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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6157/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente 179 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15302/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2018 0134281616 000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3489/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2024 Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sul mancato pagamento di € 230.203,48; la Società contribuente lamentava l'illegittimità parziale per un importo pari ad € 73.243,36 relativamente ad una cartella che era stata annullata. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma - dopo avere osservato che la sentenza che aveva annullato la cartella non era definitiva per essere stata impugnata- rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva il comune di Roma chiedendo la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che i primi Giudici hanno erroneamente ritenuto necessario il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della cartella, ai fini della valutazione di illegittimità del credito tributario, oggetto della cartella annullata.
Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza di annullamento di una cartella esattoriale, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, fa venire immediatamente meno il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria (cfr.Cass. n. 24554/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.
Le spese possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6157/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente 179 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15302/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2018 0134281616 000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3489/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.2.2024 Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata sul mancato pagamento di € 230.203,48; la Società contribuente lamentava l'illegittimità parziale per un importo pari ad € 73.243,36 relativamente ad una cartella che era stata annullata. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma - dopo avere osservato che la sentenza che aveva annullato la cartella non era definitiva per essere stata impugnata- rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva il comune di Roma chiedendo la conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che i primi Giudici hanno erroneamente ritenuto necessario il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della cartella, ai fini della valutazione di illegittimità del credito tributario, oggetto della cartella annullata.
Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza di annullamento di una cartella esattoriale, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, fa venire immediatamente meno il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria (cfr.Cass. n. 24554/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto.
Le spese possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate