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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 19151/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1 dell'Avv. DE MARTINIS SANDRO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore; CP_1
- convenuto -
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
- aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88;
- era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
- si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
- aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
- contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di
A.T.P.;
tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, l' non CP_1 si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
Nel merito, il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia la carenza di necessità continua di assistenza, vista la sussistente capacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative come chiarito da Cass. 1993 n.4664).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
La peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione delle spese processuali.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 11/03/2025
IL GIUDICE
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 19151/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Parte_1 dell'Avv. DE MARTINIS SANDRO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore; CP_1
- convenuto -
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
- aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88;
- era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
- si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
- aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
- contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di
A.T.P.;
tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, l' non CP_1 si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
Nel merito, il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia la carenza di necessità continua di assistenza, vista la sussistente capacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative come chiarito da Cass. 1993 n.4664).
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
La peculiarità della vicenda sottesa impone la compensazione delle spese processuali.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 11/03/2025
IL GIUDICE
P. Farina