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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1331/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusto mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Di Meglio (C.F.
), presso il cui studio in Ischia, alla via Osservatorio 40, è C.F._2
elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_2
); (C.F. ; C.F._4 Parte_3 C.F._5 Pt_4
(C.F. ); (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_6 Parte_5 C.F._7
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di Parte_6 C.F._8
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avvocato Giuseppe Di Maio (C.F. ) presso il cui studio in Forio, C.F._9 al Vico Sant'Antonio 15, sono elettivamente domiciliati
- APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn° 1331/21-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione notificato in data 18/23.03.2011 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, , Controparte_1
e al fine di sentire: a) Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
accertare che il viale che si diparte dalla via Pendio Oscuro è comune all'esponente ed è posto a servizio degli immobili di sua proprietà; b) accertare che il predetto viale, nel tratto iniziale, identificato con le particelle numero 1001 e 1003, comunque è gravato dalla servitù di passaggio pedonale e carrabile a servizio degli immobili dell'esponente; c) condannare i convenuti alla consegna della chiave del sistema di chiusura, evitando di frapporre ostacolo di sorta al passaggio pedonale e carrabile a servizio del compendio immobiliare dell'esponente; d) ordinare la trascrizione, a cura della Conservatoria dei Registri
Immobiliari, della emananda sentenza e ordinare all'UTE di operare gli incombenti della voltura catastale;
e) condannare i convenuti in solido al ristoro dei danni da determinarsi in via equitativa;
f) condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva di essere proprietario e possessore di un complesso immobiliare sito in Serrara
Fontana alla contrada Paraviglia, costituito da fabbriche e suoli circostanti, in virtù di atti per TA del 19.10.1980, per TA del 26.11.1988 e per TA del Per_1 Per_2 Per_3
13.5.1998, identificati in catasto con le particelle 353, 352,354,468,453,454,871 del foglio
9; esponeva che il suddetto complesso immobiliare, da epoca immemorabile, è servito dal percorso viario che si diparte dalla via Pendio Oscuro del Comune di Serrara Fontana, ove all'ingresso si trova un antichissimo cancello in ferro, sorretto da pilastri di fabbrica, sempre aperto per permettere il passaggio degli autoveicoli che venivano parcheggiati nel cortile antistante le fabbriche dell'esponente; adduceva che, in data 19.08.2007, Controparte_1 fu , assumendosi proprietario del suolo su cui si svolge il percorso viario, chiudeva Per_4
il cancello con un catenaccio con all'interno la vettura Panda, targata NA Z24270, di proprietà dell'attore, il quale era costretto ad adire il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, al fine di ottenere l'apertura del cancello onde permettere l'uscita del veicolo.
Adduceva che la chiusura del cancello e l'ostruzione del passaggio stavano determinando ingente danno, essendovi solo un altro angusto passaggio dalla via Gennaro Mattera, che non consentiva il transito di vetture ordinarie, ma solo di veicoli monoposto stretti e di motocicli.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , i quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della
[...] Parte_5 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito concludevano per il rigetto della domanda, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedevano: ordinarsi all'attore di lasciare sempre libero il passaggio alla rampa di scale posta nella corte comune e di provvedere a consegnare le chiavi del cancelletto ai convenuti con condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della privazione del passaggio;
la chiusura degli affacci e/o delle vedute irregolari posti a confine con la proprietà dei convenuti o la riduzione delle stesse alle dimensioni nonché alle altezze previste ex lege.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate le relative memorie, espletata la prova testimoniale e raccolto l'interrogatorio formale, disposta CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.09.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.4 Con sentenza n° 6132/20, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli - Sez. Distaccata di Ischia- ha rigettato tutte le domande, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda attorea, non avendo dimostrato di avere un titolo a fondamento della invocata servitù di Parte_1 passaggio;
sfornita di qualsiasi supporto probatorio è risultata, altresì, la pratica di passaggio idonea ad un acquisto ad usucapionem del diritto reale vantato. Il giudice di prime cure, inoltre, con riferimento alla richiesta di declaratoria di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, ne ha escluso i presupposti, non essendo stato comprovato che le porzioni immobiliari attualmente in proprietà dei contendenti siano appartenute originariamente ad un medesimo soggetto, il quale le aveva possedute in uno stato corrispondente alla servitù. Inoltre, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale per l'accertamento della violazione delle distanze;
quanto alla scala, ha fatto proprie le conclusioni del CTU secondo cui essa ricade nella corte comune e, tuttavia, richiamando le deposizioni dei testi attorei, i quali hanno confermato che il rampante di scale è annesso da oltre vent'anni all'abitazione di , ha ritenuta maturata la Parte_1 prescrizione acquisitiva in favore di quest'ultimo; in relazione, infine, all'episodio dello spossessamento, il giudice di prime cure ha ritenuto che esso concerne una vicenda
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possessoria il cui merito non è stato introdotto tempestivamente e che la relativa domanda di risarcimento dei danni è inammissibile.
1.5 Avverso tale pronuncia , con appello notificato in data 15.03.2021, ha Parte_1
proposto gravame affidato ad un unico articolato motivo.
1.6 In primo luogo l'appellante lamenta che il giudice a quo ha totalmente omesso di vagliare il capo principale della domanda, con cui egli ha chiesto accertarsi che il percorso viario che si diparte dalla via Pendio Oscuro sia è “comune” alla porzione di edificio ed al cellaio costituito da una grotta scavata nel terrapieno insistente sulla particella n. 1002; adduce, in particolare, che tale porzione costituisce una pertinenza dei suddetti cespiti ai sensi degli artt. 817 ed 818 c.c., trattandosi di percorso accessorio a tutti gli immobili che se ne servono, anche tenuto conto che il cellaio annesso alla sua abitazione ha come unica modalità di accesso quella strada;
soggiunge che la natura comune del viottolo in contestazione si ricava anche dai titoli di provenienza, segnatamente dall'atto per TA
[...]
Per_
del 25.10.1980, che definisce tale viottolo come “di comune accesso”; denuncia la lacunosità e la superficialità dell'indagine peritale condotta senza una compiuta ed approfondita disamina dei titoli di provenienza prodotti, sollecitandone il rinnovo e/o un supplemento con altro consulente;
in subordine, censura la statuizione nella parte in cui ha escluso la configurabilità della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, avendo il giudice di prime cure travisato le risultanze documentali comprovanti che le parti contendenti sono assegnatarie delle due porzioni subalterne 1 e 3 della particella numero 471, ab origine unica, nonché della grotta in forza dell'atto di divisione del
22.07.1960 per TA con il quale , padre dei convenuti, e Per_5 Persona_6 CP_2
dante causa dell'appellante, sciolsero la comunione e definirono il percorso viario
[...] comune alla grotta assegnata a e successivamente acquistata dall'appellante; CP_2
ancora, avversa la decisione con cui è stato denegato l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio, sebbene i testi addotti, e Tes_1 [...]
, abbiano confermato, con dichiarazioni puntuali e convergenti, di essere Testimone_2 passati per oltre trent'anni con i loro mezzi sul viottolo in questione per accedere alla
“grotta” di sua proprietà; in conclusione insiste per sentir dichiarare l'illegittimità della chiusura del cancello di accesso al predetto vialetto ad opera delle controparti.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.06.2021, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, resistendo all'impugnazione principale ed interponendo a loro volta appello Parte_5
incidentale affidato a quattro motivi.
1.8 Prendendo posizione sull'appello principale, essi chiedono confermarsi l'accertamento della proprietà esclusiva in loro favore del cancello e del viottolo oggetto di causa, loro pervenuti per due terzi dal de cuius e per il restante terzo per successione Persona_6
dalla madre (moglie di ); precisano che al dante causa Persona_7 Persona_6
i beni in contestazione erano stati assegnati sulla base di atto di divisione Persona_6 del Notaio di Forio del 22.07.1960; richiamano, inoltre, il verbale di accesso del Per_5
04.08.1920 del Pretore di Ischia coadiuvato dall'Ufficiale Giudiziario Antimo Puca, con cui,
a transazione di una lite pendente tra le parti, , remoto dante causa Persona_8
dell'odierno appellante principale, riconosceva a favore di remoto dante Parte_3 dei deducenti, la piena ed esclusiva proprietà del cancello e del viale, sul quale quest'ultimo costituiva in capo alle controparti ( ed al figlio ) soltanto Persona_8 Parte_7 un diritto di passaggio dalla durata limitata alla loro vita;
quanto alla pretesa avversaria, articolata in subordine, dell'acquisto di una servitù di passaggio ad usucapionem, contestano l'attendibilità dei testi addotti da , contraddette dalle Parte_1 circostanziate ed affidabili dichiarazioni rese dai propri testi, i quali hanno negato che il cancello fosse aperto ovvero di aver mai visto l'attore praticare il passaggio sul viottolo in questione;
eccepiscono, poi, l'inammissibilità della domanda di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia siccome nuova e comunque la sua infondatezza nel merito, non essendo stati comprovati i relativi presupposti.
1.9 Con il gravame incidentale gli appellati impugnano il rigetto dei capi di domanda riconvenzionale, denunciando l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite;
in particolare, quanto alla scala, richiamano la conclusione del CTU secondo cui essa ricade su corte comune, dal cui utilizzo essi stati illegittimamente estromessi, essendo l'accesso alla rampa di scale impedito dalla apposizione di un cancelletto prima inesistente, dotato di serratura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità di;
soggiungono che Parte_1 in prossimità del cancelletto è stato installato un citofono recante la dicitura “ Pt_1
”, ciò a dimostrazione dell'intento della controparte di rivendicare una esclusiva
[...]
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proprietà sul manufatto con un comportamento arbitrario e lesivo dei diritti di comproprietà dei comparenti;
nemmeno poi l'acquisto di un dominio esclusivo in capo al contendente poteva essere affermato in forza di un possesso solitario risalente ad oltre venti anni addietro e, dunque, sul presupposto della maturazione di una prescrizione acquisitiva, che, a ben vedere, non ha mai opposto in primo grado o comunque eccepito Persona_8
tardivamente; dal medesimo vizio è affetta la decisione con cui è stata denegata la tutela ripristinatoria per l'apertura di prospetti e vedute a distanza inferiore a quella legale sul medesimo presupposto della maturazione di una prescrizione acquisitiva mai eccepita;
in conseguenza della riforma nel merito sollecitata dai motivi che precedono, chiedono rideterminarsi il governo delle spese processuali da porsi ad integrale carico della controparte, ivi incluse quelle di CTU.
1.10 All'udienza del 16.04.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 15.03.2021, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 16.09.2020, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 E' infondata la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della natura comune del viottolo di cui è causa, su cui lamenta l'omessa pronuncia con il Parte_1
primo motivo di gravame.
Giova preliminarmente rilevare che, sebbene non abbia specificamente Parte_1 riproposto in fase conclusionale siffatto capo di domanda, non opera, nella specie, alcuna presunzione di abbandono o rinuncia tacita, che esonerasse il giudice a quo di pronunciare sul correlativo petitum.
Costituisce ius receptum che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse. In particolare, la particolare
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda insistenza di una parte, negli scritti difensivi, nel sostenere una di queste domande non è sufficiente a far presumere l'abbandono dell'altra, in quanto la rinuncia implicita può discendere solo da fatti logicamente incompatibili con la volontà di mantenerla ferma.
Fermo, allora, che il momento processuale, cui avere riguardo per l'individuazione delle conclusioni rassegnate all'organo giudicante, è pur sempre l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e non quello dei successivi scritti conclusionali depositati nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c., che hanno soltanto funzione illustrativa ed argomentativa delle domande ed eccezioni appunto richiamate alla succitata udienza, si osserva che, nella specie, alla (prima) udienza di precisazione delle conclusioni del
21.9.2018 il procuratore di si riportava a tutti i propri atti e scritti difensivi, Parte_1
insistendo nell'accoglimento della domanda con tutte le conseguenti declaratorie;
alla successiva udienza del 20.9.2019, cui il giudice a quo rinviava in prosieguo per la discussione, lo stesso procuratore “conclude(va) come da atti per l'accoglimento della domanda principale con tutte le conseguenti statuizioni”.
Il contegno difensivo serbato, valutato in applicazione dei principi sopra esposti, non autorizza, pertanto, a ritenere integrata alcuna tacita rinuncia al capo principale di domanda, che alla (prima) udienza di precisazione delle conclusione doveva ritenersi incluso nel pur generico ed omnicomprensivo richiamo alle conclusioni introduttive ivi formulato e che nelle deduzioni rese a verbale della successiva udienza del 20.9.2019 veniva, anzi, specificamente menzionato, a conferma della permanenza dell'interesse della parte alla relativa pronuncia.
È affetta, pertanto, dal vizio denunciato la statuizione del Tribunale che ha obliterato, sia nella motivazione che nel dispositivo, la richiesta di accertamento sulla comproprietà del viottolo di cui è causa, procedendo ad investigare la sola questione, oggetto dei capi di domanda subordinata, della sussistenza di un titolo costitutivo della servitù di passaggio sul presupposto della sua appartenenza aliena.
Venendo, dunque, alla disamina nel merito di siffatta domanda, di cui l'intestata Corte è investita, non rientrando il vizio ravvisato di omessa pronuncia nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c, l'indagine va condotta sulla base dei titoli di provenienza addotti dal a fondamento del diritto di Pt_1 cui invoca la titolarità e, in primo luogo, dell'atto di divisione del 1960, con cui Pt_1
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(dante causa dell'odierno appellante principale) ed il germano CP_2 Persona_9
(dante causa degli odierni appellati) scioglievano la comunione ereditaria costituitasi sul compendio immobiliare già di proprietà del loro genitore , deceduto Persona_10
in data 18.08.1940.
Con tale atto i condividenti, di comune accordo, stabilivano, per quanto ci occupa in tale sede, di assegnare a divenuta titolare della quota di 1/6 sul compendio CP_2 ereditario paterno, tra l'altro, le porzioni immobiliari ivi identificate con il n. 2 e n. 7 così descritte: “zonetta di terreno alla contrada Paraviglia denominata il macchio della noce di are una e centiare trenta;
confinante con strada vicinale, beni di e beni Persona_8 degli eredi di;
in catasto alla partita 3610 foglio 9 n. 473” (n. 2) e “grottella Parte_8
cavata in terrapieno con piccolo cortile corrispondente avanti sita alla contrada
Paraviglia. denominata.. grotta del bue;
confinante con beni degli eredi di Persona_11
viottolo condominiale da dove prende l'accesso e beni degli eredi di
[...] [...]
; non riportata in catasto” (n. 7). Parte_9
Nella clausola di cui all'art. 3 del succitato atto di divisione del 22 luglio 1960, intitolata
“obblighi e servitù”, si prevedeva poi espressamente che , assegnataria della CP_2
“ in terrapieno” (porzione n. 7 di cui all'elenco in premessa della Parte_10
consistenza immobiliare caduta nella comunione ereditaria) si sarebbe “servita” per accedere a detto bene “del viottolo vicinale Paraviglia, che si sviluppa antistante il fabbricato, intersecando i cortili comuni fino a raggiungere la grotta stessa”.
Entrambe le porzioni sopra descritte pervenivano a in forza di atto di Parte_1
vendita del 19.10.1980, con cui alienava all'odierno appellante “zonetta di CP_2 terreno in Serrara Fontana, contrada Paraviglia, denominata il macchio della noce della superficie di are una e centiare trenta (are 1,30) con grottella cavata in terrapieno e piccolo cortile antistante;
tra i confini: Via Vicinale, viottolo di comune accesso, beni
e proprietà eredi;
nel NCT catasto foglio 9 473. Con ogni Persona_8 Pt_8
accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e servitù se e come esistente così come pervenuto all'alienante con i patti di cui all'atto per TA di Forio del 22 luglio Per_5
1960, trascritto a Napoli il 3 novembre 1960 al n. 38969/5910, atto cui si fa espresso riferimento..”
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così richiamato il tenore testuale dei titoli in esame, trova smentita l'assunto dell'appellante secondo cui il viottolo definito “condominiale” nella descrizione della porzione n. 7 assegnata alla date causa e “di comune accesso” nell'atto del CP_2
19.10.1980, con cui la medesima consistenza immobiliare veniva alienata a , Parte_1 sia -in disparte quanto si dirà in seguito sulla identificazione di detto viottolo- in sua comproprietà.
Premesso, invero, che ai sensi dell'art. 1367 c.c. le clausole contrattuali devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, la previsione dell'art. 3 dell'atto di divisione sopra citato sarebbe pleonastica, se la volontà delle parti fosse stata quella di lasciare o costituire ex novo una comunione sul viottolo in questione, poiché, in tal caso, se ne sarebbe potuta CP_2 servire nell'esercizio delle facoltà di comproprietaria, senza la necessità di alcuna apposita precisazione. La clausola assume, invece, significato nella prospettiva esegetica dell'assenza di una comunione in capo a , la quale, per poter passare sul viottolo al fine di CP_2
accedere alla “ ” assegnatale in piena proprietà, aveva necessità di un titolo, che con Pt_10 la previsione in esame le parti appunto costituivano. Coerente con tale inquadramento è, altresì, l'intitolazione della clausola de qua sotto la denominazione “obblighi e servitù”, a conferma che il passaggio sul viottolo al fine di accedere alla “grottella” era oggetto di concessione su bene alieno.
2.2 E', altresì, infondato il secondo profilo del gravame principale, con cui si sollecita la riforma della statuizione di diniego dell'accertamento di un diritto di servitù di passaggio sul viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro.
La costituzione di uno ius in re aliena a vantaggio della “ ”, già assegnata a Pt_10 CP_2
e da quest'ultima trasferita a in virtù dell'atto del 19.10.1980, non può
[...] Parte_1
fondarsi sulla clausola convenzionale di cui all'art. 3 del succitato atto di divisione, con cui si stabiliva l'accesso alla porzione attribuita alla condividente attraverso il “viottolo Pt_1
vicinale Paraviglia che si sviluppa antistante il fabbricato”.
Siffatto viottolo non si identifica, infatti, con quello che si diparte da via Pendio Oscuro, come preteso da , bensì con quello che si sviluppa, appunto, da via Parte_1
Paraviglia, che, come si evince dal rilievo planimetrico dei luoghi, è situata sul lato opposto della contrada.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale conclusione è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che, seppur disposta per istruire i profili posti dai capi di domanda riconvenzionale avversaria, fornisce una descrizione oggettiva di tutto il comprensorio immobiliare in cui si inseriscono le fabbriche in rispettiva proprietà dei contendenti, offrendo elementi utili anche per il tema precipuamente oggetto di indagine del presente profilo di gravame.
Il CTU individua, infatti, tra i vari accessi di cui fruisce la proprietà dell'odierno appellante, quello da via Paraviglia, raffigurato nelle foto n. 23, 24 e 25 dell'elaborato peritale come una stradina stretta, della larghezza in media di circa mt. 1,50, accessibile anche con piccoli mezzi meccanici.
La descrizione offertane dall'ausiliario d'ufficio, corroborata dalla rappresentazione apprezzabile obiettivamente dai reperti fotografici allegati alla relazione peritale, è pienamente consonante con la qualificazione dell'accesso come “viottolo”, espressione che i condividenti utilizzavano nella clausola di cui all'art. 3 dell'atto del 22.7.1960, ubicato appunto sul lato di via Paraviglia e non già su quello opposto di via Pendio Oscuro.
Ancora, la costituzione di una servitù prediale in favore delle fabbriche di proprietà esclusiva di non può farsi risalire al verbale di accesso del 4.8.1920 del Persona_8
Pretore di Ischia, con cui tale “riconosceva”, in favore di tale Persona_8 Pt_3
a transazione di una lite pendente con quest'ultimo, la proprietà esclusiva del
[...]
“cancello e del viottolo” e, a sua volta, “riconosceva” a Parte_3 Persona_8
e al figlio di quest'ultimo un diritto di passaggio su detto viottolo Parte_7
limitatamente alla durata della loro vita.
Il diritto di passaggio concesso in virtù di detto accordo era, infatti, secondo la previsione delle parti, destinato ad estinguersi con la morte dei beneficiari e, dunque, di natura personale ed obbligatoria;
inoltre, si osserva, come chiarito dalla Suprema Corte, alla dichiarazione “ricognitiva” non può riconnettersi l'efficacia traslativa e/o costitutiva di diritti reali ( vedi, in materia di proprietà, Cass 13625/2007; Cass. n. 9687/2003; in materia di servitù Cass. 2853/2016).
2.3 Il gravame principale deve essere respinto anche nella parte in cui Parte_1 insiste per l'accertamento della costituzione di una servitù di passaggio sul viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro a titolo di destinazione di padre di famiglia e/o per usucapione.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tal fine difetta innanzitutto il requisito dell'apparenza postulato da entrambe le fattispecie acquisitive invocate, rispettivamente regolate dagli artt. 1061 e 1062 c.c.
Siffatto requisito si configura, invero, come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris, che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 29174/2024).
Ebbene nella specie, dalla rappresentazione dello stato dei luoghi e dalle stesse deposizioni dei testi addotti da risulta che il viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro Parte_1 svolge una funzione di collegamento con le fabbriche degli stessi appellati, di tal ché dalla presenza di un tracciato percorribile non può evincersi, in maniera inequivoca, la sua destinazione a servire la proprietà di , che pacificamente fruisce di altri Parte_1 autonomi accessi dalla via pubblica, al fine di considerarlo manifestazione apparente dell'esistenza del peso sulla proprietà aliena.
Risulta conseguentemente assorbita la doglianza sull'erroneo vaglio dell'attendibilità dei testi attorei, posto che, quand'anche comprovata, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, una pratica di passaggio lungo il tratto viario di cui si discute, la circostanza non sarebbe sufficiente per il consolidamento dell'acquisto dello ius in re aliena stante l'assenza del quid pluris della specifica destinazione del viottolo a dare accesso alle fabbriche di proprietà del
Pt_1
Quanto, poi, alla servitù per destinazione del padre di famiglia, impregiudicato il precedente rilievo destinato ad operare anche per la fattispecie di cui all'art. 1062, si soggiunge che non vi è prova, almeno per una parte delle fabbriche attualmente di proprietà di , Parte_1 dell'originaria appartenenza ad unico dante causa, che aveva posseduto le porzioni poi pervenute agli attuali contendenti in uno stato apparente di asservimento delle une rispetto alle altre, dal quale risulta la servitù.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dai titoli di provenienza prodotti da si ricava, invero, che il fabbricato Parte_1 adibito a civile abitazione identificato in catasto con la p.lla 871, è a lui pervenuto in forza di atto di donazione dal padre del 26.11.1988, in ordine alla cui provenienza, Persona_11
all'art. 6, si rinviene la dichiarazione del donante di essere proprietario del terreno, sul quale era stato poi realizzato il fabbricato a cura e spese del donatario, in virtù di un atto di donazione per notaio del 24.6.1955. Le altre consistenze immobiliari censite in Per_12 catasto al foglio 9 p.lla 353, 352, 354 e 468 sono state acquistate da in forza Parte_1
dell'atto del 13.6.1998 stipulato con la quale, nell'atto, dichiara di esserne Persona_13 proprietaria per possesso pacifico ed ininterrotto ultraventennale.
Per gli immobili acquistati in forza di entrambi i succitati atti non vi è, perciò, prova che i dati causa avessero, a loro volta, acquistato direttamente o indirettamente da
[...]
, alla cui morte si costituiva la comunione ereditaria in capo a , CP_3 CP_2
da un lato, e , remoto dante causa degli odierni appellati, dall'altro. Persona_9
In conclusione deve essere confermata la statuizione di integrale rigetto dei capi di domanda attorea di primo grado, ivi inclusa quella risarcitoria consequenziale alla violazione dei diritti (di comproprietà o in subordine di servitù di passaggio) di cui è stata infondatamente assunta la titolarità.
2.4 Procedendo allo scrutinio dell'appello incidentale, è fondata la censura mossa avverso la statuizione impugnata nella parte in cui è stato respinto il capo di domanda riconvenzionale teso alla tutela ripristinatoria del diritto di comproprietà sulla scala che si diparte dalla corte comune, leso dalla chiusura con un cancello munito di serratura elettrica marca Yale, la cui chiave è in possesso del solo . Parte_1
Dall'indagine peritale espletata in primo grado è emerso che la scala insiste sulla corte comune, aggraffata alla p.lla 474 del foglio di mappa n. 9, ed è identificata in catasto al foglio 9 p.lla 474 sub 4.
Dalla insistenza su suolo di proprietà comune discende la natura comune, per accessione, del manufatto su di esso realizzato, circostanza in sé accertata dal primo giudice, il quale ha, tuttavia, ritenuto idonea a paralizzare la tutela dominicale invocata dagli attori in riconvenzionale l'eccezione di “prescrizione acquisitiva” sollevata da . Parte_1
Sennonché siffatta eccezione, come fondatamente obiettato dagli appellanti incidentali, laddove si ritenesse tecnicamente formulata nelle difese con cui ha Parte_1
RGn° 1331/21-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostenuto la risalenza ad oltre cinquanta anni addietro della costruzione della scala e della sua chiusura, non è tempestiva, per non essere stata sollevata entro la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., che segna il termine preclusivo per la formulazione di eccezioni in senso stretto, rimesse alla disponibilità della parte, che, come nella specie, siano conseguenza della domanda riconvenzionale avanzata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
D siffatta eccezione non si rinviene traccia nel verbale di prima udienza dell'1.7.2011, in cui il procuratore dell'attore si limitava ad impugnare l'avversa comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto anche della domanda riconvenzionale ivi formulata, e si riportava alle conclusioni del proprio atto introduttivo, instando per l'assegnazione dei termini ex art. 183
VI comma c.p.c.
Appurata la tardività dell'eccezione cui è stata assegnata idonea efficacia estintiva del fatto costitutivo addotto dagli attori in riconvenzionale, rimane il dato per cui , Parte_1 apponendo all'inizio della scala un cancello munito di serratura senza consegnare le relative chiavi agli altri comunisti, ha precluso a questi ultimi l'accesso al bene comune, impedendone il pari utilizzo e cosi esorbitando dai limiti di cui all'art. 1102 c.c., secondo cui l'uso, sia pur più intenso della cosa comune, non può tradursi nel privare gli altri comproprietari del diritto di ritrarre pari utilità dal bene n comunione.
In riforma in parte qua della statuizione impugnata deve essere, pertanto, accolto il capo di domanda riconvenzionale in oggetto e, per l'effetto, deve essere condannato Parte_1
a consegnare alle controparti copia della chiave di apertura del cancello apposto sulla scala che si diparte dalla corte comune, rimedio idoneo al ripristino della sfera giuridica dei comproprietari pregiudicati dalla interdizione alla scala medesima.
2.5 Devono, essere, invece disattese le censure avverso il rigetto degli altri capi di domanda riconvenzionale relativi all'illegittima apertura di vedute nel fabbricato di . Parte_1
Dalla CTU espletata è emerso che nel muro perimetrale del fabbricato di proprietà dell'odierno appellante principale vi è un'apertura raffigurata nelle foto nn. 16, 22 e 30 allegate all'elaborato peritale, dalle dimensioni di mq 0,93x0,77 e la soglia del cui infisso si trova a mt. 1,83 dal pavimento dell'appartamento di;
il vano è ubicato in Parte_1 una stanza da letto dell'appartamento ed è in alluminio di colore bianco a due ante che si aprono verso l'interno.
RGn° 1331/21-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In forza delle obiettive caratteristiche di detta apertura il CTU ha condivisibilmente qualificato la stessa come luce irregolare perché, tra l'altro, priva all'esterno di grata di ferro e non come veduta, escludendo la sussistenza di un comodo e sicuro affaccio, necessario ad integrare la relativa nozione.
Ad analoga conclusione il CTU è pervenuto relativamente al porticato, ripreso nelle foto 16,
18, 22 e 30 allegate alla relazione peritale, delimitato sul lato sud da un muretto alto cm 40 e largo cm 30, escludendo che il muretto, per la sua altezza dal suolo, possa fungere da sicuro e comodo parapetto da cui esercitare la prospectio sulla proprietà finitima degli appellati.
Tali considerazioni non sono state specificamente confutate dagli appellanti incidentali, i quali insistono, tuttavia, nella eliminazione degli abusi denunziati.
Sennonché, quanto al primo aspetto, si rammenta che, in tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come "luci". Diversi sono infatti, i presupposti per l'una e l'altra disciplina, riguardando l'art. 905 cod. civ. le aperture che consentono di "inspicere"
e di "prospicere", cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, ed invece gli artt.
901 e 902 cod. civ. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria;
così come diversi sono i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze dettate dall'art. 905 cod. civ. può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione
(ex plurimis Cass 2558/2009).
In applicazione di tale principio non può, dunque, essere disposta la regolarizzazione della luce aperta nel muro perimetrale di fabbrica di , in quanto domanda nuova Parte_1 rispetto a quella originariamente proposta dagli attori in riconvenzionale di chiusura della veduta aperta a distanza illegale.
Quanto, infine, al porticato, esclusa la praticabilità dallo stesso di una veduta, residua il profilo della possibilità di un accesso nella proprietà degli appellati e, tuttavia, in parte qua non si ravvisa la violazione di alcuna norma che connoti l'intrinseca situazione dei luoghi come illegittima ai fini della concessione della tutela ripristinatoria richiesta.
2.6 Va, infine, respinta la censura sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
RGn° 1331/21-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In relazione alla privazione del passaggio attraverso la scala di cui è stato interdetto l'accesso, fermo che il danno non può consistere in re ipsa nell'evento in sé della estromissione dal pari utilizzo del bene comune, è mancata la specifica allegazione delle conseguenze della perdita di godimento, su cui fondare, sia pure in via presuntiva,
l'accertamento di un pregiudizio ristorabile.
Per altro verso gli appellanti incidentali hanno insistito nel risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'illegittima violazione perpetrata con l'episodio del 19.8.2007 di introduzione forzosa di nella loro proprietà, mediante rottura della chiusura Parte_1 del cancello di ingresso sul viottolo di cui è causa, danni da quantificarsi in € 10.000,00 ovvero nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
Sul punto, in disparte la considerazione che l'illecito denunziato non è stato oggetto di autonomo accertamento nel presente giudizio, avendone le parti disputato nell'ambito del procedimento interdittale instaurato ex art. 703 c.p.c. per il lamentato spoglio perpetrato da
, cui non ha fatto seguito il cd. merito possessorio, si rileva, in via Parte_1
assorbente, che non è stata fornita alcuna prova nell'an dei danni di cui gli appellanti incidentali pretendono il ristoro, cui non può supplire il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., che, come è noto, è applicabile soltanto per la liquidazione nel quantum di un danno certo nell'esistenza e di cui sia impossibile determinare il concreto ammontare.
L'introduzione forzosa, ove effettivamente avvenuta, avrebbe, infatti, riguardato un tratto di strada che, per deduzione degli stessi appellati, è scarsamente frequentato perché irto e delimitato da un costone franoso, con conseguente difficoltà ad inferirne, anche solo in via presuntiva, una concreta lesione delle facoltà dominicali sullo stesso suscettibili di estrinsecazione. Una posta risarcitoria poteva essere, invece, costituita dalla spesa necessaria per il ripristino della serratura del cancello, ma sul punto alcuna prova è stata fornita dagli appellati medesimi.
2.7 Va, infine, respinta la richiesta degli appellanti incidentali di condanna di controparte per lite temeraria.
Come è ormai pacifico, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). L'art. 96 c.p.c. si pone, invero, in rapporto di specialità
RGn° 1331/21-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie.
Sotto il profilo soggettivo detta responsabilità postula una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, poiché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570).
Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620).
Nella specie tali presupposti non sussistono, posto che la domanda principale ha richiesto una indagine sui titoli di provenienza e, seppur risultata all'esito del giudizio infondata, non appare connotata da una manifesta arbitrarietà, tale da integrare un abuso dello strumento processuale.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella specie, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda attorea principale e dell'accoglimento parziale di quella riconvenzionale, le spese del doppio grado seguono la soccombenza di . Parte_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, discostandosi dai parametri medi tenuto conto dell'attività processuale e difensiva concretamente implicata dalla trattazione delle relative questioni.
Sul punto, va precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 15 c.p.c.
a norma del quale il valore delle cause relative alla proprietà, anche ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, è dato dal reddito dominicale del terreno e/o dalla rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda moltiplicato per duecento.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, gli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis devono risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo, invece, irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, ivi incluse le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30081 del 19/11/2019).
Nella specie, siffatti elementi precostituiti sussistono unicamente per la determinazione del valore della domanda principale, da rapportare al valore della rendita catastale (moltiplicato per 200) delle particelle 1001 e 1003, di cui si è invocata in via principale la comproprietà, risultanti dalle denunce di successione prodotte sin dalla costituzione in giudizio dai convenuti. Essi mancano, invece, per la domanda riconvenzionale parzialmente accolta con riferimento alla scala (distinta con la p.lla 474 sub 4), la cui rendita catastale è riportata nella visura acquisita soltanto in corso di causa con gli allegati alla CTU, ove, peraltro, essa risulta accorpata a quella delle altre particelle 871 sub 4 e 960 sub 1.
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La situazione riscontrata rende, pertanto, la domanda riconvenzionale di valore indeterminabile e di ciò deve tenersi conto nella individuazione dello scaglione cui parametrare i compensi professionali, alla luce del principio secondo cui la domanda riconvenzionale, sebbene non si cumuli con la domanda principale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, comporta, se di valore eccedente a quest'ultima, l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass.
6481/2021; 14691/2015).
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, poiché l'apporto fornito dall'indagine peritale ha confermato solo parzialmente la fondatezza degli assunti degli attori in riconvenzionale, si ritiene equo porre ripartire definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella rispettiva misura del 50%.
4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Sezione Distaccata di Ischia n. 6132/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 1) della statuizione impugnata, condanna a consegnare agli Parte_1 odierni appellati copia della chiave di apertura del cancello apposto sulla scala che si diparte dalla corte comune;
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e , in solido tra loro,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 91,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Di Maio dichiaratosene antistatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di per la metà e degli Parte_1
appellati in solido tra loro per il restante ½;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata;
6) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
RGn° 1331/21-Sentenza
- 19 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1331/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.04.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusto mandato a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto introduttivo, dall'Avv. Giuseppe Di Meglio (C.F.
), presso il cui studio in Ischia, alla via Osservatorio 40, è C.F._2
elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_2
); (C.F. ; C.F._4 Parte_3 C.F._5 Pt_4
(C.F. ); (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_6 Parte_5 C.F._7
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, in virtù di Parte_6 C.F._8
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avvocato Giuseppe Di Maio (C.F. ) presso il cui studio in Forio, C.F._9 al Vico Sant'Antonio 15, sono elettivamente domiciliati
- APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn° 1331/21-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione notificato in data 18/23.03.2011 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, , Controparte_1
e al fine di sentire: a) Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
accertare che il viale che si diparte dalla via Pendio Oscuro è comune all'esponente ed è posto a servizio degli immobili di sua proprietà; b) accertare che il predetto viale, nel tratto iniziale, identificato con le particelle numero 1001 e 1003, comunque è gravato dalla servitù di passaggio pedonale e carrabile a servizio degli immobili dell'esponente; c) condannare i convenuti alla consegna della chiave del sistema di chiusura, evitando di frapporre ostacolo di sorta al passaggio pedonale e carrabile a servizio del compendio immobiliare dell'esponente; d) ordinare la trascrizione, a cura della Conservatoria dei Registri
Immobiliari, della emananda sentenza e ordinare all'UTE di operare gli incombenti della voltura catastale;
e) condannare i convenuti in solido al ristoro dei danni da determinarsi in via equitativa;
f) condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva di essere proprietario e possessore di un complesso immobiliare sito in Serrara
Fontana alla contrada Paraviglia, costituito da fabbriche e suoli circostanti, in virtù di atti per TA del 19.10.1980, per TA del 26.11.1988 e per TA del Per_1 Per_2 Per_3
13.5.1998, identificati in catasto con le particelle 353, 352,354,468,453,454,871 del foglio
9; esponeva che il suddetto complesso immobiliare, da epoca immemorabile, è servito dal percorso viario che si diparte dalla via Pendio Oscuro del Comune di Serrara Fontana, ove all'ingresso si trova un antichissimo cancello in ferro, sorretto da pilastri di fabbrica, sempre aperto per permettere il passaggio degli autoveicoli che venivano parcheggiati nel cortile antistante le fabbriche dell'esponente; adduceva che, in data 19.08.2007, Controparte_1 fu , assumendosi proprietario del suolo su cui si svolge il percorso viario, chiudeva Per_4
il cancello con un catenaccio con all'interno la vettura Panda, targata NA Z24270, di proprietà dell'attore, il quale era costretto ad adire il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, al fine di ottenere l'apertura del cancello onde permettere l'uscita del veicolo.
Adduceva che la chiusura del cancello e l'ostruzione del passaggio stavano determinando ingente danno, essendovi solo un altro angusto passaggio dalla via Gennaro Mattera, che non consentiva il transito di vetture ordinarie, ma solo di veicoli monoposto stretti e di motocicli.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , i quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della
[...] Parte_5 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito concludevano per il rigetto della domanda, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale con cui chiedevano: ordinarsi all'attore di lasciare sempre libero il passaggio alla rampa di scale posta nella corte comune e di provvedere a consegnare le chiavi del cancelletto ai convenuti con condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della privazione del passaggio;
la chiusura degli affacci e/o delle vedute irregolari posti a confine con la proprietà dei convenuti o la riduzione delle stesse alle dimensioni nonché alle altezze previste ex lege.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e depositate le relative memorie, espletata la prova testimoniale e raccolto l'interrogatorio formale, disposta CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.09.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.4 Con sentenza n° 6132/20, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli - Sez. Distaccata di Ischia- ha rigettato tutte le domande, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna parte al 50%.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda attorea, non avendo dimostrato di avere un titolo a fondamento della invocata servitù di Parte_1 passaggio;
sfornita di qualsiasi supporto probatorio è risultata, altresì, la pratica di passaggio idonea ad un acquisto ad usucapionem del diritto reale vantato. Il giudice di prime cure, inoltre, con riferimento alla richiesta di declaratoria di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, ne ha escluso i presupposti, non essendo stato comprovato che le porzioni immobiliari attualmente in proprietà dei contendenti siano appartenute originariamente ad un medesimo soggetto, il quale le aveva possedute in uno stato corrispondente alla servitù. Inoltre, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale per l'accertamento della violazione delle distanze;
quanto alla scala, ha fatto proprie le conclusioni del CTU secondo cui essa ricade nella corte comune e, tuttavia, richiamando le deposizioni dei testi attorei, i quali hanno confermato che il rampante di scale è annesso da oltre vent'anni all'abitazione di , ha ritenuta maturata la Parte_1 prescrizione acquisitiva in favore di quest'ultimo; in relazione, infine, all'episodio dello spossessamento, il giudice di prime cure ha ritenuto che esso concerne una vicenda
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda possessoria il cui merito non è stato introdotto tempestivamente e che la relativa domanda di risarcimento dei danni è inammissibile.
1.5 Avverso tale pronuncia , con appello notificato in data 15.03.2021, ha Parte_1
proposto gravame affidato ad un unico articolato motivo.
1.6 In primo luogo l'appellante lamenta che il giudice a quo ha totalmente omesso di vagliare il capo principale della domanda, con cui egli ha chiesto accertarsi che il percorso viario che si diparte dalla via Pendio Oscuro sia è “comune” alla porzione di edificio ed al cellaio costituito da una grotta scavata nel terrapieno insistente sulla particella n. 1002; adduce, in particolare, che tale porzione costituisce una pertinenza dei suddetti cespiti ai sensi degli artt. 817 ed 818 c.c., trattandosi di percorso accessorio a tutti gli immobili che se ne servono, anche tenuto conto che il cellaio annesso alla sua abitazione ha come unica modalità di accesso quella strada;
soggiunge che la natura comune del viottolo in contestazione si ricava anche dai titoli di provenienza, segnatamente dall'atto per TA
[...]
Per_
del 25.10.1980, che definisce tale viottolo come “di comune accesso”; denuncia la lacunosità e la superficialità dell'indagine peritale condotta senza una compiuta ed approfondita disamina dei titoli di provenienza prodotti, sollecitandone il rinnovo e/o un supplemento con altro consulente;
in subordine, censura la statuizione nella parte in cui ha escluso la configurabilità della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, avendo il giudice di prime cure travisato le risultanze documentali comprovanti che le parti contendenti sono assegnatarie delle due porzioni subalterne 1 e 3 della particella numero 471, ab origine unica, nonché della grotta in forza dell'atto di divisione del
22.07.1960 per TA con il quale , padre dei convenuti, e Per_5 Persona_6 CP_2
dante causa dell'appellante, sciolsero la comunione e definirono il percorso viario
[...] comune alla grotta assegnata a e successivamente acquistata dall'appellante; CP_2
ancora, avversa la decisione con cui è stato denegato l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio, sebbene i testi addotti, e Tes_1 [...]
, abbiano confermato, con dichiarazioni puntuali e convergenti, di essere Testimone_2 passati per oltre trent'anni con i loro mezzi sul viottolo in questione per accedere alla
“grotta” di sua proprietà; in conclusione insiste per sentir dichiarare l'illegittimità della chiusura del cancello di accesso al predetto vialetto ad opera delle controparti.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.06.2021, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, resistendo all'impugnazione principale ed interponendo a loro volta appello Parte_5
incidentale affidato a quattro motivi.
1.8 Prendendo posizione sull'appello principale, essi chiedono confermarsi l'accertamento della proprietà esclusiva in loro favore del cancello e del viottolo oggetto di causa, loro pervenuti per due terzi dal de cuius e per il restante terzo per successione Persona_6
dalla madre (moglie di ); precisano che al dante causa Persona_7 Persona_6
i beni in contestazione erano stati assegnati sulla base di atto di divisione Persona_6 del Notaio di Forio del 22.07.1960; richiamano, inoltre, il verbale di accesso del Per_5
04.08.1920 del Pretore di Ischia coadiuvato dall'Ufficiale Giudiziario Antimo Puca, con cui,
a transazione di una lite pendente tra le parti, , remoto dante causa Persona_8
dell'odierno appellante principale, riconosceva a favore di remoto dante Parte_3 dei deducenti, la piena ed esclusiva proprietà del cancello e del viale, sul quale quest'ultimo costituiva in capo alle controparti ( ed al figlio ) soltanto Persona_8 Parte_7 un diritto di passaggio dalla durata limitata alla loro vita;
quanto alla pretesa avversaria, articolata in subordine, dell'acquisto di una servitù di passaggio ad usucapionem, contestano l'attendibilità dei testi addotti da , contraddette dalle Parte_1 circostanziate ed affidabili dichiarazioni rese dai propri testi, i quali hanno negato che il cancello fosse aperto ovvero di aver mai visto l'attore praticare il passaggio sul viottolo in questione;
eccepiscono, poi, l'inammissibilità della domanda di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia siccome nuova e comunque la sua infondatezza nel merito, non essendo stati comprovati i relativi presupposti.
1.9 Con il gravame incidentale gli appellati impugnano il rigetto dei capi di domanda riconvenzionale, denunciando l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite;
in particolare, quanto alla scala, richiamano la conclusione del CTU secondo cui essa ricade su corte comune, dal cui utilizzo essi stati illegittimamente estromessi, essendo l'accesso alla rampa di scale impedito dalla apposizione di un cancelletto prima inesistente, dotato di serratura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità di;
soggiungono che Parte_1 in prossimità del cancelletto è stato installato un citofono recante la dicitura “ Pt_1
”, ciò a dimostrazione dell'intento della controparte di rivendicare una esclusiva
[...]
RGn° 1331/21-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proprietà sul manufatto con un comportamento arbitrario e lesivo dei diritti di comproprietà dei comparenti;
nemmeno poi l'acquisto di un dominio esclusivo in capo al contendente poteva essere affermato in forza di un possesso solitario risalente ad oltre venti anni addietro e, dunque, sul presupposto della maturazione di una prescrizione acquisitiva, che, a ben vedere, non ha mai opposto in primo grado o comunque eccepito Persona_8
tardivamente; dal medesimo vizio è affetta la decisione con cui è stata denegata la tutela ripristinatoria per l'apertura di prospetti e vedute a distanza inferiore a quella legale sul medesimo presupposto della maturazione di una prescrizione acquisitiva mai eccepita;
in conseguenza della riforma nel merito sollecitata dai motivi che precedono, chiedono rideterminarsi il governo delle spese processuali da porsi ad integrale carico della controparte, ivi incluse quelle di CTU.
1.10 All'udienza del 16.04.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 15.03.2021, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 16.09.2020, applicata la sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 E' infondata la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della natura comune del viottolo di cui è causa, su cui lamenta l'omessa pronuncia con il Parte_1
primo motivo di gravame.
Giova preliminarmente rilevare che, sebbene non abbia specificamente Parte_1 riproposto in fase conclusionale siffatto capo di domanda, non opera, nella specie, alcuna presunzione di abbandono o rinuncia tacita, che esonerasse il giudice a quo di pronunciare sul correlativo petitum.
Costituisce ius receptum che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse. In particolare, la particolare
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda insistenza di una parte, negli scritti difensivi, nel sostenere una di queste domande non è sufficiente a far presumere l'abbandono dell'altra, in quanto la rinuncia implicita può discendere solo da fatti logicamente incompatibili con la volontà di mantenerla ferma.
Fermo, allora, che il momento processuale, cui avere riguardo per l'individuazione delle conclusioni rassegnate all'organo giudicante, è pur sempre l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e non quello dei successivi scritti conclusionali depositati nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c., che hanno soltanto funzione illustrativa ed argomentativa delle domande ed eccezioni appunto richiamate alla succitata udienza, si osserva che, nella specie, alla (prima) udienza di precisazione delle conclusioni del
21.9.2018 il procuratore di si riportava a tutti i propri atti e scritti difensivi, Parte_1
insistendo nell'accoglimento della domanda con tutte le conseguenti declaratorie;
alla successiva udienza del 20.9.2019, cui il giudice a quo rinviava in prosieguo per la discussione, lo stesso procuratore “conclude(va) come da atti per l'accoglimento della domanda principale con tutte le conseguenti statuizioni”.
Il contegno difensivo serbato, valutato in applicazione dei principi sopra esposti, non autorizza, pertanto, a ritenere integrata alcuna tacita rinuncia al capo principale di domanda, che alla (prima) udienza di precisazione delle conclusione doveva ritenersi incluso nel pur generico ed omnicomprensivo richiamo alle conclusioni introduttive ivi formulato e che nelle deduzioni rese a verbale della successiva udienza del 20.9.2019 veniva, anzi, specificamente menzionato, a conferma della permanenza dell'interesse della parte alla relativa pronuncia.
È affetta, pertanto, dal vizio denunciato la statuizione del Tribunale che ha obliterato, sia nella motivazione che nel dispositivo, la richiesta di accertamento sulla comproprietà del viottolo di cui è causa, procedendo ad investigare la sola questione, oggetto dei capi di domanda subordinata, della sussistenza di un titolo costitutivo della servitù di passaggio sul presupposto della sua appartenenza aliena.
Venendo, dunque, alla disamina nel merito di siffatta domanda, di cui l'intestata Corte è investita, non rientrando il vizio ravvisato di omessa pronuncia nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c, l'indagine va condotta sulla base dei titoli di provenienza addotti dal a fondamento del diritto di Pt_1 cui invoca la titolarità e, in primo luogo, dell'atto di divisione del 1960, con cui Pt_1
RGn° 1331/21-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(dante causa dell'odierno appellante principale) ed il germano CP_2 Persona_9
(dante causa degli odierni appellati) scioglievano la comunione ereditaria costituitasi sul compendio immobiliare già di proprietà del loro genitore , deceduto Persona_10
in data 18.08.1940.
Con tale atto i condividenti, di comune accordo, stabilivano, per quanto ci occupa in tale sede, di assegnare a divenuta titolare della quota di 1/6 sul compendio CP_2 ereditario paterno, tra l'altro, le porzioni immobiliari ivi identificate con il n. 2 e n. 7 così descritte: “zonetta di terreno alla contrada Paraviglia denominata il macchio della noce di are una e centiare trenta;
confinante con strada vicinale, beni di e beni Persona_8 degli eredi di;
in catasto alla partita 3610 foglio 9 n. 473” (n. 2) e “grottella Parte_8
cavata in terrapieno con piccolo cortile corrispondente avanti sita alla contrada
Paraviglia. denominata.. grotta del bue;
confinante con beni degli eredi di Persona_11
viottolo condominiale da dove prende l'accesso e beni degli eredi di
[...] [...]
; non riportata in catasto” (n. 7). Parte_9
Nella clausola di cui all'art. 3 del succitato atto di divisione del 22 luglio 1960, intitolata
“obblighi e servitù”, si prevedeva poi espressamente che , assegnataria della CP_2
“ in terrapieno” (porzione n. 7 di cui all'elenco in premessa della Parte_10
consistenza immobiliare caduta nella comunione ereditaria) si sarebbe “servita” per accedere a detto bene “del viottolo vicinale Paraviglia, che si sviluppa antistante il fabbricato, intersecando i cortili comuni fino a raggiungere la grotta stessa”.
Entrambe le porzioni sopra descritte pervenivano a in forza di atto di Parte_1
vendita del 19.10.1980, con cui alienava all'odierno appellante “zonetta di CP_2 terreno in Serrara Fontana, contrada Paraviglia, denominata il macchio della noce della superficie di are una e centiare trenta (are 1,30) con grottella cavata in terrapieno e piccolo cortile antistante;
tra i confini: Via Vicinale, viottolo di comune accesso, beni
e proprietà eredi;
nel NCT catasto foglio 9 473. Con ogni Persona_8 Pt_8
accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e servitù se e come esistente così come pervenuto all'alienante con i patti di cui all'atto per TA di Forio del 22 luglio Per_5
1960, trascritto a Napoli il 3 novembre 1960 al n. 38969/5910, atto cui si fa espresso riferimento..”
RGn° 1331/21-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così richiamato il tenore testuale dei titoli in esame, trova smentita l'assunto dell'appellante secondo cui il viottolo definito “condominiale” nella descrizione della porzione n. 7 assegnata alla date causa e “di comune accesso” nell'atto del CP_2
19.10.1980, con cui la medesima consistenza immobiliare veniva alienata a , Parte_1 sia -in disparte quanto si dirà in seguito sulla identificazione di detto viottolo- in sua comproprietà.
Premesso, invero, che ai sensi dell'art. 1367 c.c. le clausole contrattuali devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, la previsione dell'art. 3 dell'atto di divisione sopra citato sarebbe pleonastica, se la volontà delle parti fosse stata quella di lasciare o costituire ex novo una comunione sul viottolo in questione, poiché, in tal caso, se ne sarebbe potuta CP_2 servire nell'esercizio delle facoltà di comproprietaria, senza la necessità di alcuna apposita precisazione. La clausola assume, invece, significato nella prospettiva esegetica dell'assenza di una comunione in capo a , la quale, per poter passare sul viottolo al fine di CP_2
accedere alla “ ” assegnatale in piena proprietà, aveva necessità di un titolo, che con Pt_10 la previsione in esame le parti appunto costituivano. Coerente con tale inquadramento è, altresì, l'intitolazione della clausola de qua sotto la denominazione “obblighi e servitù”, a conferma che il passaggio sul viottolo al fine di accedere alla “grottella” era oggetto di concessione su bene alieno.
2.2 E', altresì, infondato il secondo profilo del gravame principale, con cui si sollecita la riforma della statuizione di diniego dell'accertamento di un diritto di servitù di passaggio sul viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro.
La costituzione di uno ius in re aliena a vantaggio della “ ”, già assegnata a Pt_10 CP_2
e da quest'ultima trasferita a in virtù dell'atto del 19.10.1980, non può
[...] Parte_1
fondarsi sulla clausola convenzionale di cui all'art. 3 del succitato atto di divisione, con cui si stabiliva l'accesso alla porzione attribuita alla condividente attraverso il “viottolo Pt_1
vicinale Paraviglia che si sviluppa antistante il fabbricato”.
Siffatto viottolo non si identifica, infatti, con quello che si diparte da via Pendio Oscuro, come preteso da , bensì con quello che si sviluppa, appunto, da via Parte_1
Paraviglia, che, come si evince dal rilievo planimetrico dei luoghi, è situata sul lato opposto della contrada.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale conclusione è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che, seppur disposta per istruire i profili posti dai capi di domanda riconvenzionale avversaria, fornisce una descrizione oggettiva di tutto il comprensorio immobiliare in cui si inseriscono le fabbriche in rispettiva proprietà dei contendenti, offrendo elementi utili anche per il tema precipuamente oggetto di indagine del presente profilo di gravame.
Il CTU individua, infatti, tra i vari accessi di cui fruisce la proprietà dell'odierno appellante, quello da via Paraviglia, raffigurato nelle foto n. 23, 24 e 25 dell'elaborato peritale come una stradina stretta, della larghezza in media di circa mt. 1,50, accessibile anche con piccoli mezzi meccanici.
La descrizione offertane dall'ausiliario d'ufficio, corroborata dalla rappresentazione apprezzabile obiettivamente dai reperti fotografici allegati alla relazione peritale, è pienamente consonante con la qualificazione dell'accesso come “viottolo”, espressione che i condividenti utilizzavano nella clausola di cui all'art. 3 dell'atto del 22.7.1960, ubicato appunto sul lato di via Paraviglia e non già su quello opposto di via Pendio Oscuro.
Ancora, la costituzione di una servitù prediale in favore delle fabbriche di proprietà esclusiva di non può farsi risalire al verbale di accesso del 4.8.1920 del Persona_8
Pretore di Ischia, con cui tale “riconosceva”, in favore di tale Persona_8 Pt_3
a transazione di una lite pendente con quest'ultimo, la proprietà esclusiva del
[...]
“cancello e del viottolo” e, a sua volta, “riconosceva” a Parte_3 Persona_8
e al figlio di quest'ultimo un diritto di passaggio su detto viottolo Parte_7
limitatamente alla durata della loro vita.
Il diritto di passaggio concesso in virtù di detto accordo era, infatti, secondo la previsione delle parti, destinato ad estinguersi con la morte dei beneficiari e, dunque, di natura personale ed obbligatoria;
inoltre, si osserva, come chiarito dalla Suprema Corte, alla dichiarazione “ricognitiva” non può riconnettersi l'efficacia traslativa e/o costitutiva di diritti reali ( vedi, in materia di proprietà, Cass 13625/2007; Cass. n. 9687/2003; in materia di servitù Cass. 2853/2016).
2.3 Il gravame principale deve essere respinto anche nella parte in cui Parte_1 insiste per l'accertamento della costituzione di una servitù di passaggio sul viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro a titolo di destinazione di padre di famiglia e/o per usucapione.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tal fine difetta innanzitutto il requisito dell'apparenza postulato da entrambe le fattispecie acquisitive invocate, rispettivamente regolate dagli artt. 1061 e 1062 c.c.
Siffatto requisito si configura, invero, come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris, che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 29174/2024).
Ebbene nella specie, dalla rappresentazione dello stato dei luoghi e dalle stesse deposizioni dei testi addotti da risulta che il viottolo che si diparte da via Pendio Oscuro Parte_1 svolge una funzione di collegamento con le fabbriche degli stessi appellati, di tal ché dalla presenza di un tracciato percorribile non può evincersi, in maniera inequivoca, la sua destinazione a servire la proprietà di , che pacificamente fruisce di altri Parte_1 autonomi accessi dalla via pubblica, al fine di considerarlo manifestazione apparente dell'esistenza del peso sulla proprietà aliena.
Risulta conseguentemente assorbita la doglianza sull'erroneo vaglio dell'attendibilità dei testi attorei, posto che, quand'anche comprovata, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, una pratica di passaggio lungo il tratto viario di cui si discute, la circostanza non sarebbe sufficiente per il consolidamento dell'acquisto dello ius in re aliena stante l'assenza del quid pluris della specifica destinazione del viottolo a dare accesso alle fabbriche di proprietà del
Pt_1
Quanto, poi, alla servitù per destinazione del padre di famiglia, impregiudicato il precedente rilievo destinato ad operare anche per la fattispecie di cui all'art. 1062, si soggiunge che non vi è prova, almeno per una parte delle fabbriche attualmente di proprietà di , Parte_1 dell'originaria appartenenza ad unico dante causa, che aveva posseduto le porzioni poi pervenute agli attuali contendenti in uno stato apparente di asservimento delle une rispetto alle altre, dal quale risulta la servitù.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dai titoli di provenienza prodotti da si ricava, invero, che il fabbricato Parte_1 adibito a civile abitazione identificato in catasto con la p.lla 871, è a lui pervenuto in forza di atto di donazione dal padre del 26.11.1988, in ordine alla cui provenienza, Persona_11
all'art. 6, si rinviene la dichiarazione del donante di essere proprietario del terreno, sul quale era stato poi realizzato il fabbricato a cura e spese del donatario, in virtù di un atto di donazione per notaio del 24.6.1955. Le altre consistenze immobiliari censite in Per_12 catasto al foglio 9 p.lla 353, 352, 354 e 468 sono state acquistate da in forza Parte_1
dell'atto del 13.6.1998 stipulato con la quale, nell'atto, dichiara di esserne Persona_13 proprietaria per possesso pacifico ed ininterrotto ultraventennale.
Per gli immobili acquistati in forza di entrambi i succitati atti non vi è, perciò, prova che i dati causa avessero, a loro volta, acquistato direttamente o indirettamente da
[...]
, alla cui morte si costituiva la comunione ereditaria in capo a , CP_3 CP_2
da un lato, e , remoto dante causa degli odierni appellati, dall'altro. Persona_9
In conclusione deve essere confermata la statuizione di integrale rigetto dei capi di domanda attorea di primo grado, ivi inclusa quella risarcitoria consequenziale alla violazione dei diritti (di comproprietà o in subordine di servitù di passaggio) di cui è stata infondatamente assunta la titolarità.
2.4 Procedendo allo scrutinio dell'appello incidentale, è fondata la censura mossa avverso la statuizione impugnata nella parte in cui è stato respinto il capo di domanda riconvenzionale teso alla tutela ripristinatoria del diritto di comproprietà sulla scala che si diparte dalla corte comune, leso dalla chiusura con un cancello munito di serratura elettrica marca Yale, la cui chiave è in possesso del solo . Parte_1
Dall'indagine peritale espletata in primo grado è emerso che la scala insiste sulla corte comune, aggraffata alla p.lla 474 del foglio di mappa n. 9, ed è identificata in catasto al foglio 9 p.lla 474 sub 4.
Dalla insistenza su suolo di proprietà comune discende la natura comune, per accessione, del manufatto su di esso realizzato, circostanza in sé accertata dal primo giudice, il quale ha, tuttavia, ritenuto idonea a paralizzare la tutela dominicale invocata dagli attori in riconvenzionale l'eccezione di “prescrizione acquisitiva” sollevata da . Parte_1
Sennonché siffatta eccezione, come fondatamente obiettato dagli appellanti incidentali, laddove si ritenesse tecnicamente formulata nelle difese con cui ha Parte_1
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostenuto la risalenza ad oltre cinquanta anni addietro della costruzione della scala e della sua chiusura, non è tempestiva, per non essere stata sollevata entro la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., che segna il termine preclusivo per la formulazione di eccezioni in senso stretto, rimesse alla disponibilità della parte, che, come nella specie, siano conseguenza della domanda riconvenzionale avanzata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
D siffatta eccezione non si rinviene traccia nel verbale di prima udienza dell'1.7.2011, in cui il procuratore dell'attore si limitava ad impugnare l'avversa comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto anche della domanda riconvenzionale ivi formulata, e si riportava alle conclusioni del proprio atto introduttivo, instando per l'assegnazione dei termini ex art. 183
VI comma c.p.c.
Appurata la tardività dell'eccezione cui è stata assegnata idonea efficacia estintiva del fatto costitutivo addotto dagli attori in riconvenzionale, rimane il dato per cui , Parte_1 apponendo all'inizio della scala un cancello munito di serratura senza consegnare le relative chiavi agli altri comunisti, ha precluso a questi ultimi l'accesso al bene comune, impedendone il pari utilizzo e cosi esorbitando dai limiti di cui all'art. 1102 c.c., secondo cui l'uso, sia pur più intenso della cosa comune, non può tradursi nel privare gli altri comproprietari del diritto di ritrarre pari utilità dal bene n comunione.
In riforma in parte qua della statuizione impugnata deve essere, pertanto, accolto il capo di domanda riconvenzionale in oggetto e, per l'effetto, deve essere condannato Parte_1
a consegnare alle controparti copia della chiave di apertura del cancello apposto sulla scala che si diparte dalla corte comune, rimedio idoneo al ripristino della sfera giuridica dei comproprietari pregiudicati dalla interdizione alla scala medesima.
2.5 Devono, essere, invece disattese le censure avverso il rigetto degli altri capi di domanda riconvenzionale relativi all'illegittima apertura di vedute nel fabbricato di . Parte_1
Dalla CTU espletata è emerso che nel muro perimetrale del fabbricato di proprietà dell'odierno appellante principale vi è un'apertura raffigurata nelle foto nn. 16, 22 e 30 allegate all'elaborato peritale, dalle dimensioni di mq 0,93x0,77 e la soglia del cui infisso si trova a mt. 1,83 dal pavimento dell'appartamento di;
il vano è ubicato in Parte_1 una stanza da letto dell'appartamento ed è in alluminio di colore bianco a due ante che si aprono verso l'interno.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In forza delle obiettive caratteristiche di detta apertura il CTU ha condivisibilmente qualificato la stessa come luce irregolare perché, tra l'altro, priva all'esterno di grata di ferro e non come veduta, escludendo la sussistenza di un comodo e sicuro affaccio, necessario ad integrare la relativa nozione.
Ad analoga conclusione il CTU è pervenuto relativamente al porticato, ripreso nelle foto 16,
18, 22 e 30 allegate alla relazione peritale, delimitato sul lato sud da un muretto alto cm 40 e largo cm 30, escludendo che il muretto, per la sua altezza dal suolo, possa fungere da sicuro e comodo parapetto da cui esercitare la prospectio sulla proprietà finitima degli appellati.
Tali considerazioni non sono state specificamente confutate dagli appellanti incidentali, i quali insistono, tuttavia, nella eliminazione degli abusi denunziati.
Sennonché, quanto al primo aspetto, si rammenta che, in tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come "luci". Diversi sono infatti, i presupposti per l'una e l'altra disciplina, riguardando l'art. 905 cod. civ. le aperture che consentono di "inspicere"
e di "prospicere", cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, ed invece gli artt.
901 e 902 cod. civ. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria;
così come diversi sono i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze dettate dall'art. 905 cod. civ. può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione
(ex plurimis Cass 2558/2009).
In applicazione di tale principio non può, dunque, essere disposta la regolarizzazione della luce aperta nel muro perimetrale di fabbrica di , in quanto domanda nuova Parte_1 rispetto a quella originariamente proposta dagli attori in riconvenzionale di chiusura della veduta aperta a distanza illegale.
Quanto, infine, al porticato, esclusa la praticabilità dallo stesso di una veduta, residua il profilo della possibilità di un accesso nella proprietà degli appellati e, tuttavia, in parte qua non si ravvisa la violazione di alcuna norma che connoti l'intrinseca situazione dei luoghi come illegittima ai fini della concessione della tutela ripristinatoria richiesta.
2.6 Va, infine, respinta la censura sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In relazione alla privazione del passaggio attraverso la scala di cui è stato interdetto l'accesso, fermo che il danno non può consistere in re ipsa nell'evento in sé della estromissione dal pari utilizzo del bene comune, è mancata la specifica allegazione delle conseguenze della perdita di godimento, su cui fondare, sia pure in via presuntiva,
l'accertamento di un pregiudizio ristorabile.
Per altro verso gli appellanti incidentali hanno insistito nel risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'illegittima violazione perpetrata con l'episodio del 19.8.2007 di introduzione forzosa di nella loro proprietà, mediante rottura della chiusura Parte_1 del cancello di ingresso sul viottolo di cui è causa, danni da quantificarsi in € 10.000,00 ovvero nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
Sul punto, in disparte la considerazione che l'illecito denunziato non è stato oggetto di autonomo accertamento nel presente giudizio, avendone le parti disputato nell'ambito del procedimento interdittale instaurato ex art. 703 c.p.c. per il lamentato spoglio perpetrato da
, cui non ha fatto seguito il cd. merito possessorio, si rileva, in via Parte_1
assorbente, che non è stata fornita alcuna prova nell'an dei danni di cui gli appellanti incidentali pretendono il ristoro, cui non può supplire il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., che, come è noto, è applicabile soltanto per la liquidazione nel quantum di un danno certo nell'esistenza e di cui sia impossibile determinare il concreto ammontare.
L'introduzione forzosa, ove effettivamente avvenuta, avrebbe, infatti, riguardato un tratto di strada che, per deduzione degli stessi appellati, è scarsamente frequentato perché irto e delimitato da un costone franoso, con conseguente difficoltà ad inferirne, anche solo in via presuntiva, una concreta lesione delle facoltà dominicali sullo stesso suscettibili di estrinsecazione. Una posta risarcitoria poteva essere, invece, costituita dalla spesa necessaria per il ripristino della serratura del cancello, ma sul punto alcuna prova è stata fornita dagli appellati medesimi.
2.7 Va, infine, respinta la richiesta degli appellanti incidentali di condanna di controparte per lite temeraria.
Come è ormai pacifico, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010). L'art. 96 c.p.c. si pone, invero, in rapporto di specialità
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispetto all'art. 2043 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie.
Sotto il profilo soggettivo detta responsabilità postula una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, poiché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570).
Vengono in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376); la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass., 18 novembre 2014, n. 24546), ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., 26 marzo 2013, n. 7620).
Nella specie tali presupposti non sussistono, posto che la domanda principale ha richiesto una indagine sui titoli di provenienza e, seppur risultata all'esito del giudizio infondata, non appare connotata da una manifesta arbitrarietà, tale da integrare un abuso dello strumento processuale.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella specie, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda attorea principale e dell'accoglimento parziale di quella riconvenzionale, le spese del doppio grado seguono la soccombenza di . Parte_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, discostandosi dai parametri medi tenuto conto dell'attività processuale e difensiva concretamente implicata dalla trattazione delle relative questioni.
Sul punto, va precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 15 c.p.c.
a norma del quale il valore delle cause relative alla proprietà, anche ai fini della liquidazione dei compensi del difensore, è dato dal reddito dominicale del terreno e/o dalla rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda moltiplicato per duecento.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, gli elementi su cui fondare il giudizio di valore ex actis devono risultare precostituiti e disponibili fin dall'inizio del processo, essendo, invece, irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, ivi incluse le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30081 del 19/11/2019).
Nella specie, siffatti elementi precostituiti sussistono unicamente per la determinazione del valore della domanda principale, da rapportare al valore della rendita catastale (moltiplicato per 200) delle particelle 1001 e 1003, di cui si è invocata in via principale la comproprietà, risultanti dalle denunce di successione prodotte sin dalla costituzione in giudizio dai convenuti. Essi mancano, invece, per la domanda riconvenzionale parzialmente accolta con riferimento alla scala (distinta con la p.lla 474 sub 4), la cui rendita catastale è riportata nella visura acquisita soltanto in corso di causa con gli allegati alla CTU, ove, peraltro, essa risulta accorpata a quella delle altre particelle 871 sub 4 e 960 sub 1.
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La situazione riscontrata rende, pertanto, la domanda riconvenzionale di valore indeterminabile e di ciò deve tenersi conto nella individuazione dello scaglione cui parametrare i compensi professionali, alla luce del principio secondo cui la domanda riconvenzionale, sebbene non si cumuli con la domanda principale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, comporta, se di valore eccedente a quest'ultima, l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass.
6481/2021; 14691/2015).
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, poiché l'apporto fornito dall'indagine peritale ha confermato solo parzialmente la fondatezza degli assunti degli attori in riconvenzionale, si ritiene equo porre ripartire definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella rispettiva misura del 50%.
4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Sezione Distaccata di Ischia n. 6132/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
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2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 1) della statuizione impugnata, condanna a consegnare agli Parte_1 odierni appellati copia della chiave di apertura del cancello apposto sulla scala che si diparte dalla corte comune;
3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e , in solido tra loro,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 4.000,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 91,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Di Maio dichiaratosene antistatario;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di per la metà e degli Parte_1
appellati in solido tra loro per il restante ½;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata;
6) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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