Articolo 2 della Legge 23 novembre 1966, n. 1035
Articolo 1
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22 dicembre 1966
Art. 2.
Le lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519 , sono cosi' sostituite:
"a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario".

Entrata in vigore il 22 dicembre 1966