Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14846 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 4 84 6 /0 3 --- IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20210/00 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 30030 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 19/12/02 Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, " presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, MANLIO NARDI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 5687 AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 295/00 del Tribunale di FORLI' ' depositata il 03/07/00 - R.G.N. 981/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e 5 CORTE SUPREN rigetto del primo motivo del ricorso. LI O I Z A 0 B 1 EL C1 1 AN LM SUPRE E T R " O C E N O D I C -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig. LA LL proponeva ricorso al Pretore di Forlì esponendo che aveva svolto attività lavorativa stagionale con contratto a tempo determinato dal 16 giugno 1993 al 15 settembre 1993; che, rimasta disoccupata, aveva ottenuto dall'INPS l'erogazione dell'indennità di disoccupazione c.d. con requisiti ridotti ai sensi della legge n.160/88; che, trovandosi in stato di gravidanza con inizio del periodo di astensione obbligatoria in data 11 dicembre 1993, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità di maternità che le veniva negata dall'INPS essendo decorsi oltre sessanta giorni tra il 1 licenziamento e l'inizio dell'astensione obbligatoria. Tanto premesso la ricorrente chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della richiesta ATi indennità ai sensi dell'art. 17 della legge 1204/71. Il Pretore rigettava la domanda. Avverso la decisione di primo grado la sig. LL proponeva appello al Tribunale di Forlì che lo accoglieva . I giudici del gravame, rilevavano che l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti c.d. ridotti spettante per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988 n.86 e successive proroghe, ai lavoratori che, pur in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, abbiano prestato in un anno almeno settantotto giorni di attività lavorativa, non era affatto un'indennità distinta da quella ordinaria in quanto l'unico elemento di differenziazione rispetto a quest'ultima è la minore entità economica, commisurata al minore importo di contributi versati per l'assicurazione obbligatoria durante il più breve periodo lavorativo;
né la circostanza che l'erogazione della stessa avvenga in un'unica soluzione poteva, di per sé, essere considerata indicativa 1 di una diversa natura giuridica, costituendo una mera modalità di pagamento. D'altra parte, rileva il Tribunale, tenuto conto che la lavoratrice gestante che gode dell'indennità di disoccupazione ha diritto all'indennità di maternità ( che sostituisce quella di disoccupazione) anche trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto, per verificare se al momento in cui inizia l'astensione obbligatoria dal lavoro la gestante ha diritto all'indennità di maternità bisogna prescindere dal momento in cui viene effettuata la corresponsione del trattamento da parte dell'INPS e, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il periodo di godimento dell'indennità in questione non può che iniziare ! successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro ed avere una durata pari al numero di giornate lavorative svolte: sicché nel caso di specie la DS lavoratrice, a cui l'INPS aveva riconosciuto 79 giornate di disoccupazione in relazione al periodo lavorativo 16 giugno 1993 / 15 settembre 1993, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si trovava ancora nel godimento dell'indennità di disoccupazione in quanto dal 15 settembre 1993 sino all'inizio dell'astensione obbligatoria erano compresi, detratte dal conteggio le domeniche e i giorni festivi, 72 giorni lavorativi. Visto AT Per la cassazione della sentenza impugnata l'INPS propone ricorso formulandolo in un unico motivo La lavoratrice resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 17, terzo e quarto comma della legge 30 dicembre 1971 n.1204, dell'art.7, comma terzo, del D.L. 24 marzo 1988 n.86, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 1988 n.160, richiamato dall'art. 1 D.L. 29 ༡ marzo 1991 n. 108, convertito con L. 1° giugno 1991 n.169, dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1991 n.412, e del combinato disposto degli articoli 47, quarto comma, D.P.R. n.639 del 1970 e 7 della legge n.533 de1973, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360, commi 3 e 5 c.p.c., l'Istituto censura la sentenza impugnata per aver individuato un criterio del tutto arbitrario e non previsto da nessuna norma o principio di diritto nel considerare come periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ridotta quello decorrente successivamente al licenziamento. Nella cosiddetta indennità di disoccupazione con requisiti ridotti prevista dall'art.7, terzo comma del D.L.n.86 del 1998 convertito con l.n.160 del 1988, ATr il numero minimo di giornate lavorative in un anno necessarie per aver diritto all'indennità non costituiscono un periodo continuativo di lavoro al termine del quale inizia il periodo di disoccupazione ed esse vengono calcolate a consuntivo l'anno successivo: la predetta indennità, pertanto, non viene corrisposta in corrispondenza di una fase di disoccupazione cronologicamente individuabile in base ad una data iniziale ed una finale del calendario, collocata al seguito ad un altrettanto determinato periodo lavorato del quale costituisce una fase di ultrattività previdenziale, ma piuttosto rappresenta una copertura economica per le giornate complessivamente non lavorate nell'anno precedente. Il relativo importo è per di più forfettizzato nel suo limite massimo sicché anche per questo motivo non è possibile individuare il periodo effettivamente coperto dalla prestazione per la disoccupazione: non è di conseguenza possibile individuare, in conformità al sistema previsto dall'art. 17 della legge n.1204 del 1971, il perodo di fruizione dell'indennità 2 stessa, nel corso del quale dovrebbe sempre collocarsi l'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria si erano già esaurite le 79 giornate di indennità di disoccupazione riconosciute, dovendosi iniziare il conteggio dal maturarsi del requisito delle 78 giornate. In conclusione, a parere del ricorrente, il caso in esame non rientra nella previsione dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971. Inoltre l'Istituto censura la sentenza impugnata sia per averlo condannato al pagamento cumulativo, sulle somme riconosciute, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata sia per averli ritenuti Octald decorrenti dalla mora al saldo anziché dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa. Il motivo è fondato solo nei limiti dell'ultima censura proposta, relativa al " cumulo di interessi e rivalutazione ed alla decorrenza degli oneri accessori. La prima censura investe la questione se la lavoratrice, che aveva lavorato in attività stagionale nell'anno 1993 oltre 78 giorni ed aveva maturano il diritto al godimento dell'indennità di disoccupazione ai sensi del terzo comma dell'art.7 del D.L. 21 marzo 1988 n.86, convertito con modifiche in L. 20 maggio 1988 n.160 (la cui efficacia, prevista inizialmente solo per l'anno 1988, era stata poi confermata per gli anni successivi), abbia diritto all'indennità di maternità ai sensi dell'art. 17, comma tre della legge 30 dicembre 1971 n.120. L'art.7 della legge 21 marzo 1988 n.86. dopo aver disciplinato nei primi 2 commi l'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione e la definizione della retribuzione di riferimento in base alla quale calcolare la Δ stessa indennità, al terzo comma estende l'assicurazione contro la disoccupazione, tra l'altro, anche ai lavoratori stagionali occupati per un periodo inferore a sei mesi, e stabilisce che, fermo restando il requisito dei due anni di anzianità assicurativa di cui all'art. 19 primo comma del R.D.L. n.636/1939, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso ( e comunque non superiore ad un certo limite), anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria. Catalas Va anzitutto rilevato che il legislatore non ha inteso introdurre, con il terzo comma della disposizione in esame, un indennità "speciale" nei confronti dei lavoratori che, pur non avendo l'anno di contribuzione del biennio, abbiano lavorato per un certo numero di giornate nell'arco di un anno: ciò si deduce non solo dall'espressione letteraria della norma, che parla di “indennità ordinaria di disoccupazione", ma anche della sua collocazione nello stesso articolo che disciplina la misura dell'indennità di disoccupazione prevista dal dal R.D.L.4 ottobre 1935 n.1827, convertito con modificazioni nella 1.16 aprile 1936, n.798 e successive leggi di riordino, dimostrando così che il legislatore non ha inteso introdurre una indennità di natura diversa per i lavoratori precari, ma ha voluto allargare a tale categoria la stessa indennità, nella stessa misura giornaliera: la “riduzione” riguarda esclusivamente i requisiti necessari per percepirla e, correlativamente, il numero di giornate coperte dall'indennità. Quanto al fatto che tale indennità venga erogata nell'anno successivo a quello di riferimento, esso non incide sulla natura della indennità, trattandosi soltanto 5 di una modalità di erogazione della stessa indennità la cui quantificazione avviene trascorso l'anno di riferimento in considerazione del lavoro di tipo precario dei soggetti assicurati che, non necessariamente compiono il minimo di giornate lavorative sufficienti per aver diritto alla prestazione, in modo continuativo: ciò non toglie tuttavia che gli stessi, una volta rimasti disoccupati dopo aver raggiunto il minimo di giornate lavorative richiesto, abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione. Infondata è quindi anche la tesi dell'INPS in ordine alla pretesa inapplicabilità della legge n.160 del 1988, perché la stessa non consentirebbe l'identificazione dell'esatto periodo di collocazione delle giornate riconosciute, ma determinerebbe astrattamente il numero delle giornate Catuld spettante nell'anno solare, con la conseguenza che non sarebbe consentita l'applicazione dei benefici di cui al comma 3° dell'art. 17 L.n. 1204. Se infatti si distingue tra maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi del 3° comma dell'art.7 del D.L. n.86/88 e modalità di erogazione della stessa, il requisito costitutivo del diritto all'indennità non può ritenersi indeterminato sotto il profilo temporale, stante il preciso riferimento alle 78 giornate di attività lavorativa: sicchè raggiunto il requisito minimo e concorrendo le altre condizioni di cui all'art. 17, 3° comma della L. n. 1204/71 ( inizio del periodo di astensione obbligatoria trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto e stato di non occupazione) deve ritenersi maturato il diritto al godimento dell'indennità di disoccupazione allorquando questa si verifichi (anche se l'erogazione della stessa è rimandata a tempi successivi), e conseguentemente, quello all'indennità di maternità. Va infatti ritenuto che l'espressione "godimento dell'indennità di disoccupazione" sia riferito h all'astratto diritto al godimento dell'indennità di disoccupazione al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria e non al materiale godimento della stessa indennità (Cass. 2 maggio 2000 n.5479). Quanto alla deduzione secondo la quale all'inizio del periodo di astensione, era già trascorso il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione riconosciuto dall'INPS in 79 giornate lavorative, essa si basa sull'erroneo presupposto che l'inizio del periodo di disoccupazione sia fissato allo scadere delle 78 giornate, non tenendo conto che il rapporto lavorativo, iniziato il 16 giugno 1993 e conclusosi il 15 settembre dello stesso anno, si era protratto oltre il minimo di giornate lavorative richieste dal citato art.7 D.L.86/88 e l'inizio del periodo di disoccupazione non poteva evidentemente essere ATo calcolato da data precedente alla conclusione del rapporto lavorativo. E' invece fondata la censura che riguarda la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione. L'art. 16, sesto comma della legge 31 dicembre 1991 n.142 ha modificato la disciplina dettata dall'art.442 c.p.c. nel senso che la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto se il relativo importo supera quello degli interessi legali, escludendo il cumulo della rivalutazione con gli interessi. Quanto alla decorrenza degli oneri accessori, ai sensi del combinato disposto dell'art.47, quarto comma, del D.P.R. n.639 del 1970 e dell'art.7 della legge 11 agosto 1973 n.533, essi decorrono non dalla mora bensì dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa E In conclusione la sentenza impugnata va cassata solo sul punto riguardante la . condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, punto sul quale la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide sul merito ai sensi 7 dell'art.348 c.p.c.. Riguardo alle spese del giudizio, viene confermata la relativa statuizione riguardante i precedenti gradi del giudizio, contenuta nella sentenza di appello. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione, sebbene l'INPS sia soccombente sul punto principale del ricorso, in quanto il controricorso è stato depositato oltre i termini previsti dall'art.370 c.p.c. ed il difensore della resistente non ha partecipato all'udienza di discussione della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito della censura accolta, condanna l'INPS a corrispondere alla resistente, sull'importo dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
conferma la statuizione sulle spese dei precedenti gradi del giudizio contenuta nella sentenza d'appello. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità . Così deciso il 19 dicembre 2002 VinceroMe анаgraria AT IL PRESIDENTE 3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE 3 5 0 1 . . A T N S I S R D 3 A A , ' T 7 L - O , L L 8 A - E L S 1 E D O 1 P B I S S I I E N D N E G G A S G T O I E S A A L O D P O A E T M I , L T I L O A R E R I IL CANCELLIERE D T D D S E I O T G E N R E S Depositato in Cancelleria E A Oggi, 4 1, 2003 M E R P U IL CANCELLIERE -