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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
IL GIUDICE, OL FA,
all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8160/2025, promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MANCUSI Parte_1
GI MA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da procura in atti;
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
l'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71
condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Roma, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni
1 previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, l' CP_1 si costituiva in giudizio eccependone la fondatezza.
Esclusa la necessità di disporre C.T.U. medico-legale, la causa è stata decisa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, all'esito del deposito di note scritte sostitutive di udienza, mediante la presente sentenza.
In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, puntualmente sollevata da parte convenuta, va osservato che parte ricorrente non ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P., essendosi limitata a contestare in toto l'elaborato peritale deducendo, in sintesi, che “Il CTU pur applicando le tabelle ministeriali, ha attribuito percentuali di invalidità che non corrispondono al grado di effettiva incidenza in termini di complessiva invalidità” […],laddove invece risulta compiutamente esplicata dal ctu l'attribuzione delle percentuali di invalidità con specifico riferimento alle voci individuate dalle tabelle ministeriali.
La medesima parte ricorrente poi, pur eccependo che “La conclusione del CTU risulta contradditoria”; non ha in alcun modo motivato la pur censurata contraddittorietà atteso che sembrerebbe dedurre la contraddittorietà da una strigata motivazione (“infatti, il consulente, pur accertando che la ricorrente è affetta da “disturbo specifico dell'apprendimento su base linguistica all'interno un Funzionamento Intellettivo a limite”, ha concluso stringatamente per l'insussistenza dello status di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92)” seppur la patologia di cui è affetta la ricorrente sia stata correttamente individuata dalla CTU e non contestata in alcun modo dalla parte, si osserva per altro verso che la contraddittorietà è qualcosa di diverso dalla stringatezza e che alla stessa non è assimilabile, pertanto detta censura non può essere accolta apparendo priva di pregio proprio per il modo in cui risulta formulata, e che per altro verso va invece evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le conclusioni del ctu non risultano in alcun modo “stringate” ma dettagliate e ben argomentate.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al primo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
2 In difetto di tale specificazione, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile.
Considerato che
la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23/07/2025
IL GIUDICE
OL FA
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