Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
In tema di fallimento, l'autonomia e reciproca distinzione delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, al primo e al secondo comma dell'art. 67 legge fall. si fonda sulla peculiare individualità dell'atto revocando e sulla sua specifica "causa petendi", da intendersi come mutata e diversamente prospettata (tanto da dar luogo a novità di domanda, inammissibile) nel caso di passaggio, in sede di giudizio di appello, dalle ipotesi ex art. 67 primo comma a quelle ex art. 67 secondo comma della legge fall. e viceversa. Tale principio, va peraltro coordinato ed adeguato con quello della "riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice", secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 comma cit., anziché in un'altra, diversa da quella che nella specie gli è propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a questa corrispondente, atteso che, una volta chiaramente ed univocamente indicato, da parte della curatela, l'atto giuridico i cui effetti si intendano neutralizzare, il problema dell'esatta individuazione "sub specie iuris" della domanda a tal fine proposta diviene una questione di mera qualificazione giuridica del "petitum" attoreo, correlata a quella dell'esatta denominazione dell'atto, dall'attore pur sempre puntualmente indicato nella sua materialità e nei suoi effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI SICILIA SPA, in persona del Dirigente Generale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SOMALIA 250, presso l'avvocato SC PUNZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Ugo Serio di Palermo rep. 55615 del 3/10/2000;
- ricorrente-
contro
CA SC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24388/00 proposto da:
CA SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 9, presso l'avvocato PATRIZIA MARIA COGLIANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GIACONIA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
BANCA DI SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SOMALIA 250, presso l'avvocato SC PUNZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio allegata al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 426/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Punzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il resistente l'Avvocato Giaconia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13.03.1995, la curatela del fallimento della S.r.l. Sonauto convenne in giudizio il Banco di Sicilia per sentir "revocare o, dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1^ n. 3 l.f. il pegno di lire 230.000.000 costituito dalla fallita a favore del Banco con lettera-contratto del 12.01.1993".
In premessa la curatela aveva esposto che a) con lettera del 02.12.1992 il Banco di Sicilia si era costituito fideiussore,
inizialmente nei limiti della somma di lire 230.580.000, nei confronti della S.p.a. Fiat Sava, a garanzia di crediti che quest'ultima vantava verso la Concessionaria S.r.l. Sonauto come scaturenti dal contratto stipulato il 13.11.1992 su mandato della Fiat Auto S.p.a.; b) a garanzia del credito di regresso del garante la stessa Soc. Sonauto, con lettera-contratto del 12.01.1993, aveva costituito in pegno, in favore del Banco di Sicilia, titoli per lire 230.000.000; c) che a seguito della vana intimazione a soddisfare il credito di regresso, di seguito all'accreditamento eseguito in favore della Fiat Sava della somma di lire 192.150.000, il Banco aveva (il 17.11.1993) provveduto alla vendita dei titoli costituiti in pegno, facendone proprio il ricavato di lire 230.000.000 e incamerandolo per lire 192.000.000 (importo pari a quello accreditato in favore della Fiat Sava S.p.a.) a soddisfacimento del proprio credito di regresso e per lire 37.850.000 a scomputo di altre ragioni di credito vantate nei confronti della società Sonauto.
Esponeva ancora la curatela d) che il pegno costituito a favore del Banco con la lettera del 12.01.1993 costituiva atto revocabile ai sensi dell'art. 67 comma primo n. 3 l.f. in quanto compiuto nei due anni dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza emessa dal tribunale di Palermo in data 17.11.1993; e) che l'incameramento della somma di lire 37.850.000 (la differenza tra la somma ricavata dalla vendita dei titoli costituiti in pegno e l'importo del credito di regresso) era da "considerare quale pagamento di debito liquido ed esigibile e come tale, di per se stesso, suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 secondo comma l.f.".
In contraddittorio del Banco, che resistette alla domanda, l'adito tribunale di Palermo, con sentenza del 4.10.1996, dichiarò inefficace nei confronti del fallimento della Soc. Sonauto, e revocò l'atto costitutivo (del 12.01.1993) del pegno a favore del Banco, avendo ritenuto che essa concretasse la fattispecie di cui all'art. 67 comma primo n. 3 l.f. trattandosi di garanzia per debiti preesistenti non scaduti, e condannò il Banco medesimo, che non aveva assolto all'onere probatorio della inscientia decoctionis, al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di lire 230.000.000 maggiorata degli interessi al tasso legale e dal 13.03.1995 (data della domanda giudiziale).
Propose appello il Banco formulando come segue (v. la sentenza ora impugnata alla pagina 6) una prima censura: "il tribunale aveva errato nel ritenere che il credito di esso banco fosse preesistente al pegno, laddove nella fattispecie il negozio costitutivo dell'obbligazione e quello costitutivo della garanzia avrebbero dovuto essere considerati simultanei in quanto, sebbene distinti nel tempo, costituivano momento di un rapporto unitario, sia perché rapportabili ad un unico disegno economico, sia perché contemporaneamente voluti e certamente riconducibili ad un unico momento genetico, con la conseguenza della inapplicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 61 comma primo n. 3 della legge fallimentare".
La Corte di appello territoriale, con la sentenza emessa il 15.03.2000 in contraddittorio dell'appellata curatela fallimentare, giudicò fondato detto motivo di gravame.
Poste alcune premesse di ordine generale (a: la distinzione tra crediti preesistenti e crediti contestuali rileva ai fini della diversa disciplina stabilita nel primo comma e nel secondo comma dell'art. 67 l.f. per quanto attiene alla revoca delle garanzie concesse e degli atti di prelazione costituiti;
b: al fine di valutare la contestualità o meno fra il debito e la costituzione della garanzia non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali ma è necessario far riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con la conseguenza che deve escludersi l'applicazione della richiamata disposizione di legge (art. 67 comma primo) se le operazioni siano state unitariamente convenute e realizzate, cosicché preesistenza e contestualità debbono essere riferite alla stessa conclusione dei negozi giuridici dai quali debito e garanzia traggono giuridico fondamento - sul punto sono richiamate le pronunce di questa Corte n. 3601 del 1991 e n. 6558 del 1997), la Corte di merito ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse stata contestualità tra le due operazioni, le quali risultavano "convenute unitariamente, posto che con la medesima richiesta di garanzia fideiussoria il Banco era stato autorizzato a trasformare in titoli l'importo erogato dalla Fiat Sava sul c.c. della Soc. Sonauto ed a trattenere i titoli stessi a garanzia della fideiussione, onde era ragionevole ritenere che l'Istituto di credito non avrebbe prestato la fideiussione se non in forza della garanzia reale ottenuta". E dunque - considera ancora la Corte di merito - in difformità da quanto ritenuto dal tribunale, e secondo i richiamati principi giuridici, doveva essere ritenuto ininfluente il lasso di tempo intercorso tra le due operazioni: la prestazione della fideiussione, avvenuta con lettera del 2.12.1992 e la costituzione del pegno sui titoli avvenuta il 12.01.1993.
Restava di conseguenza sottratto il caso di specie alla disciplina della revocatoria fallimentare prevista dal comma primo n. 3 dell'art. 67 l.f. e tuttavia non - considera ancora la stessa Corte - ne restava esclusa la riconducibilità "alla più rigorosa previsione del secondo comma della medesima norma", potendo ritenersi acquisita, sulla base delle risultanze di causa, la conoscenza da parte del Banco, dello stato di insolvenza in cui versava la Soc. Sonauto.
Con tale diversa motivazione la Corte di merito ha confermato la sentenza del tribunale.
Ricorrono ora per Cassazione sia, in via principale, il Banco di Sicilia S.p.a., che il suo ricorso ha illustrato con una memoria difensiva, sia, in via incidentale, la curatela del fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due impugnazioni debbono essere riunite, ai sensi art. 335 c.p.c.. Il Banco di Sicilia, ricorrente principale, ha denunciato con tre motivi:
1^ - la violazione della regola processuale posta dall'art. 112 c.p.c., avendo la curatela chiesto la revoca della costituzione del pegno ex art. 67 comma primo n. 3 e avendola, invece, la Corte di merito revocata secondo la diversa ipotesi normativa dell'art. 67 comma secondo "senza che tale domanda fosse stata formulata dalla curatela attrice", così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 2^ - la violazione delle regole sull'onere della prova, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., conseguente a ciò che "l'inserimento della costituzione di pegno di che trattavasi nell'ipotesi di revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67 determinava che dovesse essere la curatela a provare la scientia decoctionis di nesso banco al momento della costituzione della garanzia, laddove la curatela, che aveva promosso l'azione ex art. 67 comma primo n. 3, nemmeno aveva chiesto di provare, e non aveva effettuato allegazioni e deduzione circa l'elemento soggettivo". Il giudice dell'appello - si deduce - non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione quegli stessi elementi offerti da esso Banco e non ritenuti idonei dal tribunale a vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza. 3^ - l'errore nella valutazione dell'esistenza della scientia decoctionis in difetto del soddisfacimento del relativo onere probatorio da parte della curatela e non essendo state considerate le risultanze probatorie che la scientia escludevano;
subordinatamente, il difetto di motivazione sul punto, riferito a quei dati utilizzati dalla Corte di Appello in quanto non idonei a formare la prova per presunzioni.
A sua volta la curatela, ricorrente incidentale, con tre motivi ha denunciato:
1^ - la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma primo n. 3 l.f., per la ritenuta inapplicabilità di tale disposto normativo e per la correlativa applicazione dell'art. 67 comma secondo, avendo la Corte "erroneamente ritenuto unitario il momento teleologico di conclusione dei due negozi, quello relativo alla fideiussione prestata dal Banco e quello di garanzia connesso alla costituzione del pegno, quando invece essi erano autonomi, distaccati ed indipendenti, sia sotto il profilo temporale che sotto quello della formazione della volontà negoziale".
2^ - l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ancora in relazione all'errata applicazione dell'art. 67 comma secondo l.f. in luogo dell'art. 67 comma primo n. 3., per avere la Corte di Appello motivato in maniera del tutto carente ed insufficiente la valutazione positiva delle "argomentazioni svolte dal Banco, circa la contestualità della costituzione della garanzia".
3^ - la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al regime delle spese, in relazione alla disposta compensazione parziale (per la metà) delle spese del giudizio di gravame, che, stante l'infondatezza dell'appello del Banco, avrebbero dovuto - secondo l'assunto - essere poste per intero a carico di quest'ultimo.
Debbono essere disaminati con priorità, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, i due primi, connessi, motivi di ricorso formulati dalla curatela fallimentare.
Non può disconoscersi l'interesse della curatela all'impugnazione incidentale, benché la stessa sia stata sostanzialmente vittoriosa nei gradi di merito, avendo visto confermato anche in grado di appello, seppur con diversa motivazione circa le questioni giuridiche, l'accoglimento della domanda revocatoria. La vittoria conseguita è resa, infatti, incerta - in astratto e in relazione proprio all'interesse ad impugnare - dalla proposizione del ricorso principale (v. Cass. n. 13862 del 1991, n. 12820 del 1995 e n. 12559 del 1998), il quale investe, come si è visto, tanto la ricostruzione della fattispecie negoziale quanto l'individuazione della specifica norma di legge applicabile, con conseguenze sul regime probatorio, nonché la formazione, nel processo, e il contenuto stesso della prova in ordine all'elemento soggettivo della revocatoria.
I due motivi in esame non meritano accoglimento atteso che le censure proposte non investono nella sua interezza la motivazione della sentenza nella parte in cui essa ha esposto il procedimento interpretativo dei negozi giuridici, all'esito del quale la Corte di merito è giunta alla conclusione della contestualità tra l'insorgere del debito (corrispondente al credito di regresso ex art. 1950 c.c.) della garantita Soc. Sonauto e la costituzione della garanzia pignoratizia.
Le censure proposte, al di là delle astratte argomentazioni giuridiche svolte come ipotesi di ricostruzione del sistema revocatorio, insistono sul solo dato temporale (che la prestazione, da parte del Banco, della fideiussione in favore della Fiat Sava, trovava titolo nella lettera del 02.12.1992, mentre il pegno a garanzia del credito di regresso era stato costituito con lettera - contratto del successivo 12.01.1993) al quale la Corte di merito ha, invece negato rilevanza, mentre non svolgono nessun argomento critico in odine all'articolato procedimento interpretativo dei negozi che ha indotto la stessa Corte a ritenerne, l'unitarietà funzionale. La motivazione della sentenza sul punto rende manifesta una lettura degli atti negoziali e l'individuazione di uno specifico contenuto degli stessi ("con la medesima richiesta di garanzia fideiussoria il banco venne autorizzato a trasformare in titoli l'importo erogato dalla Fiat Sava sul conto corrente della Sonauto ed a trattenere i titoli stessi a garanzia della fideiussione medesima"), sul fondamento delle quali la Corte ha espresso il convincimento che "l'Istituto di credito non avrebbe prestato la fideiussione se non in forza della garanzia reale ottenuta", mentre la ricorrente curatela non va oltre, nello svolgimento delle censure, la semplice e generica affermazione della "autonomia" dei due negozi, che essa, peraltro, intende spiegare attraverso la considerazione, tanto evidente quanto priva di concludenza, che (pag. 6 del controricorso) "il pegno era stato rilasciato a garanzia dell'azione di regresso derivante dalla fideiussione prestata dal Banco, in virtù della quale la Fiat Sava aveva concesso alla predetta società concessionaria l'anticipazione di sconti supplementari in vigore dal primo gennaio 1992".
Nemmeno l'affermazione secondo la quale della rilevata autorizzazione alla costituzione del pegno non era stata fornita alcuna prova idonea opponibile al fallimento (pag. 9) assume contenuto critico tale da configurarsi come censura di insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che nemmeno prende in considerazione la circostanza di fatto che l'esistenza di detta autorizzazione la Corte di merito ha tratto dalla lettura della lettera con la quale la Soc.
Sonauto aveva richiesto al Banco di rendersi suo fideiussore verso la Soc. Fiat Sava.
Sul piano più strettamente giuridico, rilevata la correttezza giuridica dell'affermazione della Corte di merito che il credito di regresso del fideiussore nasce e trova la sua ragione giustificativa e il suo fondamento giuridico nel contratto stesso di fideiussione, la contestualità individuata, per il caso di specie, dalla Corte palermitana, risponde al concetto giuridico che di essa la giurisprudenza di questa Corte ha delineato: "in caso di revocatoria fallimentare di atti costitutivi di prelazione, ai sensi dell'art. 61 comma primo n. 3 legge fallimentare, per valutare la contestualità o meno tra il debito e la costituzione della garanzia non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità della richiamata disposizione se le operazioni siano state unitariamente convenute e realizzate in un contesto al di fuori di ogni sospetto" (tra le tante in argomento, v. le sentenze n. 2798 del 1978, n. 6558 del 1997, n. 5845 del 2000); "la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è stato assunto sul presupposto della concessione della garanzia" (v. la sentenza n. 12948 del 1992). Su tale piano la Corte ha giudicato correttamente, onde non ha fondamento alcuno la censura di violazione della indicata (l'art. 67 comma primo n. 3) norma della legge fallimentare.
Si esamina ora il ricorso principale.
Il primo motivo di tale ricorso è infondato.
La Corte di merito non è incorsa nell'extrapetizione (il ricorrente si esprime in termini di "ultrapetizione", di "accoglimento di una domanda non proposta", denunciando come violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che la Corte abbia "assoggettato a revocatoria ex art. 67 comma 2^ l.f. la costituzione in pegno della quale la curatela aveva chiesto la revoca ai sensi del n. 3 del comma 1^ dello stesso art. 67).
Nella materia, vige certamente il principio giuridico, ripetutamente confermato da questa Corte, dell'autonomia di ciascuna delle ipotesi di revocatoria indicate nelle singole, e diverse, previsioni del primo comma, tra di loro e rispetto a quelle indicate nel secondo comma dell'art. 67 l.f. (da una parte, l'atto a titolo oneroso con prestazione sproporzionata a danno del fallito, il pagamento effettuato con mezzi anormali, le garanzie volontarie costituite nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, le garanzie giudiziali o volontarie costituite entro l'anno per debiti scaduti;
dall'altra, gli atti indicati nel secondo comma, costituenti, invece, tutti un'unica fattispecie normativa in ragione della identità concettuale dei presupposti richiesti per la revoca).
Detta autonomia e distinzione reciproca delle singole ipotesi di revocatoria si fonda proprio sulla individualità dell'atto revocando e sulla sua specifica causa petendi, che, sulla base degli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza, si intende come mutata e diversamente prospettata (tanto da dar luogo a novità di domanda, inammissibile) ad esempio nel caso di passaggio dalle ipotesi ex art. 67 comma primo alle ipotesi ex art. 67 comma secondo, e viceversa (v., per tutte, la sentenza di questa Corte n. 9603 del 1991). Il principio di coordina e si adegua, tuttavia, con l'altro della "riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice" (espressione, questa, tratta dalla dottrina specialistica) anch'esso ricorrente nella giurisprudenza (v. la, se pur non recente, sentenza n. 2475 del 1973 secondo la quale "dedotto in causa nei suoi estremi materiali l'atto di cui si chiede la revocazione" - in quel caso, ex art. 67 comma 2^ l.f. - "pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi ivi previste, diversa da quella che gli è propria, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, di ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la regula iuris a questa corrispondente". Forse con maggiore capacità dimostrativa, la motivazione di tale sentenza puntualizza che "una volta, invero, chiaramente ed univocamente indicato dalla curatela l'atto giuridico, in cui effetti si volevano far cadere, il problema dell'esatta individuazione sub specie iuris della domanda a tal fine proposta, diveniva un mero problema di qualificazione, correlato a quello della corretta denominazione dell'atto, dall'attore puntualmente individuato nella sua materialità e nei suoi effetti").
Com'è noto, la costituzione di una garanzia, in quanto atto che altera la par condicio creditorum (la revocatoria in questo caso mira proprio a ripristinarla, piuttosto che al raggiungimento di effetti recuperatori nel patrimonio del fallito) è soggetta a revoca ex art. 67 l.f. a) secondo il regime presuntivo (comma primo n. 3 e n. 4), come riconducibile alla categoria degli atti "anormali", idonei a fondare la presunzione in ordine all'elemento soggettivo, ovvero b) secondo il regime probatorio ordinario (comma secondo) in quanto normale e non sospettabile espressione di autotutela del creditore - in dipendenza del suo essere costituita per un debito preesistente (scaduto o non) al momento di detta costituzione (comma primo n. 3 e 4) ovvero per un debito contestualmente creato (comma secondo).
Il sistema delineato dalla norma dell'art. 67 l.f. si incentra, dunque, sull'alternativa preesistenza/contestualità del debito e sulla conseguente diversità del regime probatorio, basato o non in conseguenza di ciò che la stessa costituzione della garanzia manifesta o lascia verosimilmente intendere circa le motivazioni del creditore garantito - su una presunzione di scientia decoctionis. Circa l'alternativa suddetta è in gioco l'interpretazione degli atti negoziali e l'applicazione, di volta in volta, di un concetto di contestualità che, com'è noto, rifugge dall'assumere come decisivo (s'intende, entro certi limiti) il mero dato cronologico. La contestualità va riguardata, infatti, con riferimento alla interdipendenza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, dunque con riguardo alla coordinazione dei due momenti secondo l'elemento logico-volitivo, sicché essa deve restare affermata allorché nella complessiva regolamentazione di un rapporto ci sia stata tra i due atti e ì due momenti unicità causale, anche in difetto di coincidenza temporale, onde possa affermarsi che "il rischio insito nella funzione creditizia sia stato assunto sul presupposto della concessione della garanzia (v. Cass. n. 12948 del 1992, n. 6558 del 1997 ed altre). E non si sottrae all'applicazione del principio il caso in cui il credito garantito sia quello di regresso, il quale, come ben la Corte palermitana ha rilevato, nasce in capo al fideiussore all'atto stesso della prestazione della garanzia personale, in questa trovando il suo fondamento giuridico e la sua ragione giustificativa.
L'interpretazione del o dei suddetti atti negoziali, nei quali si articola il rapporto tra il debito e la garanzia, e la determinazione degli effetti giuridici che ne conseguono, segnatamente nel fallimento, è rimessa al giudice, poco o nulla rilevando la prospettazione che, in ordine appunto al significato giuridico ed agli effetti, una delle parti in causa ne faccia. La preesistenza del debito, rispetto alla costituzione della garanzia, può essere dedotta e prospettata dalla curatela attrice in conseguenza di una lettura erronea (nel senso giuridico) degli atti negoziali - ciò che è manifestamente avvenuto nel caso di specie nel quale il curatore ha indicato come preesistente il debito della Soc. Sonauto, corrispondente al credito di regresso del Banco sorto dalla prestata fideiussione, soltanto per la valorizzazione che egli ha inteso fare del mero dato al dato cronologico, alla priorità temporale della fideiussione (lettera del 02.12.1992) rispetto alla costituzione del pegno (lettera-contratto del 12.01.1993).
Sennonché, anche per le diverse allegazioni del Banco che ne aveva fatto oggetto di specifico motivo di gravame (v. la sentenza impugnata, la Corte di Appello non poteva sottrarsi alla corretta interpretazione degli atti negoziali facendo uso del concetto giuridico della "contestualità", e quando avesse ritenuto, com'è in effetti avvenuto, di affermare come contestualmente venuti in essere il debito della Soc. Sonauto e la garanzia pignoratizia dalla stessa concessa al Banco, non per questo avrebbe dovuto rigettare la domanda della curatela perché proposta ai sensi del comma primo n. 3 dell'art. 67 l.f.. Ora, nel caso di specie, nella pronuncia emessa dalla Corte, sono rimasti fermi ed immutati gli aspetti fattuali enunciati dal curatore nella esposizione fattane con l'atto di citazione (prestazione, da parte del Banco in data 02.12.1992, di una garanzia fideiussoria in favore della Soc. Sonauto e verso la Fiat Sava S.p.a. - costituzione, da parte della Sonauto con lettera - contratto del 12.01.1993, della garanzia pignoratizia in favore del Banco - pagamento effettuato dal Banco quale fideiussore, il 10.11.1993 mediante accreditamento, in favore della S.p.a. Fiat della somma di lire 192.150.000 e contestuale, lo stesso giorno 10.11.1993, intimazione del Banco alla Soc. Sonauto di versare la stessa somma pagata alla creditrice, oltre le altre costituenti crediti di esso Banco per saldi debitori dei conti correnti intrattenuti dalla cliente - vendita, da parte del Banco, il 17.11.1993, dei titoli costituiti in pegno e incameramento, ad opera dello stesso Banco, del ricavato dalla vendita, pari a lire 230.000.000, a soddisfacimento, quanto a lire 192.150.000, del suo credito di regresso e quanto a lire 37.850.000 a scomputo delle altre ragioni di credito verso la stessa Soc. Sonauto - sopravvenuto, con sentenza n. 412 emessa lo stesso giorno 17.11.1993, fallimento della Soc. Sonauto), ed è rimasto fermo ed immutato, altresì, il petitum della domanda, che non si limitava alle finalità ripristinatorie della par condicio (come si è detto dinanzi, tipiche della revocatoria delle garanzie) per estendersi, invece, agli effetti recuperatori, stante il dedotto autosoddisfacimento del suo credito di regresso che il Banco aveva posto in essere incamerando, all'esito della vendita, eseguita ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ., dei titoli costituiti in pegno, le somme ricavate dalla vendita stessa;
il curatore aveva, infatti, richiesto che fosse "revocato, o dichiarato inefficace nei confronti della curatela del fallimento Sonauto S.r.l. il pegno di lire 230.000.000 costituito dalla fallita a favore del Banco di Sicilia S.p.a. con lettera-contratto del 12.01.1993 per le causali esposte nella narrativa" ed altresì che "per l'effetto, poiché i titoli costituiti in pegno sono stati alienati il giorno stesso della sentenza dichiarativa del fallimento della Sonauto S.r.l., il Banco di Sicilia fosse condannato a pagare al curatore la somma di lire 230.000.000 ricavata dalla vendita dei titoli costituiti in pegno".
In definitiva, la decisione della Corte di merito di ritenere contestualmente (e non successivamente) costituita la garanzia pignoratizia rispetto al sorgere del credito di regresso derivante al Banco dalla prestata fideiussione, ha trovato la sua ragione e il suo fondamento nella interpretazione degli atti negoziali di parte, quali enunciati dal curatore e non contrastati dal Banco nella loro effettività, che alla Corte stessa era istituzionalmente rimessa, e a detta interpretazione ha fatto seguito, secondo gli stessi poteri del giudice, l'individuazione del regime giuridico al quale, sul punto dell'elemento soggettivo della revocatoria, il caso di specie sottoposto al suo esame risultava riconducibile. In tale operazione e nella pronuncia - di conferma, nel dispositivo, della sentenza del primo giudice - che la Corte stessa ha reso, utilizzando, sul punto della scientia decoctionis, le risultanze di prova che essa ha ritenuto già positivamente acquisite (superato, in conseguenza, il mutamento di regime giuridico che, proprio sul punto della prova dell'elemento soggettivo, la riconduzione della concreta fattispecie revocatoria alla previsione del comma secondo dell'art. 67 l.f. comportava) non è ravvisabile il denunciato vizio di extrapetizione.
Infondato è anche il secondo motivo, giacché nessuna violazione delle regole giuridiche sull'onere della prova può essere addebitata alla Corte palermitana.
Il diverso regime giuridico (art. 67 comma secondo) al quale l'azione revocatoria proposta dalla curatela restava assoggettato, una volta ritenuta la contestualità della garanzia, comportava, è vero, che fosse la curatela a gravarsi dell'onere probatorio circa la scientia decoctionis, e tuttavia la denunciata violazione di legge non sussiste, avendo la Corte utilizzato elementi di prova, seppur indiziari, dei quali essa ha rilevato la già avvenuta acquisizione al giudizio in quanto desumibili, e in concreto desunti, dalle risultanze di causa (pag. 8 della sentenza). È ricorrente, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte (v. la sentenza n. 5980 del 1998) l'affermazione che il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato del relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, infatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello di cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trame argomenti favorevoli alla controparte".
Il terzo motivo è anch'esso infondato.
Il giudizio circa la sussistenza della scientia decoctionis, in quanto configura un apprezzamenti di fatto, è rimesso alle valutazioni del giudice di inerito, e in quanto sia fondato su elementi non controversi e oggettivamente significativi e sia sorretto da congrua, adeguata e corretta motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Sul punto, la motivazione della sentenza ora impugnata resiste alle censure del ricorrente.
La Corte di merito ha infatti escluso, ad onta dell'affermata contestualità della concessione della garanzia pignoratizia, che nel caso di specie l'offerta e la richiesta della garanzia potesse esprimere la sola prudenza e avvedutezza del creditore, ritenendo, invece, che la stessa fosse indice di consapevolezza dello stato di insolvenza della sua cliente in un contesto nel quale quest'ultima, già esposta verso il Banco in relazione al saldo passivo dei conti correnti, palesava ulteriormente le sue difficoltà finanziarie inducendosi a richiedere l'anticipazione di sconti supplementari alla Soc. Fiat Sava, ottenendone la concessione soltanto attraverso la garanzia fideiussoria del Banco che, a sua volta, la prestava soltanto in considerazione della ottenuta garanzia reale. La Corte ne ha tratto anche una smentita "al regolare andamento del rapporto di concessione della Soc. Sonauto con la Fiat Auto S.p.a., asserito, ma non dimostrato" dal Banco. Tale motivazione è immune da vizi logici o giuridici nella valutazione circa l'elemento soggettivo della revocatoria.
Il ricorso va dunque rigettato.
Dev'essere rigettato anche il terzo motivo del ricorso incidentale. La compensazione parziale delle spese del giudizio di gravame è stata ancorata dalla Corte di merito "all'esito del giudizio" stesso con riferimento evidente alla circostanza che il Banco vide accolte le sue doglianze sul punto della contestualità della garanzia ma rimase in ogni caso soccombente in relazione all'esito finale della causa. È un giudizio insindacabile in questa sede di legittimità. Essendo rimesso il regolamento delle spese alla prudente e discrezionale determinazione del giudice di merito. Motivi di equità consigliano la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003