Sentenza 21 ottobre 2010
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È inammissibile il conflitto di competenza fra la Corte di Cassazione ed altro giudice, anche in relazione ai provvedimenti della Corte di Cassazione attributivi di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 42000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42000 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2416
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17167/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) FINGESTUS S.A.;
avverso il provvedimento n. 111/2009 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 21/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
1. - La 5^ sezione di questa Corte - investita del ricorso per cassazione proposto dalla società sanmarinese Fingestus S.A. avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini in data 26 settembre 2008 - che aveva rigettato l'istanza di revoca di sequestro conservativo e conseguente restituzione alla società ricorrente, in quanto terzo proprietario, di un bene (la nave di diporto Letting go) che si assume illegittimamente sottoposto a vincolo cautelare nell'ambito di un procedimento penale a carico di DA LL e OM LE, essendo i predetti imputati, già proprietari del bene, dei meri utilizzatori del bene in forza di rapporto di noleggio concluso con la società Fly Boat, locataria dell'imbarcazione - con ordinanza del 13 ottobre 2009 ha convertito il ricorso in appello, trasmettendo gli atti al Tribunale di Rimini.
2. - Il predetto tribunale, con ordinanza 20 novembre 2009, espressamente affermando di non conoscere le motivazioni dell'ordinanza di questa Corte, ha dichiarato inammissibile l'appello, in forza della considerazione, ritenuta assorbente e pregiudiziale, che tale mezzo di impugnazione non sarebbe proponibile avverso un provvedimento reiettivo di un'istanza di revoca di sequestro conservativo.
3. - Il difensore della società Fingestus S.A, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Rimini in data 16 dicembre 2009, ha chiesto ai sensi dell'art. 32 c.p.p. che questa Corte Suprema a Sezioni Unite, voglia risolvere il conflitto di competenza insorto tra il giudice di merito e questa Corte di cassazione, assumendo nella denuncia di conflitto, per un verso, che l'art. 322 bis c.p.p. non prevede lo strumento dell'appello "avverso provvedimenti che concernano la misura cautelare del sequestro conservativo" e che proprio in ragione di tale previsione normativa era stato proposto ricorso per cassazione, sotto altro profilo, che il Tribunale di Rimini non aveva adeguatamente valutato le illogiche conseguenze del proprio provvedimento comportanti una sostanziale ed illegittima insindacabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il conflitto denunciato dalla Fingestus S.A è inammissibile. Al riguardo va ribadito il principio, già più volte affermato da questa Corte (in termini sì veda Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 12/5/1992, Rv. 190858, ed altresì Sez. 1, Sentenza n. 4353 del 21/10/1993, Rv. 196316) secondo cui non può verificarsi conflitto di competenza fra la Corte di Cassazione ed altro giudice, "essendo infatti estraneo al sistema processuale una ipotesi di conflitto tra un giudice di merito e quello di legittimità, i cui provvedimenti sono definitivi e di immediata esecuzione, salva la ravvisabilità di errore non concettuale, rimediabile con procedimento di rettificazione nei casi tassativamente previsti". In particolare questa Corte ha già avuto occasione di affermare che tale principio, è applicabile anche in relazione a provvedimenti della Corte di Cassazione attributivi, come avvenuto nel caso in esame, di competenza a conoscere di un determinato procedimento, salva la sopravvenienza del "novum".
Considerato per altro che la denuncia di conflitto dalla Fingestus S.A formula anche una censura di illegittimità dell'ordinanza del Tribunale di Rimini 20 novembre 2009, nella parte in cui detto giudice, senza conoscere il contenuto della decisione di questa Corte ed apprezzare il carattere per lui vincolante della stessa, e ciò a prescindere dalla eventuale opinabilità di quanto ivi affermato (sul punto, in tema di individuazione dei mezzi di impugnazione avverso il diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo, oltre I precedenti richiamati nell'ordinanza della 5^ sez., si veda anche Sez. 3, sentenza n. 8176 del 26 novembre 2009, rv. 246203), ha dichiarato inammissibile l'appello senza valutare il merito del gravame, s'impone, in accoglimento della stessa, l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, certamente illegittima nella parte in cui, oltre a disattendere l'avvenuta e vincolante qualificazione come appello del ricorso per cassazione del terzo Fingestus S.A., non ha comunque neppure ritenuto di proceduto ad una eventuale conversione del gravame proposto nel diverso rimedio impugnatorio ritenuto configurabile, così di fatto attribuendo all'ordinanza del GUP della sede, in violazione del diritto di difesa della società istante, carattere di provvedimento inoppugnabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto ed annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Rimini in data 20/11/2009. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010