Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, il giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa. (Nella fattispecie, relativa all'istanza di un collaboratore di giustizia già ammesso alla detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto contraddittorio il rigetto del Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della sussistenza di numerosi parametri positivi rilevava però la mancanza della prova di manifestazioni di altruismo e solidarietà del condannato verso le parti offese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 9815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9815 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 485
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 023672/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG DI N. IL 21/05/1956;
avverso ORDINANZA del 30/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma il 30.05.2007 ha disposto la prosecuzione della misura della detenzione domiciliare concessa sin dal 29.10.1999 rigettando nel contempo la sua domanda volta alla concessione della liberazione condizionale, propone ricorso per cassazione ET DI, collaboratore di giustizia, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 47 ter O.P. e L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies. Lamenta in particolare il ricorrente di poter utilmente vantare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per la concessione dell'invocato beneficio e che, come ampiamente riconosciuto dallo stesso Tribunale a quo, ha egli tenuto un lodevolissimo comportamento nel corso della sua detenzione domiciliare, in atto da circa nove anni, svolgendo appieno il suo compito di collaborazione con lealtà e correttezza, circostanze queste accreditategli dalla stessa DNA, che non a caso ha espresso parere favorevole ad una positiva decisione del giudice adito. Lamenta altresì il ricorrente che il provvedimento impugnato si fonda sulla considerazione che non avrebbe egli dato prova di sicuro ravvedimento e questo in forza della considerazione della mancata riparazione del danno cagionato con le sue condotte criminose, pur non risultando tale requisito (la riparazione del danno) tra quelli richiamati come necessari dalla norma di riferimento. Il P.G. depositava requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Al fine di sottolineare dette conclusioni il ricorrente depositava in data 12.10.2007 memorie aggiuntive, con le quali si ribadivano le esposte considerazioni, richiamando specifici precedenti di questa Corte di legittimità (in particolare Cass. pen., sez. 1^, 16.01.2007, n. 167, ric. Tedesco). Il ricorso merita di essere favorevolmente considerato. Ed invero il provvedimento impugnato pur dando atto che il ricorrente gode della detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia titolare dello speciale programma di protezione sin dall'ottobre 1999, che nel corso della esecuzione della misura ha tenuto un comportamento lodevolmente corretto e che, infine, ha svolto il suo ruolo di collaborante con lealtà, serietà e correttezza tanto da meritare il parere favorevole della DNA (in data 23.05.07) alla concessione del beneficio, ha concluso per il rigetto della richiesta inoltrata dal detenuto, e questo sul rilievo che non risulterebbe accertato il ravvedimento del ricorrente, da desumersi, ad avviso del Tribunale a quo, da manifestazioni di altruismo e solidarietà, dall'interesse per le vittime dei reati, dal fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose. Sempre secondo il giudice di prima istanza anche il parere della DNA non conterrebbe elementi significativi in ordine al sicuro ravvedimento dello ET e, di conseguenza, in ordine alla sussistenza di una ragionevole e sicura prognosi di non recidivanza.
Le considerazioni del giudice del merito sin qui sintetizzate non appaiono immuni da vizi logici, ne' del tutto coerenti con le norme di riferimento, secondo lezione giurisprudenziale che questa Corte intende ulteriormente confermare (Cass. Pen., sez. 1^, 16.01.2007, n. 3675, citata, ancorché in modo errato,dalla difesa ricorrente). Ed invero, dalla lettura della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, commi 1 e 4, emerge che la liberazione condizionale e anche la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare possono essere disposte in favore dei collaboratori di giustizia "avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva ... anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 c.p.". Dal combinato disposto dei due commi richiamati risulta che presupposti per la concessione dei suddetti benefici penitenziari sono: 1) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis;
2) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'art. 11, cit. legge o del procuratore nazionale antimafia;
3) che la persona condannata abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante;
4) che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
5) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16 quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
6) che sia stata espiato almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena.
Nel caso in esame ricorrono tutti questi presupposti, compreso il criterio della gradualità, non consacrato dalla legge, ma ragionevolmente suggerito dall'esperienza trattamentale, avendo il ricorrente prima ottenuto dei permessi premio e poi la detenzione domiciliare (cfr. Cass., Sez. 1, 22 giugno 2006, n. 2204, Zanti), giova ribadirlo, in atto da circa nove anni.
A fronte di questa innegabile situazione di fatto il tribunale di sorveglianza romano, pur in presenza del parere favorevole della DDA, ha negato, come innanzi detto, il beneficio della liberazione condizionale richiesto dal Tedesco, difettando, a suo avviso, il requisito del "sicuro ravvedimento" previsto dall'art. 176 c.p., avuto riguardo alla sua condotta complessiva, e, in particolare, alla mancata prova di un interesse dimostrato dal condannato per le vittime dei reati commessi e dell'intendimento di riparare le conseguenze dannose derivate dagli stessi.
Ora, è vero che tra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione della prova del ravvedimento può essere anche considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza è delle autonome decisioni di questa, ma sembra evidente che il sicuro ravvedimento non può identificarsi tout court con il risarcimento del danno ad essa cagionato, ovvero con iniziative di solidarietà (peraltro non semplici nell'ambito dello speciale programma di protezione al quale è l'interessato sottoposto), ma postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata, come è avvenuto nel caso in esame e riconosce la stessa ordinanza impugnata, anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari finora fruiti) abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo (Cass., Sez. 1, 6 novembre 1989, Malizia, in Giust. pen., 1990, 2 257). Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale vanno presi in considerazione infatti i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio, la stessa perseveranza in un leale, fattivo, continuato intento di collaborazione. Il mancato interessamento nei riguardi della vittima non sembra di per sè suscettibile di una limitazione preventiva. Ciò che occorre è una valutazione unitaria della personalità del condannato che consenta di verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale aspirazione al suo riscatto morale, probabili dopo il lungo tempo trascorso in regime di detenzione domiciliare, nell'ambito di uno speciale programma di protezione ed all'esito di una importantissima e rischiosissima collaborazione. Di qui, ferma restando la discrezionalità del tribunale nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio, la necessità di un maggiore approfondimento della personalità del ricorrente e delle circostanze oggettive e soggettive connesse all'esperienza detentiva dell'interessato ed innanzi richiamate.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo e più approfondito esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008