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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3959 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. D'AMICO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'Avviso di addebito
Con ricorso depositato il 05/05/2025 il sig. , titolare della ditta Parte_1
chiede di annullare o dichiarare illegittimo l'Avviso di Addebito n. Parte_1
41020250000239521000 notificatogli dall' in data 27/03/2025. CP_1 Si è costituito in giudizio l'ente convenuto, riconoscendo che l'avviso di addebito impugnato doveva essere sgravato, avendo il debitore già versato le somme dovute. In corso di giudizio, ha effettivamente prodotto la CP_1 comunicazione di «annullamento totale o parziale di avviso di addebito», avente ad oggetto il «contributo percentuale eccedente il minimale per l'emissione»; il ricorrente rileva, tuttavia, che il provvedimento di sgravio non ha interessato parte delle sanzioni e le spese di notifica.
La domanda del ricorrente deve trovare accoglimento, dal momento che sanzioni e spese di notifica sono accessori di un debito contributivo rivelatosi insussistente: pertanto, si accerta e dichiara che nulla è dovuto da Pt_1
all per quanto oggetto dell'avviso di addebito n.
[...] CP_1
41020250000239521000, notificato in data 27/03/2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che nulla è dovuto da ad per quanto Parte_1 CP_1 oggetto dell'avviso di addebito n. 41020250000239521000, notificato in data
27/03/2025;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.864,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3959 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. D'AMICO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'Avviso di addebito
Con ricorso depositato il 05/05/2025 il sig. , titolare della ditta Parte_1
chiede di annullare o dichiarare illegittimo l'Avviso di Addebito n. Parte_1
41020250000239521000 notificatogli dall' in data 27/03/2025. CP_1 Si è costituito in giudizio l'ente convenuto, riconoscendo che l'avviso di addebito impugnato doveva essere sgravato, avendo il debitore già versato le somme dovute. In corso di giudizio, ha effettivamente prodotto la CP_1 comunicazione di «annullamento totale o parziale di avviso di addebito», avente ad oggetto il «contributo percentuale eccedente il minimale per l'emissione»; il ricorrente rileva, tuttavia, che il provvedimento di sgravio non ha interessato parte delle sanzioni e le spese di notifica.
La domanda del ricorrente deve trovare accoglimento, dal momento che sanzioni e spese di notifica sono accessori di un debito contributivo rivelatosi insussistente: pertanto, si accerta e dichiara che nulla è dovuto da Pt_1
all per quanto oggetto dell'avviso di addebito n.
[...] CP_1
41020250000239521000, notificato in data 27/03/2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara che nulla è dovuto da ad per quanto Parte_1 CP_1 oggetto dell'avviso di addebito n. 41020250000239521000, notificato in data
27/03/2025;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.864,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo