Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 ottobre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 29479 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 21/10/2021), n.29479 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A. – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – rel. Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15478/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro L.M.M.G., …
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- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 5694 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5694 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18128/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; – …
Leggi di più… - 5. Legge stabilità 2013 - Pag. 6Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno. 467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - UI OV RD - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 CO DE ST - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - RO OV NT - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR AN, NI AV, NI NI, NI IA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio …Leggi di più...
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- 2. Trib. Lecce, sentenza 02/07/2024, n. 2181Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.14116/2018 R.G. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 14/6/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da: nata a [...], il [...] e residente a [...] (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Massimiliano Del …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 18/10/2024, n. 6224Provvedimento: Sentenza n. 6224/2024 Depositato il 18/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 01/10/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: BIRRITTERI LUIGI, Presidente MOLINO PIETRO, Relatore BALDI FULVIO, Giudice in data 01/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5649/2021 depositato il 25/11/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente 1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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- art. 20 L.R. Sicilia n. 21/2003·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono apportate le seguenti modificazioni.
All'articolo 12, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all' articolo 2122 del codice civile ; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell' articolo 2125 del codice civile ".
All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: "Per i redditi soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
NOTE
Note all' art. 1 :
- L' art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 reca la disciplina fiscale dei redditi soggetti a tassazione separata.
- Il testo dell'intero art. 13 del D.P.R. n. 597/1973 , e' il seguente:
"Art. 13 (Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata). - Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'art. 12, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11.
Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.
Per i redditi di cui alle lettere a), b) e e) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante. - Art. 2.
L' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Indennita' di fine rapporto. - Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 , il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.
Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione dell' articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovra' essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dihiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all' art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di
previdenza dell'E.N.P.A.S." ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio 1991, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.2 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell' art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829 , cosi' come integrato dalla legge
20 marzo 1980, n. 75 ." - Art. 3.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
"3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2), con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".
Note all' art. 3 :
- L' art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ed indica, nel secondo comma alle lettere a), b) e c), come e' determinata la ritenuta da operare.
- Il testo dell' art. 13 del D.P.R. n. 597/1973 , richiamato nella nuova lettera c) dell'art. 23 del D.P.R.
n. 600/1973 , e' riportato nelle note all'art. 1.
- L' art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la ritenuta sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato ed indica al primo comma, numeri 1), 2) e 3), su quali di essi la ritenuta e' operata. Per chiarezza interpretativa si ritiene opportuno pubblicare il testo dei numeri 1) e 2), mentre per il numero 3) il lettore terra' conto della nuova versione introdotta con la presente legge. Per il riferimento all' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , vedere nelle note all'art. 1:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all' art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento".
- Per il riferimento all' art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto della prima nota all'art. 1; si tenga altresi' conto del nuovo testo della lettera e) introdotto dalla presente legge.
- Per il riferimento all' art. 14 del D.P.R. n. 597/1973 , si tenga conto del nuovo testo introdotto dall'art. 2 della presente legge.