Articolo 3 della Legge 24 ottobre 1980, n. 743
Articolo 2
Versione
27 novembre 1980
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 novembre 1980