato attenendosi ai principi sopra enunciati.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11.04.2022, la Corte di appello ci Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da RO CO di riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bari del 2.12.2016 e della sentenza del Tribunale di Bari in data 20.3.2010. Il giudice dell'esecuzione, oltre a non rinvenire indici sintomatici dell'identità 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28205 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 del disegno criminoso, ha rilevato l'eterogeneità delle violazioni poste in esse, concernenti una il divieto di rincasare oltre 'ora stabilita, e l'altra la guida di un'autovettura senza la necessaria abilitazione. 2. Avverso tale ordinanza, il difensore del CO ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con cui lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte d'appello non avrebbe considerato il dato decisivo costituito dalla brevità del lasso temporale (appena 23 giorni) intercorso tra i due reati, nonché gli ulteriori elementi significativi addotti dalla difesa, ed in particolare la circostanza che entrambi i reati oggetto delle sentenze di condanna costituivano violazioni della medesima misura di sorveglianza di cui era gravato il ricorrente, e la coincidenza del /ocus commissi delicti. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria, il ricorrente ha ribadito la censura svolta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve zpertanto,essere accolto. 2. In via preliminare giova ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, salvo i necessari adattamenti alle eventualità del caso, come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Ai fini del riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i 2 successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta dà luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. Grava su colui che chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi enunciati. La motivazione del provvedimento impugnato risulta insufficiente ed inadeguata, dal momento che fonda la valutazione di insussistenza del medesimo disegno criminoso unicamente sulla asserita eterogeneità' delle violazioni commesse dal ricorrente, peraltro solo genericamente richiamate. In tal modo l'ordinanza impugnata non solo ha trascurato il rilievo svolto dalla difesa, secondo cui entrambi i reati commessi dal CO si risolvono nella violazione della medesima misura di sorveglianza cui lo stesso era sottoposto;
ma ha, altresì, disatteso l'insegnamento di questa Corte secondo il quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01; Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Rv. 270196 - 01). Arrestando la propria valutazione alla asserita diversità delle violazioni commesse, la Corte d'appello ha, inoltre, omesso di considerare, quanto meno per escluderne la rilevanza, i molteplici elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso indicati dalla difesa, la quale aveva evidenziato la vicinanza temporale dei reati (commessi a meno di un mese l'uno dall'altro), l'omogeneità degli stessi in quanto consistenti in violazioni della medesima misura di prevenzione, nonché l'identità del luogo di commissione. 4. I rilevati vizi motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza i impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, in diversa 3 composizione, che riesaminerà l'istanza dell'interessato attenendosi ai principi sopra enunciati.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.