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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO IG
N. R.G. 2466/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2466/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. MARANGONI Parte_1 C.F._1
NA IA TA, e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia Corso Mazzini, n. 12;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. LAZZE' Parte_2 C.F._2
MO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale Necchi 4/e;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Giffone, in data 11/08/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 4, dell'anno 2011;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2)la casa coniugale, sita in San Genesio ed Uniti, via Togliatti 6, di proprietà esclusiva della moglie, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla IG ove la stessa vivrà con i Parte_2
figli. Il marito si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 1 Parte_1 settembre 2025 asportando tutti i propri effetti personali;
entro il medesimo termine, il marito lascerà libero il rustico presente nel giardino/terreno della casa coniugale e Parte_1
consegnerà le relative chiavi alla IG . La IG autorizza il Signor Parte_2 Parte_2 ad occupare il garage presente nel giardino /terreno della casa coniugale sino al 31 Parte_1 dicembre 2025; entro e non oltre tale data il Signor lascerà il box e consegnerà le Parte_1
chiavi alla IG . Il Signor per l'occupazione del box, si obbliga a Parte_2 Parte_1
corrispondere alla IG la somma di € 100,00 mensili a decorrere dal 1 Parte_2
settembre 2025 sino a dicembre 2025. Il suddetto importo mensile di € 100,00 dovrà essere corrisposto in via anticipata alla IG entro il primo giorno di ogni mese;
Parte_2
Per_ Pe 3)I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre anche ai fini anagrafici;
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi;
4)il padre vedrà e terrà con sé i figli, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal venerdì , dall'uscita dal lavoro del padre, sino alla domenica sera ore 21.00; un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì) dall'uscita dal lavoro del padre sino alle 21.00; un giorno infrasettimanale (mercoledì o giovedì) dall'uscita dal lavoro del padre sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Il padre, nei giorni che ha con sé i figli, dovrà curare che gli stessi eseguano i compiti e curare la loro igiene personale, facendogli fare la doccia prima di riportarli a casa dalla madre alle h. 21.00.
In caso impossibilità dei genitori o qualora uno dei ricorrenti dovesse accedere ad un occupazione lavorativa nei periodi di sua spettanza, le parti si impegnano a dare priorità all'altro genitore e, in via gradata, alla nonna . Per_3
I genitori trascorreranno con i figli le vacanze natalizie ad anni alterni il primo periodo dal 23 dicembre ore 18.00 al 30 dicembre ore 15.00 oppure il secondo periodo dal 30 dicembre ore
15.00 al 06 gennaio ore 18.00, iniziando per l'anno 2025 con la madre. Il genitore che non avrà con sé i figli il 25 dicembre potrà tenerli con sé il pomeriggio del 24 dicembre e riaccompagnarli dall'altro genitore dopo cena;
fermo quanto sopra, i coniugi potranno eventualmente accordarsi anche per organizzare l'apertura dei doni la mattina del 25 dicembre come consuetudine;
Pag. 2 di 5 I genitori trascorreranno con i figli le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni (Pasqua
2026 con il padre);
Nel periodo di chiusura estiva delle scuole, e specificatamente dal mese di luglio, la madre porterà con sé i minori a Giffone in Calabria, dove vivono anche i nonni paterni, e il padre potrà tenere con sé i bambini con il medesimo schema di cui sopra, salvo differenti accordi tra i genitori.
In ogni caso nel periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni , da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli favorendo, in ogni caso, sempre contatti telefonici tra i minori ed il genitore temporaneamente non collocatario;
5)il padre, per concorrere al mantenimento dei due figli minori, corrisponderà alla madre, sul conto corrente di quest'ultima (Iban [...]) la somma mensile di €
420,00 (quattrocentoventi/00), a decorrere dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione a decorrere dall'anno successivo il deposito del Ricorso indice giugno 2025). Il marito autorizza e i coniugi concordano che l'assegno unico e Parte_1
familiare venga corrisposto esclusivamente in favore della IG . Parte_2
6)I genitori concorreranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie
- come da Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/2016 - che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
7)il mutuo della casa coniugale, contratto esclusivamente dalla IG , resterà a Parte_2 suo esclusivo carico;
8)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e qualsivoglia reciproca voce di debito - credito e si danno reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori.
9)Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del suo difensore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
Pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Giffone il 11/08/2011, (atto n.4, Parte_2
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 18/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO IG
N. R.G. 2466/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2466/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. MARANGONI Parte_1 C.F._1
NA IA TA, e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia Corso Mazzini, n. 12;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. LAZZE' Parte_2 C.F._2
MO e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale Necchi 4/e;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Giffone, in data 11/08/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 4, dell'anno 2011;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2)la casa coniugale, sita in San Genesio ed Uniti, via Togliatti 6, di proprietà esclusiva della moglie, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla IG ove la stessa vivrà con i Parte_2
figli. Il marito si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 1 Parte_1 settembre 2025 asportando tutti i propri effetti personali;
entro il medesimo termine, il marito lascerà libero il rustico presente nel giardino/terreno della casa coniugale e Parte_1
consegnerà le relative chiavi alla IG . La IG autorizza il Signor Parte_2 Parte_2 ad occupare il garage presente nel giardino /terreno della casa coniugale sino al 31 Parte_1 dicembre 2025; entro e non oltre tale data il Signor lascerà il box e consegnerà le Parte_1
chiavi alla IG . Il Signor per l'occupazione del box, si obbliga a Parte_2 Parte_1
corrispondere alla IG la somma di € 100,00 mensili a decorrere dal 1 Parte_2
settembre 2025 sino a dicembre 2025. Il suddetto importo mensile di € 100,00 dovrà essere corrisposto in via anticipata alla IG entro il primo giorno di ogni mese;
Parte_2
Per_ Pe 3)I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre anche ai fini anagrafici;
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi;
4)il padre vedrà e terrà con sé i figli, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal venerdì , dall'uscita dal lavoro del padre, sino alla domenica sera ore 21.00; un giorno infrasettimanale (martedì o mercoledì) dall'uscita dal lavoro del padre sino alle 21.00; un giorno infrasettimanale (mercoledì o giovedì) dall'uscita dal lavoro del padre sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Il padre, nei giorni che ha con sé i figli, dovrà curare che gli stessi eseguano i compiti e curare la loro igiene personale, facendogli fare la doccia prima di riportarli a casa dalla madre alle h. 21.00.
In caso impossibilità dei genitori o qualora uno dei ricorrenti dovesse accedere ad un occupazione lavorativa nei periodi di sua spettanza, le parti si impegnano a dare priorità all'altro genitore e, in via gradata, alla nonna . Per_3
I genitori trascorreranno con i figli le vacanze natalizie ad anni alterni il primo periodo dal 23 dicembre ore 18.00 al 30 dicembre ore 15.00 oppure il secondo periodo dal 30 dicembre ore
15.00 al 06 gennaio ore 18.00, iniziando per l'anno 2025 con la madre. Il genitore che non avrà con sé i figli il 25 dicembre potrà tenerli con sé il pomeriggio del 24 dicembre e riaccompagnarli dall'altro genitore dopo cena;
fermo quanto sopra, i coniugi potranno eventualmente accordarsi anche per organizzare l'apertura dei doni la mattina del 25 dicembre come consuetudine;
Pag. 2 di 5 I genitori trascorreranno con i figli le vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni (Pasqua
2026 con il padre);
Nel periodo di chiusura estiva delle scuole, e specificatamente dal mese di luglio, la madre porterà con sé i minori a Giffone in Calabria, dove vivono anche i nonni paterni, e il padre potrà tenere con sé i bambini con il medesimo schema di cui sopra, salvo differenti accordi tra i genitori.
In ogni caso nel periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni , da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con i figli favorendo, in ogni caso, sempre contatti telefonici tra i minori ed il genitore temporaneamente non collocatario;
5)il padre, per concorrere al mantenimento dei due figli minori, corrisponderà alla madre, sul conto corrente di quest'ultima (Iban [...]) la somma mensile di €
420,00 (quattrocentoventi/00), a decorrere dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione a decorrere dall'anno successivo il deposito del Ricorso indice giugno 2025). Il marito autorizza e i coniugi concordano che l'assegno unico e Parte_1
familiare venga corrisposto esclusivamente in favore della IG . Parte_2
6)I genitori concorreranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie
- come da Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/2016 - che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
7)il mutuo della casa coniugale, contratto esclusivamente dalla IG , resterà a Parte_2 suo esclusivo carico;
8)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e qualsivoglia reciproca voce di debito - credito e si danno reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità per l'espatrio anche con riferimento ai figli minori.
9)Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del suo difensore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
Pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Giffone il 11/08/2011, (atto n.4, Parte_2
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 18/11/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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