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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 14307/2024, promosso da:
nata il [...] in [...], Parte_1
C.U.I. con il patrocinio dell'Abogado Vincenzo Domenico Patera,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per la sola ricorrente: “... All'Ecc.mo Tribunale di Bologna affinché voglia fissare
l'udienza avanti a sé e concedere un'audizione della ricorrente per sentire e accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato riconoscendone i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione delle motivazioni su esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.9.2024, dal Questore della Provincia di Bologna, notificato il 26.9.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 13.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato, invece, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la stabile convivenza con il proprio compagno, cittadino italiano.
1.3. In data 4 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.All'udienza del 26 novembre 2025 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, la ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: per il momento non lavoro, ho soltanto alcune proposte, due proposte scritte per lavoro di addetta alle pulizie o badante a Milano perché il mio fidanzato vorrebbe in futuro trasferirsi lì per lavoro. Si dà atto che la ricorrente esibisce due proposte lavorative scritte, l'una datata 2.12.2024, l'altra datata 26.9.2024. ADR: si, lo so che queste proposte risalgono all'anno scorso ma sono ancora valide, posso dire che il signore che mi ha rilasciato la seconda proposta ha provato anche ad assumermi regolarmente tramite il portale dell'INPS come lavoratrice domestica ma la domanda si è bloccata per la mancanza del mio codice fiscale che doveva essere inserito nel modulo appunto. L'avv. Patera dichiara che provvederà a depositare le due proposte di assunzione lavorativa entro il termine assegnato dal giudice delegante.
ADR: mi è stata restituito il cedolino della ricevuta della domanda di protezione speciale dalla
Questura di Bologna ma senza l'indicazione del codice fiscale che non mi è stato rilasciato neppure dall'Agenzia delle Entrate di Bologna che me lo fornirà solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno definitivo. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho fatto corsi di formazione;
la lingua italiana l'ho imparata da sola e grazie anche al mio fidanzato che è cittadino italiano. Lui si chiama
da circa due anni e mezzo abitiamo insieme nella sua casa di famiglia dove vivono Persona_1 anche i suoi genitori. Quando sono arrivata in Italia inizialmente sono andata a stare a Milano, a casa di mio fratello che aveva da poco avuto una bimba e l'ho aiutato e poi a casa di mia sorella sempre a Milano. Loro hanno regolari permessi di soggiorno, mai sorella ha fatto anche il ricongiungimento con sua figlia. ADR: non ho dato i documenti di mia sorella e di mio fratello all'avvocato qui presente perché mia sorella è testimone di Geova e non ha gradito la convivenza con il mio fidanzato. In questi casi ci si dovrebbe sposare, mio fratello si è allontanato pure lui da me dopo il mio trasferimento qui a Bologna. Posso dire che mio fratello lavora come addetto alle pulizie, mia sorella e suo marito hanno invece ha una piccola impresa sempre nel settore delle pulizie nei palazzi. ADR: no, mio fratello e mia sorella non mi hanno aiutato a regolarizzare il mio soggiorno qui in Italia. Mia sorella mi diceva che la sua era una piccola impresa. Da circa un anno e mezzo non ho più contatti con mio fratello, con mia sorella ogni ci scriviamo alcuni messaggi per sapere come stiamo. Io, poi, non ho mai raccontato loro quello che mio fratello che vive in America mi ha fatto, come ho riferito nella precedente udienza. ADR: ho conosciuto il mio attuale fidanzato tramite
i sociale, tramite Instagram in particolare, abbiamo iniziato a chattare e poi io mi sono trasferita qui
a Bologna da lui nel 2023. ADR: io sono entrata in Italia verso la fine del 2019 in aereo, dopo aver fatto scalo all'aeroporto di Madrid. ADR: nel mio paese ho frequentato la scuola fino al conseguimento del diploma. ADR: il viaggio in aereo me lo ha pagato mio fratello, quello che vive a
Milano, perché gli servivo come baby-sitter pèer4chè da poco aveva avuto una bimba;
poi, l'altro mio fratello stava per rientrare dall'America ed io ho approfittato e sono partita. ADR: non ho mai lavorato in maniera regolare in Italia, preciso che a Milano ho lavorato in nero come baby-sitter, avevo necessità per le mie cose di avere un po' di soldi;
mentre qui a Bologna non ho mai lavorato neppure in nero perché mi chiedono se ho i documenti di soggiorno. Ora ci pensa il mio fidanzato, lui mi aiuta economicamente perché lavora come magazziniere in un'agenzia funebre. Io, poi, cerco di rendermi utile in casa, aiuto nelle faccende domestiche anche perché di recente a sua madre è stato diagnosticato un tumore al seno. ADR: nel mio paese, El Salvador, vivono ancora i miei genitori e due sorelle e i miei nipoti. Sono in contatto telefonico con tutti loro. ADR: quel mio fratello di cui ho parlato nella precedente udienza, stava tornando nel paese proprio nel 2019, perciò io sono partita,
e lui è rimasto lì fino al 2024, poi è tornato in America e tuttora vive lì anche se al momento la questione dell'immigrazione negli USA è problematica. L'abogado Patera rappresenta che al momento non si è ancora proceduto con la presentazione della domanda di protezione internazionale.
ADR: ho detto tutto, anche se vorrei aggiungere che senza documenti io e il mio fidanzato facciamo fatica a realizzare i nostri programmi come quello di sposarci e di andare a vivere per conto nostro”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP si è riservato IL FASCICOLO CAUTELARE SU
ANCORA APERTO e, successivamente, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c..
Nelle note conclusive il solo difensore della ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 6.3.2023, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 2 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). A tal proposito, le violenze subite dal fratello sono state solo accennate dalla ricorrente in sede cautelare e, nonostante le sollecitazioni ricevute in quella sede dal giudice, la stessa ha dichiarato, a mezzo del suo difensore, all'udienza del 26.11.2025 di non aver ancora provveduto a presentare domanda di protezione internazionale presso i competenti uffici amministrativi né di volervi provvedere nell'immediatezza.
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n.
130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n.
21240).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio un percorso di integrazione essenzialmente fondato sulla convivenza con il proprio compagno cittadino italiano.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, la ricorrente, immune da pregiudizi penali, giunta in Italia nel 2019, convive, infatti, con il proprio compagno, cittadino italiano, come da documentazione in atti presso l'abitazione del padre di quest'ultimo; compagno che provvede, altresì, al suo mantenimento grazie all'attività lavorativa dallo stesso svolta. La ricorrente non ha mai svolto alcuna regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, ma ha allegato di aver ricevuto alcune proposte di assunzione. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, tuttavia, non si può sostenere che dal mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia disoccupato.
La ricorrente, ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere in maniera discreta la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete
(v. verbale d'udienza).
Non si può non osservare, poi, come nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, per le relazioni affettive, amicali, e familiari nei rapporti inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici, con i familiari rimasti nel paese d'origine. E ciò aldilà della presenza del fratello e della sorella sul territorio e dell'assenza, medio tempore verificatasi, di un significativo legame con gli stessi (v. verbale udienza del 26.11.25)
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro
Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato
(cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 19.12.25
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 14307/2024, promosso da:
nata il [...] in [...], Parte_1
C.U.I. con il patrocinio dell'Abogado Vincenzo Domenico Patera,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per la sola ricorrente: “... All'Ecc.mo Tribunale di Bologna affinché voglia fissare
l'udienza avanti a sé e concedere un'audizione della ricorrente per sentire e accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE: Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato riconoscendone i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione delle motivazioni su esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 15 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.9.2024, dal Questore della Provincia di Bologna, notificato il 26.9.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 13.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato, invece, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la stabile convivenza con il proprio compagno, cittadino italiano.
1.3. In data 4 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.All'udienza del 26 novembre 2025 dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, la ricorrente ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: per il momento non lavoro, ho soltanto alcune proposte, due proposte scritte per lavoro di addetta alle pulizie o badante a Milano perché il mio fidanzato vorrebbe in futuro trasferirsi lì per lavoro. Si dà atto che la ricorrente esibisce due proposte lavorative scritte, l'una datata 2.12.2024, l'altra datata 26.9.2024. ADR: si, lo so che queste proposte risalgono all'anno scorso ma sono ancora valide, posso dire che il signore che mi ha rilasciato la seconda proposta ha provato anche ad assumermi regolarmente tramite il portale dell'INPS come lavoratrice domestica ma la domanda si è bloccata per la mancanza del mio codice fiscale che doveva essere inserito nel modulo appunto. L'avv. Patera dichiara che provvederà a depositare le due proposte di assunzione lavorativa entro il termine assegnato dal giudice delegante.
ADR: mi è stata restituito il cedolino della ricevuta della domanda di protezione speciale dalla
Questura di Bologna ma senza l'indicazione del codice fiscale che non mi è stato rilasciato neppure dall'Agenzia delle Entrate di Bologna che me lo fornirà solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno definitivo. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho fatto corsi di formazione;
la lingua italiana l'ho imparata da sola e grazie anche al mio fidanzato che è cittadino italiano. Lui si chiama
da circa due anni e mezzo abitiamo insieme nella sua casa di famiglia dove vivono Persona_1 anche i suoi genitori. Quando sono arrivata in Italia inizialmente sono andata a stare a Milano, a casa di mio fratello che aveva da poco avuto una bimba e l'ho aiutato e poi a casa di mia sorella sempre a Milano. Loro hanno regolari permessi di soggiorno, mai sorella ha fatto anche il ricongiungimento con sua figlia. ADR: non ho dato i documenti di mia sorella e di mio fratello all'avvocato qui presente perché mia sorella è testimone di Geova e non ha gradito la convivenza con il mio fidanzato. In questi casi ci si dovrebbe sposare, mio fratello si è allontanato pure lui da me dopo il mio trasferimento qui a Bologna. Posso dire che mio fratello lavora come addetto alle pulizie, mia sorella e suo marito hanno invece ha una piccola impresa sempre nel settore delle pulizie nei palazzi. ADR: no, mio fratello e mia sorella non mi hanno aiutato a regolarizzare il mio soggiorno qui in Italia. Mia sorella mi diceva che la sua era una piccola impresa. Da circa un anno e mezzo non ho più contatti con mio fratello, con mia sorella ogni ci scriviamo alcuni messaggi per sapere come stiamo. Io, poi, non ho mai raccontato loro quello che mio fratello che vive in America mi ha fatto, come ho riferito nella precedente udienza. ADR: ho conosciuto il mio attuale fidanzato tramite
i sociale, tramite Instagram in particolare, abbiamo iniziato a chattare e poi io mi sono trasferita qui
a Bologna da lui nel 2023. ADR: io sono entrata in Italia verso la fine del 2019 in aereo, dopo aver fatto scalo all'aeroporto di Madrid. ADR: nel mio paese ho frequentato la scuola fino al conseguimento del diploma. ADR: il viaggio in aereo me lo ha pagato mio fratello, quello che vive a
Milano, perché gli servivo come baby-sitter pèer4chè da poco aveva avuto una bimba;
poi, l'altro mio fratello stava per rientrare dall'America ed io ho approfittato e sono partita. ADR: non ho mai lavorato in maniera regolare in Italia, preciso che a Milano ho lavorato in nero come baby-sitter, avevo necessità per le mie cose di avere un po' di soldi;
mentre qui a Bologna non ho mai lavorato neppure in nero perché mi chiedono se ho i documenti di soggiorno. Ora ci pensa il mio fidanzato, lui mi aiuta economicamente perché lavora come magazziniere in un'agenzia funebre. Io, poi, cerco di rendermi utile in casa, aiuto nelle faccende domestiche anche perché di recente a sua madre è stato diagnosticato un tumore al seno. ADR: nel mio paese, El Salvador, vivono ancora i miei genitori e due sorelle e i miei nipoti. Sono in contatto telefonico con tutti loro. ADR: quel mio fratello di cui ho parlato nella precedente udienza, stava tornando nel paese proprio nel 2019, perciò io sono partita,
e lui è rimasto lì fino al 2024, poi è tornato in America e tuttora vive lì anche se al momento la questione dell'immigrazione negli USA è problematica. L'abogado Patera rappresenta che al momento non si è ancora proceduto con la presentazione della domanda di protezione internazionale.
ADR: ho detto tutto, anche se vorrei aggiungere che senza documenti io e il mio fidanzato facciamo fatica a realizzare i nostri programmi come quello di sposarci e di andare a vivere per conto nostro”.
1.6. Alla medesima udienza, il GOP si è riservato IL FASCICOLO CAUTELARE SU
ANCORA APERTO e, successivamente, ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c..
Nelle note conclusive il solo difensore della ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 6.3.2023, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 2 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). A tal proposito, le violenze subite dal fratello sono state solo accennate dalla ricorrente in sede cautelare e, nonostante le sollecitazioni ricevute in quella sede dal giudice, la stessa ha dichiarato, a mezzo del suo difensore, all'udienza del 26.11.2025 di non aver ancora provveduto a presentare domanda di protezione internazionale presso i competenti uffici amministrativi né di volervi provvedere nell'immediatezza.
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n.
130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n.
21240).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del
Collegio un percorso di integrazione essenzialmente fondato sulla convivenza con il proprio compagno cittadino italiano.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, la ricorrente, immune da pregiudizi penali, giunta in Italia nel 2019, convive, infatti, con il proprio compagno, cittadino italiano, come da documentazione in atti presso l'abitazione del padre di quest'ultimo; compagno che provvede, altresì, al suo mantenimento grazie all'attività lavorativa dallo stesso svolta. La ricorrente non ha mai svolto alcuna regolare attività lavorativa sul territorio nazionale, ma ha allegato di aver ricevuto alcune proposte di assunzione. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, tuttavia, non si può sostenere che dal mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia disoccupato.
La ricorrente, ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere in maniera discreta la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete
(v. verbale d'udienza).
Non si può non osservare, poi, come nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, per le relazioni affettive, amicali, e familiari nei rapporti inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e i rapporti, per lo più telefonici, con i familiari rimasti nel paese d'origine. E ciò aldilà della presenza del fratello e della sorella sul territorio e dell'assenza, medio tempore verificatasi, di un significativo legame con gli stessi (v. verbale udienza del 26.11.25)
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro
Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato
(cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 19.12.25
Il Presidente