Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/02/2003, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 5 9 8/ 0 3 REPUBBLIC. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE ORDINARIA DI DONAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA Presidente R.G.N. 19542/00 Dott. Giovanni Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Cron. 3695 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 515 Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 25/06/2002 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU IC, GU ZO, elettivamente 52, domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI presso l'avvocato GIANCARLO & ANGELA PARENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE PORTOGHESE, giusta mandato डु a margine del ricorso;
ricorrente. LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO LI NI, in persona Prozzodel curatore pro tempore Avv.to Roberto A109954 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. SERRANT 49, ☐ A109955 presso l'avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, rappresentato2002 1438 e difeso dall'avvocato FABIO LANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
FALLIMENTO GU NC;
intimato- avverso la sentenza n. 71/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente l'Avvocato Lanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto 12.11.1990 il curatore del fallimento di GI NT, dichiarato il 30.12.1988, convenne dinanzi al Tribunale di Benevento ER NI, UE ZO e UE NC, perché fosse dichiarata inef- ficace la donazione con cui la fallita e il proprio co- niuge UE NC, poco più di due anni prima del fallimento, avevano trasferito a ciascuno dei figli Ni- con riserva dell'usu- cola e ZO un appartamento, frutto su entrambi gli immobili. 2 I convenuti resistettero, anche se omise, poi, di costituirsi il curatore del fallimento di UE Fran- CO, intanto sopravvenuto, ed il tribunale accolse la domanda. La sentenza fu impugnata dai germani ER;
si co- stituì per resistere il solo curatore del fallimento GI e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 18.1.2000, ha respinto l'appello e condannato gli ap- pellati alle spese processuali. Ha respinto la corte di merito la eccezione di in- competenza territoriale sollevata dagli appellanti, ai sensi dell'art. 24 L.F., ritenendo che dovesse esclu- dersi la competenza del tribunale fallimentare, in quanto ad essere esercitata era stata una revocatoria ordinaria. Quanto al profilo dell'eventus damni, ha considerato che la entità dei beni donati, il persi- stente mancato adempimento delle obbligazioni, pur dopo vari atti esecutivi, e l'entità del passivo non potes- sero essere posti in discussione, a nulla rilevando che fossero rimasti in capo alla donante altri beni, essen- do essi gravati da ipoteca. Ha del pari ritenuto provato il consilium fraudis, avuto anche riguardo al rapporto di parentela tra le parti dei negozi, esso consistendo anche nella semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che 3 sussiste, pur a fronte della sola riduzione della con- sistenza patrimoniale della disponente. Propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, NI e ZO UE;
resiste con
contro
- ricorso il curatore del fallimento di GI NT;
non ha presentato difese il curatore del fallimento di UE NC. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 76 L.F.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Dopo avere chiesto la correzione della motivazione della sentenza impugnata sulla competenza territoriale, radicata presso il Tribunale di Benevento conformemente a legge, sebbene per ragioni diverse da quelle conside- rate dalla corte di merito, i ricorrenti lamentano che siano stati ritenuti esistenti il consilium fraudis e l'eventus damni, malgrado gli immobili donati fossero stati trasferiti gravati da ipoteche e la donante fosse risultata titolare di un cospicuo patrimonio immobilia- re. Lamentano inoltre la mancata ammissione di una con- sulenza tecnica, da loro richiesta., che avrebbe esclu- So il pregiudizio, poiché i creditori ipotecari non avevano subito danno dalle donazioni, mentre i beni ri- 4 masti alla fallita coprivano le passività. Il ricorso è infondato. Prescindendo dalla denunzia di violazione dell'art. L.F.. immotivata e comunque riferita a norma del 76 tutto estranea alla disciplina che regola la fattispe- cie in esame, la censura, denunziando la violazione dell'art. 2901 C.C., ha contestato la esistenza degli کے elementi costitutivi dell'azione esercitata dal curato- re ed in particolare dell'eventus damni, che ha negato, perché gli immobili donati erano gravati da ipoteca e perché le residue proprietà della donante coprivano le passività. Le deduzioni dei ricorrenti sono state ampiamente esaminate dalla corte di merito, che ha offerto ampie ragioni della propria decisione, rilevando che l'even- tus damni è ravvisabile anche quando la situazione pro- dotta dall'atto dispositivo, senza porre il debitore in uno stato di vera e propria insolvenza, renda più dif- ficile ed incerto il recupero del credito e conside- rando che la entità dei beni donati, il persistente mancato pagamento di quanto dovuto, pur dopo vari atti esecutivi, la entità del passivo escludessero qualunque dubbio sul pregiudizio ai creditori. Quanto al valore dei beni rimasti alla GI, ha osservato che, quand'anche fosse stato capace di copri- 5 re i debiti, non avrebbe avuto alcuna incidenza perché, tenuto conto della globale situazione debitoria e delle iscrizioni ipotecarie su parte dei beni non donati, pregiudizievole sarebbe stata anche la sottrazione di un solo bene, avuto anche riguardo alla circostanza che non tutti i creditori erano assistiti da garanzia ipo- tecaria. Di tale ratio decidendi il ricorso manca di farsi carico, limitandosi a fare genericamente leva sulla am- pia consistenza dei beni non donati, deducendo, del tutto infondatamente, la carenza di motivazione e invo- cando la consulenza tecnica non ammessa nei gradi di merito, senza peraltro specificare quali fossero e qua- le valore fosse stato ad essi attribuito in sede falli- mentare e nello stesso bilancio depositato dalla falli- ta, sì da meritare la verifica giudiziale. Al di là del fatto che la ammissione della consu- lenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, esso ha indicato le ragioni della su-> perfluità di quel mezzo istruttorio, sicché la censura predetta si appalesa gratuita e pretestuosa. Quanto, infine, alla sollecitazione a correggere la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha rite- nuto infondata la eccezione di incompetenza territoria- le del Tribunale di Benevento, sollevata ai sensi del- 6 l'art. 24 L.F., va rilevato che correttamente fu adito il tribunale predetto, che aveva dichiarato il falli- mento della GI, attesa la vis attractiva di quel foro per tutte le azioni derivanti dal fallimento, tra le quali è contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito -inclusa anche la azione revocatoria ordinaria, come è ius receptum, a nulla rilevando che sia stato indicato il tribunale civile e non quello fallimentare. Il rigetto della eccezione deciso dalla corte ter- ritoriale, sostanzialmente fondato, risulta inadeguato nella motivazione, che ha fatto leva sulla natura della azione proposta;
e, una volta identificato il tribunale territorialmente competente, è irrilevante che la deci- sione sia adottata da una sezione, anziché da quella deputata alla trattazione degli affari fallimentari, attenendo la distinzione di un ufficio giudiziario in sezioni alla sua organizzazione interna e non alla com- petenza, tranne che una espressa disposizione di legge attribuisca una competenza funzionale ad alcune sezioni specializzate ( Cass. 2117/1990). Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.100 di cui per onorari Euro 2.000,00. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in Euro 2.100,00. di cui per onorari Euro 2.000,00. Roma 25.6.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Donato Plenteda) (Giovanni Olla) AL CANCELLIERE Domenico Mya Son o Marsalfe CORTE SUPREMA DI CA NE Prima Sezione ( Depositato in th - 4 FEB. 2002 CORTE SUPREMA BASSAZIONE AL Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2|| 15-5-2003 serie 4 al n. 18732 versate € 149.7.7 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto RietteRoberto