Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5152 del 2024, proposto da
IN VE, OL AB, AR IO e ST D’ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio 7;
contro
Comune di Sant’Angelo Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, 40;
nei confronti
ND AT, FI AT, AN EO e DR UR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione prot 4/17 del 19.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, della delibera di Annullamento in autotutela prot 1641 del 12.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Angelo Romano;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. UI OA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il provvedimento del Comune resistente, da quest’ultimo depositato in data 22 dicembre 2025, nel quale si legge: “ dispone l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990: - dell’Ordinanza dell’Area Tecnica n. 4 del 19 febbraio 2024 numero del Registro Generale 17; - del provvedimento dispositivo protocollo n. 1641 del 12 febbraio 2024 relativo alla nota protocollo n. 6932 del 10 luglio 2023 ”;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, nonché di quanto stabilito, in punto di spese, da precedenti pronunce della Sezione aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 5 febbraio 2025, n. 2702 e Id., 23 dicembre 2025, n. 23607);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI OA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI OA RA | LL NG |
IL SEGRETARIO