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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FA DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2025 promossa da:
), con il patrocinio di se Parte_1 C.F._1 stesso
RICORRENTE
c o n t r o
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO – contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali
C O N C L U S I O N I
Per il ricorrente: “1) Contrariis reiectis;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio del sig. ha diritto ad ottenere la liquidazione Parte_2 dell'onorario come da tariffa professionale secondo i parametri medi applicati quantificati complessivamente in euro 2.28436 (o somma maggiore o minore accertanda) al lordo della
CPA, come da tariffe D.M. 55/2014 applicati i parametri medi per la Fase Studio GIP, Trib.
Monocratico; 3) Per l'effetto condannare il sig. a rifondere all'avvocato Parte_2 gli onorari per le prestazioni di assistenza e difesa d'ufficio per l'attività Parte_1 svolta in favore del predetto, secondo i parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, quantificati complessivamente in € 2.28436 (o somma maggiore o minore accertanda) al lordo della CPA;
4) Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, c.p.c., l'avvocato conveniva davanti a questo Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutagli per compensi professionali. Esponeva il ricorrente di essere stato nominato dal giudice monocratico di questo Tribunale quale difensore d'ufficio di nel Controparte_1
pagina 1 di 3 procedimento penale R.G. Trib. n. 315/2025, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere depositata in data 6 giugno 2025.
Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella decisionale a seguito di due udienze predibattimentali. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale.
Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice monocratico (v. doc. 1 allegato al ricorso).
In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 237,00, tenuto conto della natura del reato ascritto all'imputato, nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Inoltre, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata dal giudice all'udienza predibattimentale del 6 giugno 2025
(v. doc. 4) tenutasi a seguito della prima udienza di rinvio disposto per consentire al difensore di interloquire con l'imputato, dunque non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00.
Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55/2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 946,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate, oltre ad € 8,00 per diritti di copia ed € 15 per diritti di notifica.
pagina 2 di 3 L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co., c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 946,00, oltre alle spese come in Parte_1 parte motiva, oltre oneri di legge e con gli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
500,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Sassari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
FA DE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice FA DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2025 promossa da:
), con il patrocinio di se Parte_1 C.F._1 stesso
RICORRENTE
c o n t r o
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO – contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - compensi professionali
C O N C L U S I O N I
Per il ricorrente: “1) Contrariis reiectis;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio del sig. ha diritto ad ottenere la liquidazione Parte_2 dell'onorario come da tariffa professionale secondo i parametri medi applicati quantificati complessivamente in euro 2.28436 (o somma maggiore o minore accertanda) al lordo della
CPA, come da tariffe D.M. 55/2014 applicati i parametri medi per la Fase Studio GIP, Trib.
Monocratico; 3) Per l'effetto condannare il sig. a rifondere all'avvocato Parte_2 gli onorari per le prestazioni di assistenza e difesa d'ufficio per l'attività Parte_1 svolta in favore del predetto, secondo i parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, quantificati complessivamente in € 2.28436 (o somma maggiore o minore accertanda) al lordo della CPA;
4) Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 undecies, c.p.c., l'avvocato conveniva davanti a questo Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutagli per compensi professionali. Esponeva il ricorrente di essere stato nominato dal giudice monocratico di questo Tribunale quale difensore d'ufficio di nel Controparte_1
pagina 1 di 3 procedimento penale R.G. Trib. n. 315/2025, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere depositata in data 6 giugno 2025.
Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella fase di studio del processo e in quella decisionale a seguito di due udienze predibattimentali. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale.
Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe.
***
Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale a seguito della nomina d'ufficio effettuata dal giudice monocratico (v. doc. 1 allegato al ricorso).
In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di studio della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al minimo in € 237,00, tenuto conto della natura del reato ascritto all'imputato, nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Inoltre, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata dal giudice all'udienza predibattimentale del 6 giugno 2025
(v. doc. 4) tenutasi a seguito della prima udienza di rinvio disposto per consentire al difensore di interloquire con l'imputato, dunque non vi è stata un'effettiva discussione della causa, la fase decisionale deve essere computata secondo il valore minimo, pari a € 709,00.
Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55/2014, costituiva preciso onere del convenuto fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia del sig. Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 946,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate, oltre ad € 8,00 per diritti di copia ed € 15 per diritti di notifica.
pagina 2 di 3 L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co., c.c., dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 946,00, oltre alle spese come in Parte_1 parte motiva, oltre oneri di legge e con gli interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
500,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA).
Sassari, 11 dicembre 2025
Il Giudice
FA DE
pagina 3 di 3