Art. 2.
Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519 , sono cosi' sostituite:
"a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario".
Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519 , sono cosi' sostituite:
"a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario".