Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 927/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PANDOLFI NICOLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PANDOLFI NICOLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “
“1) I coniugi vivranno separati e potranno risiedere ovunque vorranno, salvo quanto statuito dall'art. 337 sexies co. 2 c.c. Costoro prestano inoltre, qualora occorrente, il reciproco assenso preventivo all'espatrio dell'altro coniuge, autorizzando sin d'ora il rilascio ed il rinnovo del passaporto e\o carta d'identità all'altro coniuge valida per l'espatrio.
2) I coniugi dichiarano che i regali di nozze sono già stati divisi tra gli stessi in parti di uguale valore e quindi rinunciano ad ogni rivendicazione.
3) L'abitazione familiare sita a SI in Via L. Mancini n. 1/bis censita al catasto fabbricati di detto comune al foglio 49, mapp. N. 539, sub.
8-4 ed ogni relativa pertinenza viene assegnata
- 1 -
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile verranno sostenute integralmente dal coniuge assegnatario fino a quando permarrà il diritto di comproprietà tra i sigg.ri e . Parte_1 Parte_2
Il sig. dovrà asportare dall'abitazione familiare tutti i propri effetti personali entro 30 Pt_1 giorni dall'omologa della separazione.
4) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, ove conserveranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse concernenti la prole e comunque quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al culto religioso ed alla pratica di attività sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori. Ciascun genitore si impegna affinché la prole conservi significative relazioni affettivi con i nonni materni e paterni e con i restanti congiunti del padre e della madre.
4) Il sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, di Pt_1
studio, ludici, sportivi, ricreativi delle figlie, terrà con sé le minori e con le Per_1 Per_2
seguenti modalità:
- il lunedì il padre preleverà le minori dal plesso scolastico al termine delle lezioni scolastiche od in alternativa dall'abitazione dei nonni materni entro le ore 15,00 fino alle ore 19,00, allorquando verranno riaccompagnate nell'abitazione materna,
- il mercoledì il padre preleverà le minori dal plesso scolastico al termine delle lezioni scolastiche e le terrà con sé sino alle ore 7,30 dell'indomani allorquando la madre le preleverà dall'abitazione paterna per accompagnarle a scuola,
- nella giornata di venerdì preleverà le figlie dai rispettivi plessi scolastici al termine delle lezioni od in alternativa dall'abitazione dei nonni materni (ore 15,00) sino alle ore 19,00 allorquando le accompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi,
-a fine settimana alterni. Nei fine settimana di spettanza paterna, il padre preleverà le figlie dai rispettivi plessi scolastici, al termine delle lezioni od in alternativa dall'abitazione dei nonni materni (ore 15,00) e le riaccompagnerà la domenica ore 19,00 nell'abitazione materna,
- 2 - - almeno una settimana nel periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 15/06 di ciascun anno,
- ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano e sempre ad anni alterni il giorno del Capodanno a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 dell'1/01
o l'epifania sempre a decorrere dalle ore 16,00 del giorno antecedente sino alle ore 20,00 del
6/01,
-ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis,
- le restanti festività nazionali in via alternata tra i genitori, con facoltà di pernottamento presso l'abitazione del padre, qualora il giorno antecedente a quello festivo sarà di spettanza paterna.
Nel periodo estivo il padre preleverà le minori alle ore 15,00 o nel diverso orario da concordarsi tra i genitori, dal luogo di dimora estiva delle minori per ivi riaccompagnarle entro le 19,30 o quello diversamente concordato con l'altro genitore. Qualora la prole frequenti centri estivi preleverà le figlie dal luogo ove ha sede il centro estivo per condurle entro il predetto orario
(ore 19,30) presso l'abitazione estiva dei nonni materni.
Nel periodo estivo la sig.ra avrà diritto di trascorre con le figlie un periodo di vacanza Parte_2
analogo a quello paterno, durante il quale saranno sospese le frequentazioni padre – figlie.
Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la prole, in deroga al predetto calendario, in occasione delle celebrazioni religiose (es. battesimi, matrimoni ecc.) o delle ricorrenze civili
(compleanni, anniversari) dei relativi parenti fino al 4° grado.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 150,00 per ciascuna Parte_1 Parte_2
figlia titolo di contributo per il mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorre da quello del deposito del ricorso per l'omologa della separazione, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat Foi del mese di deposito del decreto d'omologa della separazione,
6) Le spese straordinarie per la prole verranno regolamentate come da protocollo del Tribunale di Ancona in materia di procedimenti di famiglia in vigore dal 16.09.2013, che viene di seguito trascritto: devono ritenersi a titolo esemplificativo spese straordinarie:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche
- 3 - 3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
4) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori
1) cure specialistiche (dentistiche, ortodontiche ed oculistiche …)
2) cure termali e fisioterapiche
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
4) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
3) gite scolastiche senza pernottamento
4) trasporto pubblico
5)servizio mensa e/o convitto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati
2) corsi di specializzazione
3) gite scolastiche con pernottamento
4) corsi di recupero e lezioni private
5) alloggio presso sedi universitarie;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo
1) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature
2) viaggi e vacanze;
3) acquisto personal computer
I genitori si faranno carico, ciascuno per la quota del 50%, delle spese straordinarie. Il genitore che avrà sostenuto la spesa avrà diritto di ripetere dall'altro genitore la quota parte di sua competenza, entro il 15° giorno successivo alla richiesta di pagamento.
Ciascun genitore sarà tenuto a consegnare all'altro genitore copia del documento giustificativo della spesa sostenuta ancorché non avente validità fiscale.
Ad integrazione di quanto previsto nel predetto protocollo i genitori convengono di farsi carico, ciascuno per la quota del 50%, delle spese per l'acquisto e la gestione di apparecchio cellulare per ogni figlia.
- 4 - 7)Le spese di trasporto, soggiorno e comunque connesse a viaggi di piacere delle figlie saranno a carico esclusivo del genitore che le accompagnerà. È fatto divieto a ciascun genitore recarsi con le figlie al di fuori dei confini nazionali in assenza del consenso dell'altro genitore;
8) L'assegno unico universale per i figli a carco verrà percepito esclusivamente dal genitore convivente con la prole ( ). L'altro genitore sarà tenuto a dare corso a tutti gli Parte_2
adempimenti necessari previsti dalla legge per consentire al genitore, avente diritto alla predetta indennità, di poter presentare la relativa istanza entro il 5° giorno antecedente alla scadenza della data per la presentazione della domanda.
Ogni altro bonus, sovvenzione, indennizzo erogazione pubblica a favore della prole competerà
a ciascun genitore nella misura del 50% (es. bonus per acquisto materiale didattico ecc.) ancorché verrà erogato ad uno dei genitori.
9) I coniugi al fine di addivenire alla separazione consensuale hanno convenuto quanto segue:
9.1-il sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
residente a [...] promette di alienare alla sig.ra la sig.ra Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente a [...]
Mancini n. 1/bis, la quale a sua volta promette di acquistare, la quota indivisa di 1/3 del diritto di piena proprietà su porzione di fabbricato urbano sito a SI in Via L. Mancini n. 1/bis distinto al catasto fabbricati di detto comune al foglio n. 49, map. 539, sub. 8 (abitazione piani S1-T, cat. A/2 classe 5 vani 4,5 rendita € 383,47), sub. 4 (autorimessa piano S1, Cat. C/6 classe 5
Rendita € 134,28) e con diritto agli accessori comuni individuati con map. 539 sub. 1, sub. 2, comprensivo del suolo su cui insiste, dell'area scoperta annessa e delle corti esclusive e di ogni altra pertinenza, accessorio affinché la sig.ra acquisisca l'intero diritto di Parte_2 proprietà sull'abitazione familiare e relative pertinenze ed accessori senza alcuna esclusione.
9.2-Il sig. al riguardo dichiara che il diritto di proprietà promesso in vendita gli è Pt_1
pervenuto a titolo derivativo a seguito di rogito di compravendita del notaio del Persona_3
6/08/2010 avente rep. N. 22124 – Racc. n. 7212.
9.3-La porzione d'immobile viene promessa in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutte le conseguenti trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, servitù attive/passive e vincoli trascritti-iscritti alla data del deposito del ricorso, che la sig.ra dichiara di Parte_2
ben conoscere in quanto comproprietaria della restante quota.
- 5 - 9.4- Il prezzo della compravendita viene stabilito a corpo in € 60.000,00 da versarsi da parte della sig.ra al sig. in unica soluzione all'atto della stipula del contratto Parte_2 Pt_1
definitivo, il quale dovrà avvenire entro e non oltre il termine essenziale di 180 giorni dalla data d'omologa della separazione, innanzi al notaio designato dalla parte promissaria acquirente.
9.5-Tutte le spese condominiali da sostenersi o che comunque verranno deliberate nelle more tra la data di sottoscrizione del ricorso per separazione e la data di stipula del rogito di compravendita saranno a carico esclusivo della sig.ra come pure tutte le Parte_2 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile promesso in vendita. Saranno altresì ad esclusivo carico della sig.ra tutte le tasse che gravano sull'immobile per Parte_2
Per_ l'erogazione di servizi (es. sino alla data in cui verrà stipulato il contratto definitivo.
9.6-Ogni eventuale spesa occorrente per sanare eventuali difformità edilizie o per ottenere dichiarazioni – attestazioni di conformità degli impianti, sarà integralmente a carico della sig.ra come pure i costi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica qualora Parte_2
occorrente.
9.7-Nel caso in cui una delle parti si rifiuti di procedere alla stipula del contratto definitivo entro il termine di cui al punto. 9.4, sarà tenuto al pagamento di una penale di € 20.000,00 a favore della parte adempiente, oltre al risarcimento del maggior danno.
9.8 Tutte le statuizioni contenute nei precedenti commi sono funzionali alla risoluzione della crisi matrimoniale ed al raggiungimento dell'intesa per addivenire a separazione consensuale.
10) I coniugi, allo stato, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento disponendo di adeguate risorse finanziarie per il mantenimento.
11) I depositi bancari, libretti di risparmio, i dossier titoli, certificati di deposito, fondi comuni d'investimento, gestioni patrimoniali ed ogni altro valore mobiliare accesi e/o intestati ad ogni singolo coniuge saranno allo stesso integralmente assegnati e di sua esclusiva proprietà, senza che l'altro possa rivendicare alcun diritto al riguardo.
12) I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi altro titolo e ragione, avendo proceduto a definire tutte le situazioni giuridiche che li hanno visti contitolari di diritti reali o di credito o condebitori. Ciascun coniuge rinuncia a chiedere all'altro il rimborso -restituzioni di quanto eventualmente da costui prelevato da ciascun rapporto bancario cointestato fino alla data del deposito del ricorso.
- 6 - I coniugi rinunciano altresì alla refusione delle somme eventualmente mutuate all'altro coniuge durante gli anni di matrimonio sino alla data di sottoscrizione del ricorso per la sospensione degli effetti del matrimonio.
13) Le spese legali saranno carico di ciascuna parte nella misura del 50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SI il 09/07/2011.
2. All'udienza del 4.6.2025 il difensore ha rappresentato che le parti in seguito alla separazione non si sono riconciliate per cui ha chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 109/2024 del 19.6.2024 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SI (AN) il
09/07/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI al n. 31, parte 2, serie
A dell'anno 2011;
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a SI (AN) il 09/07/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di SI al n. 31, parte 2, serie A dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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