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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 464 / 2023
Il Giudice designato NN TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 464 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA e LUCA ESPOSITO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to SANTIGLI ALBERTO;
Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in Cancelleria in data 1.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente nel livello 2 del Ccnl “Metalmeccanici – Piccola Industria” del periodo di riferimento;
B. accertare e dichiarare acquisito in favore del ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo di cui al livello 3, del Ccnl “Metalmeccanici – Piccola Industria”, a far tempo dal 24/02/2014 ovvero, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa
e ritenuta di giustizia;
C. in forza delle statuizioni di cui ai punti che precedono, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze di retribuzione intercorrenti tra il trattamento goduto in forza dell'inquadramento nel 2° livello del Ccnl “Metalmeccanici –
Piccola Industria” ed il trattamento previsto per il livello 3 del medesimo contratto collettivo, dalla data di decorrenza del superiore inquadramento e nella misura di cui al complessivo trattamento economico del contratto di categoria, oltre rivalutazione ed interessi legali;
D. per effetto dell'accoglimento delle domande si cui ai punti A, B e C che precedono, condannare la società convenuta, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
18.755,69 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
E. condannare in ogni caso la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente;
F. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti”.
A sostegno della propria richiesta, in sintesi esponeva:
- che in data 22.01.2014 veniva assunto alle dipendenze della presso lo Parte_2
stabilimento produttivo sito in Castelliri (Fr) con contratto a tempo determinato ed inquadramento nel 2° livello del Ccnl “Metalmeccanici - Piccola Industria”, poi trasformato, in data 23.07.2014, in contratto a tempo indeterminato;
- che in data 01.01.2025 il rapporto di lavoro veniva ceduto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla odierna convenuta Controparte_1
- di essere stato assegnato, sin dall'assunzione, al reparto galvanica e verniciatura, con mansioni di addetto agli impianti per i trattamenti superficiali di galvanica e di verniciatura, ove provvede alla verniciatura, alla cottura e al controllo di conformità dei pezzi in produzione;
- di essere gerarchicamente subordinato al capo reparto , ricevendo Parte_3
da quest'ultimo le schede di lavoro contenenti tutte le specifiche tecniche necessarie alla verniciatura dei singoli particolari (le dimensioni, gli spessori, il tipo di primer da utilizzare e la tipologia di vernice prevista per il trattamento superficiale);
- di svolgere le seguenti mansioni: individuare il primer da applicare, finalizzato a garantire l'adesione ottimale della vernice sulla superficie del materiale;
selezionare la vernice da utilizzare;
trattare i particolari mediante l'utilizzo di una pistola a spruzzo collegata a un compressore;
collocare i particolari all'interno di un forno per la fase di cottura, secondo le specifiche tecniche fornite;
- che al termine della cottura esegue un controllo di conformità sui pezzi trattati, verificando l'assenza di difetti evidenti (irregolarità nella lavorazione, deformazioni o rotture del particolare) e misurando lo spessore del rivestimento con un calibro (c.d. spessimetro), confrontando i valori rilevati con quelli indicati nella scheda tecnica;
- di apporre un timbro personale e la propria firma sulla scheda di lavorazione nel caso in cui il particolare risulta conforme;
di segnalare al capo reparto – che può disporre la rilavorazione o la spedizione del particolare - un eventuale difetto di conformità;
- che durante i turni di lavoro (06:00-14:00; 14:00-22:00; 12:00-20:00; 08:00-17:00) coordina 2-3 addetti al carico e scarico dei particolari, fornendo loro le necessarie direttive e ricevendo segnalazioni su eventuali anomalie dei prodotti finiti;
- che in data 01.02.2022, veniva inquadrato nel 3° livello del Ccnl applicato, proseguendo le mansioni svolte sin dall'inizio del suo impiego;
- di essere in possesso di specifica esperienza professionale, avendo svolto in precedenza mansioni di addetto all'impianto di verniciatura presso AgustaWestland S.p.A., dante causa di in qualità di dipendente di una ditta appaltatrice del servizio. Parte_4
Tanto premesso in fatto, deducendo la riconducibilità delle espletate mansioni al superiore 3° livello di inquadramento rivendicato a decorrere dal 22.02.2014, rassegnava le riportate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data Controparte_1
23.06.2023, contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e deducendo in particolare che:
- tutti i processi di applicazione dei rivestimenti e di trattamento in forno vengono effettuati sulla base di parametri predeterminati sulle schede di lavorazione e al ricorrente è vietato qualsiasi potere discrezionale di determinare autonomamente tali parametri;
- il “primer” ed il tipo di vernice, utilizzati per i rivestimenti dei particolari, sono indicati nella scheda di lavorazione ed il ricorrente non svolge alcun compito di valutazione discrezionale al riguardo sicché, per l'esecuzione di tale compito, non è richiesta alcuna cognizione teorica;
- la temperatura e tempi di cottura in forno sono predeterminati dai superiori gerarchici del ricorrente e dal reparto ingegneria con conseguente divieto per il ricorrente di effettuare valutazioni e variazione dei parametri indicati nella scheda di lavorazione;
- in merito alla verifica della conformità, il ricorrente effettua un mero controllo visivo del particolare realizzato al fine di verificare l'assenza di eventuali “sbavature” e difetti di realizzazione. Il ricorrente non è munito della discrezionalità per poter decidere la rilavorazione del pezzo;
- lo spessimetro è uno strumento privo di parametri di regolazione e necessario ad una semplice misurazione numerica senza necessità di valutazione discrezionale dei dati dallo stesso riportati;
il controllo avviene sulla base delle caratteristiche tecniche dello specifico particolare indicate nel disegno tecnico e sulla scheda di lavorazione ed attiene ad una semplice attività di riscontro numerico tra quanto indicato e quanto rilevato visivamente e tramite spessimetro;
- l'applicazione di un timbro di controllo sui processi lavorativi è una procedura tipica del settore aeronautico ed assolve alla esigenza di rendere tracciabili tutti i processi produttivi e di manutenzione e non assolve, di per sé, ad alcuna certificazione di qualità dell'attività lavorativa svolta;
- il ricorrente non si avvale della collaborazione diretta di alcun ausiliario e non è autorizzato all'assegnazione di compiti lavorativi ad altri dipendenti;
- l'assegnazione del ricorrente a tali mansioni è avvenuta fin dell'inizio del rapporto lavorativo senza necessità di alcuna specifica opera formativa da parte del datore di lavoro e senza necessità di alcuna attività di addestramento da parte dei superiori gerarchici;
- il riconoscimento del III livello con decorrenza dal 01/02/2022 è giustificato da sole ragioni premiali.
Tanto permesso in fatto, parte resistente, rilevando come il livello di inquadramento posseduto dal ricorrente fosse adeguato alle attività concretamente espletate, concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo altresì la genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con l'escussione dei testi addotti dalle parti, veniva decisa come da separato dispositivo in esito all'udienza del 22.05.2025. Al fine di poter esaminare il merito della domanda deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043;
Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528) L'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass. civ., sez. lav., n. 36463/2023).
Di conseguenza, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, ma occorre rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cass. civ., sez. lav.,
n. 8025/2003).
Seguendo pertanto il percorso logico delineato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare come il ricorrente sia stato inquadrato, dall'assunzione sino all'1.02.2022, nella II categoria del Ccnl “Metalmeccanici - Piccola Industria” la quale fa riferimento “ai lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”. Tra i profili professionali esemplificativamente previsti vi è quello dei lavoratori con mansioni da collaudatore che, “effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: collaudatore”.
Nella III categoria rivendicata sono invece inquadrati “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” e tra i profili professionali esemplificativi è inserito quello dei lavoratori con mansioni da collaudatore “che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione: collaudatore” e dei lavoratori con mansioni di addetto alla conduzione impianti che “sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.”.
Dal raffronto tra le declaratorie del diverso livello attribuito e rivendicato dal ricorrente emerge una progressione chiara in termini di autonomia operativa e capacità professionale.
Difatti, la II categoria si riferisce a quei lavoratori che svolgono attività per le quali non è richiesta una formazione tecnica formalizzata, ma è sufficiente un breve periodo di pratica e l'acquisizione di conoscenze elementari. In questa categoria, possono rientrare generalmente lavoratori che svolgono mansioni ripetitive, standardizzate e poco complesse, eseguite sotto la guida o la supervisione di personale più qualificato. L'autonomia operativa è praticamente assente e la responsabilità assegnata è confinata all'esecuzione materiale delle specifiche istruzioni ricevute.
Diversamente, la III categoria si rivolge a lavoratori qualificati, dotati di una preparazione specifica che può derivare da un diploma professionale oppure da una significativa esperienza lavorativa. Le attività previste richiedono una maggiore padronanza tecnica, una capacità di interpretazione di documentazione tecnica (come cicli di lavoro, schede tecniche, disegni, istruzioni operative) e una responsabilità più ampia nel contribuire alla qualità e alla correttezza del processo produttivo. In questo contesto, il lavoratore non si limita ad eseguire, ma è in grado di comprendere, valutare e intervenire, segnalando altresì eventuali anomalie.
Il discrimine fondamentale tra i due livelli risiede dunque nella qualificazione professionale e nel grado di autonomia operativa: la II categoria rappresenta una funzione esecutiva elementare, mentre la III richiede competenze più specifiche e una partecipazione più consapevole al processo lavorativo.
Per quanto concerne le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel periodo in contestazione, può affermarsi che gli esiti dell'attività istruttoria consentono di ritenere fondate le ragioni di parte ricorrente.
Occorre in primo luogo rilevare che è incontestato sia l'avvicendamento e l'evoluzione dei turni di lavoro nel tempo come dedotti in ricorso (06,00 – 14,00; 14,00 – 22,00; 12,00 –
20,00; 08,00 – 17,00), h, sia la composizione della squadra di lavoro, composta da un addetto all'impianti di verniciatura e 2/3 addetti al carico e scarico dei particolari.
Dalle deposizioni raccolte emerge con chiarezza che il ricorrente in qualità di verniciatore, così come gli addetti al carico e scarico dei particolari, è gerarchicamente subordinato al responsabile di reparto il quale ha la responsabilità di assegnare le Parte_3 attività lavorative, sia sotto il profilo organizzativo che operativo.
In tal senso, il teste ha riferito “Io avevo un referente che era il caporeparto, tale Tes_1
che organizzava i turni di lavoro ed il nostro lavoro ed è attività che svolge Parte_3 tutt'ora. (…) La tipologia ed il numero di pezzi da montare mi venivano indicati dal caporeparto”.
Anche i testimoni e hanno confermato che le indicazioni relative a quali Tes_2 Tes_3 pezzi verniciare e in quale quantità provenivano direttamente dal responsabile.
Tali circostanze convergono con le dichiarazioni rese dal medesimo responsabile
[...] che ha affermato “Sono io ad indicare il numero e la tipologia di pezzi da Parte_3 verniciare che possono anche essere effettuati nel turno successivo”.
Ne consegue, pertanto, che l'organizzazione concreta del lavoro, sia in termini di programmazione dei turni sia di attribuzione dei compiti specifici, risulta interamente demandata al caporeparto al quale il personale, incluso il ricorrente, Parte_3 risulta funzionalmente e gerarchicamente sottoposto.
Procedendo all'esame delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, è emerso quanto segue.
Il teste collega del ricorrente dall'assunzione fino al 2018, ed impegnato con lui Tes_1 negli stessi turni con cadenza settimanale dal 2012 al 2013 circa, in merito all'attività concretamente svolta da quest'ultimo ha riferito “Il ricorrente mi dava indicazioni su come mettere i pezzi perché, come verniciatore, aveva bisogno che i pezzi venissero messi in una certa posizione. L'indicazione mi veniva fornita su alcuni pezzi (…) In caso di pezzi particolari c'era sempre bisogno della indicazione del ricorrente”. Ha inoltre specificato “Io ero addetto al carico ed allo scarico dei pezzi anche se per l'attività di scarico procedevo in autonomia. Non mi ricordo se c'erano nel turno altri addetti che come me svolgevano la medesima attività. In caso di anomalie che rilevavamo tramite controllo visivo, noi riferivamo al capo reparto che ne parlava con il , che procedeva ad effettuare nuovamente la Parte_1 verniciatura. Non ricordo se il caporeparto comunicava solo l'esistenza della anomalia oppure impartiva direttive su come eliminarla mediante e il processo di verniciatura”.
Il teste collega del ricorrente fino al 2019 e impiegato presso la società resistente per Tes_2 circa 5/6 anni, ha confermato di svolgere mansioni di supporto ai verniciatori, dichiarando “Io sistemavo i pezzi sulle griglie per la verniciatura: aiutavo i verniciatori. Mi è capitato di stare in turno con il : principalmente io ero sul turno opposto, nel quale il verniciatore Parte_1 era di una ditta esterna”.
Ha inoltre evidenziato che il ricorrente forniva indicazioni in funzione delle esigenze operative legate alla verniciatura: “Il ricorrente ci dava indicazioni a noi in base a come si trovava comodo per verniciare. Con il tempo molte attività nostre sono diventate ripetitive e quindi le indicazioni erano solo su pezzi complicati. Più o meno le indicazioni che ci davano erano le stesse per tutti i verniciatori;
potevano divergere sui dettagli perché il verniciatore era 'più comodo' con una posizione piuttosto che con un'altra. La verniciatura era a mano con la pistola. Molte attività andavano fatte insieme al verniciatore: per esempio componenti molto piccoli che andavano su griglie grandi e quindi ci aiutavamo”.
Quanto alla gestione delle anomalie riscontrate sui pezzi, ha dichiarato “Il verniciatore la segnala al responsabile ( : non so cosa faccia il responsabile. In caso di Parte_3 anomalia era il verniciatore che carteggiava e qualche volta noi. Credo, ma non so essere più preciso, che il responsabile ed il verniciatore seguivano una loro procedura”, aggiungendo
“Io se avessi rilevato una anomalia lo avrei riferito al verniciatore”.
Il teste collega del ricorrente da circa dieci anni e impiegato presso l'azienda dal Tes_3
2005, ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quelle degli altri testi escussi, affermando
“Io nel turno mi occupo di preparare i pezzi per la verniciatura anche con eventuale mascheratura (…) Il mi dice come mettere i pezzi sulla griglia perché ogni Parte_1 verniciatore ha un suo modo di verniciare e noi mettiamo i pezzi sulla griglia per come sta più comodo;
le indicazioni su pezzi ripetitivi siamo autonomi perché il ci ha già Parte_1 indicato le modalità; su quelli nuovi ci dà un consiglio. Nella verniciatura è autonomo”.
Rispetto alle anomalie riscontrate sui pezzi verniciati, ha riferito “Nel momento in cui nel prelevare i pezzi verniciati dalla griglia ci accorgiamo che abbia un difetto di verniciatura, io mi rivolgo al verniciatore: se l'anomalia è lieve e noi sappiamo come risolverla, chiamiamo il responsabile e lo informiamo della intenzione di rilavorare il pezzo e lui ci autorizza. Se la rilavorazione è complicata è il a darci indicazioni su come provvede per la Parte_3 rilavorazione: in entrambi i casi è previsto un carteggio ed il pezzo viene reimmesso sulla griglia per la verniciatura”.
Il responsabile ha confermato quanto emerso dalle testimonianze precedenti, Parte_3 affermando “L'altro dipendente del turno svolge la mansione di preparazione e mascheratura dei pezzi e tali attività vengono svolte sotto le mie indicazioni. Il ricorrente, in base a come si trova meglio a verniciare il pezzo, dà le disposizioni su come metterlo sulla griglia di verniciatura. Immagino che ci siano dei pezzi semplici che già di prassi sono ripetitivi e quindi non servono i consigli su come posizionarli sulla griglia, mentre per i pezzi complessi all'inizio è necessario avere delle indicazioni. Ne parliamo insieme e poi facciamo quello che rende al verniciatore il lavoro più facile.”.
Ha, inoltre, precisato che il ricorrente ha seguito un percorso di formazione iniziale che lo ha reso autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni: “:il ricorrente è stato in addestramento” … “Nel 2014 il ricorrente è stato affiancato ad (…) al Parte_5 ricorrente sono state impartita formazione sulle modalità di verniciatura dei pezzi, per le quali è autonomo dovendo io solamente indicare il tipo di vernice da utilizzare, indicata dal committente”.
Sul processo di rilevazione delle anomalie ha dichiarato: “Io mi occupo del turno centrale e quindi sono solo io che delibero se il pezzo va bene o no: se il pezzo va rinverniciato o scartato. In questo caso se c'è o chi per lui procede a carteggiare il pezzo per Tes_3 eliminare la vernice che c'è sopra e poi lo passiamo al Sabellico che procede a riverniciarlo come di consueto”.
L'affiancamento del ricorrente è circostanza confermata anche dai testimoni e Parte_5
Tes_3
Quest'ultimo ha dichiarato “Il ricorrente ha svolto un percorso di affiancamento con il verniciatore più anziano (mi sembra fosse inquadrato nel V° livello perché Persona_1 era lì da molto) per circa 5/6 mesi”.
Il teste verniciatore sostituito dal ricorrente al momento del pensionamento, ha Parte_5 riferito che: “All'inizio quando è arrivato ha fatto affiancamento con me, per un mesetto per vedere le miscelazioni delle vernici”, confermando altresì le attività concretamente svolte da un addetto alla verniciatura “Sia io che il ricorrente eravamo verniciatori: noi avevamo un assistente per ogni verniciatore (raramente veniva un addetto della spedizione ad aiutarci), il quale si occupava di togliere i pezzi dal carroponte e sistemarli sui cavalletti (longheroni) e pezzi piccoli sulle griglie. Una volta verniciati, l'assistente li prendeva, li impacchettava e li portava alle spedizioni. C'era ci dava un programma di lavoro Parte_3 giornaliero ed io decidevo la sequenza dei pezzi indicando anche all'addetto, quando il pezzo era da montare sul cavalletto o sulla grigia oppure quando era da impacchettare (a questo proposito dicevo all'assistenza di impacchettare il pezzo quando si fosse raffreddato). In caso di anomalia se era una cosa risolvibile (colatura/sbaglio di colore) oppure difetti piccoli provvedevamo noi a sistemarla dopo che l'assistente ce lo aveva segnalato. Se non era un piccolo difetto noi portavamo il pezzo fuori e decideva come procedere.” Parte_3
Orbene, dall'istruttoria emerge in maniera chiara e coerente che il ricorrente svolge mansioni di verniciatore specializzato, con un limitato grado di autonomia operativa e discrezionalità tecnica.
È stato confermato che egli non si limita alla mera esecuzione di attività elementari di verniciatura, ma fornisce indicazioni agli addetti al carico e scarico su come predisporre i pezzi, in funzione delle specifiche esigenze tecnico-operative, desumibili dalla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche del singolo componente: invero la “maggior comodità” che i testimoni hanno indicato quale caratteristica peculiare delle richieste dei verniciatori
(molti dei quali, come è emerso, provenienti da ditte esterne specializzate) non può che essere funzionale al miglior risultato tecnico atteso, finalizzata quindi a ridurre al minimo l'incidenza dei difetti di verniciatura che, una volta presenti sul pezzo e rilevati dagli addetti al carico/scarico, sono in prima battura segnalati al verniciatore che, in piena autonomia tecnica e sulla base della specifica preparazione acquisita, valuta se il difetto può essere ripristinato con normale attività di carteggiatura e successiva rilavorazione (attività sempre previamente autorizzata dal caporeparto) ovvero, nei casi più complessi, esulanti quindi dalla normale difficoltà (se l'anomalia presenta maggiore complessità o richiede valutazioni tecniche più approfondite), investire della problematica il proprio superiore gerarchico (cfr. sul puto la testimonianza di , teste particolarmente attendibile sia in Parte_5 ragione del ruolo di verniciatore espletato per circa 20 anni, sia perché realmente indifferente alle sorti del giudizio poiché in pensione dal 2021).
Tale attività, svolta in particolare per i pezzi nuovi o complessi, denota un coinvolgimento attivo nella gestione del processo produttivo, realizzato mediante l'espletamento di attività certamente esecutive ma natura tecnica (la scelta del posizionamento ottimale del pezzo è frutto sia di specifico addestramento che di esperienza maturata sul campo), implementate poi avvalendosi della specifica collaborazione degli addetti al carico e allo scarico dei pezzi.
Non può ritenersi attendibile la testimonianza resa da , Responsabile della Testimone_4
Qualità, in quanto non direttamente coinvolto nelle attività del reparto galvanica e verniciatura in cui opera il ricorrente: le dichiarazioni rese, difatti, non trovano riscontro alcuno nelle deposizioni rese da tutti gli altri testi, colleghi del ricorrente, impiegati nello stesso reparto e coinvolti concretamente nelle mansioni oggetto di esame, i quali hanno reso testimonianze pienamente coerenti tra loro e convergenti con quanto dichiarato dal capo reparto verniciatura il quale sovrintendeva direttamente e quotidianamente le loro attività.
Infine, è pacifico che il ricorrente abbia svolto le medesime mansioni di verniciatore sin dall'inizio del rapporto di lavoro: tale incontestata circostanza è stata altresì confermata in maniera univoca dai testimoni escussi.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle previsioni del Ccnl Metalmeccanici – Piccola
Industria, risulta pienamente provato l'inquadramento nella III categoria del Ccnl applicato.
La II categoria del Ccnl si riferisce, infatti, a “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, includendo tra i profili esemplificativi coloro che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Nel caso di specie, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono pienamente riconducibili al superiore livello, non potendo essere ricondotte ad attività di tipo elementare, poiché, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni di verniciatore, egli viene stabilmente coadiuvato dal personale addetto al carico e scarico dei pezzi (operando quindi
“con specifica collaborazione”), fornendo ad esso indicazioni tecnico-operative sul corretto posizionamento dei componenti sulle griglie o sui cavalletti, in funzione delle specifiche esigenze legate alla geometria dei pezzi e alla modalità di verniciatura, con il precipuo scopo di realizzare una verniciatura omogenea ed esente da difetti. Tale attività non è di tipo elementare, ma implica un contributo attivo alla preparazione della fase di lavorazione, in quanto finalizzata ad agevolare la corretta riuscita tecnica dell'attività di verniciatura, riuscita che lo stesso ricorrente ha poi lo specifico compito di certificare mediante l'esecuzione di apposite misurazioni.
In particolare, è stato chiarito che le indicazioni del ricorrente vengono costantemente richieste, soprattutto in presenza di pezzi nuovi o complessi, circostanza che dimostra la piena conoscenza e la padronanza del processo di verniciatura, sul quale egli è stato appositamente formato, e la capacità di adattare le operazioni alle variabili tecniche della produzione: tale contributo evidenzia come il ricorrente esercita una concreta discrezionalità tecnica nell'ambito della propria funzione, mostrando competenze riconducibili al superiore livello di inquadramento.
Il fatto che i parametri di lavorazione siano indicati nelle schede tecniche allegate ai particolari non costituisce elemento idoneo a escludere l'inquadramento del ricorrente nella III categoria, in quanto è la stessa declaratoria di tale livello a prevedere espressamente che vi rientrino i lavoratori che, sulla base di prescrizioni, schede o disegni, eseguono lavorazioni di normale difficoltà.
Il ricorrente è quindi in grado di comprendere e realizzare le lavorazioni sulla base delle schede di lavorazione contenenti le specifiche tecniche necessarie alla verniciatura del singolo particolare, eseguendo “attività esecutive di natura tecnica” conformemente a quanto richiesto per l'inquadramento nella III categoria contrattuale.
A ciò si aggiunga poi che il ricorrente esegue controlli sullo spessore del rivestimento applicato, utilizzando il calibro (c.d. spessimetro), al fine di verificarne la conformità rispetto ai parametri indicati nelle schede tecniche ed individuare eventuali anomalie: anche tale attività risulta pienamente compatibile con la declaratoria della III categoria, che contempla espressamente lavoratori che, con l'ausilio di strumenti meccanici, siano in grado di individuare anomalie nella lavorazione.
Inoltre, è stato accertato che, una volta completata la fase di verniciatura e il successivo trattamento in forno di cottura, il ricorrente provvede a verificare la conformità del particolare estratto dal forno ed è in grado di rilevare visivamente eventuali difetti nella verniciatura, effettuando le opportune segnalazioni al responsabile al fine di valutare ed eseguire, nei casi di normale difficoltà, le modalità di intervento più appropriate. Si tratta di attività che egli svolge abitualmente, a riprova della competenza tecnica e dell'esperienza maturata nel controllo qualitativo del prodotto finito.
Tali compiti, che richiedono capacità di osservazione, giudizio tecnico e iniziativa operativa, sono del tutto estranei alla II categoria, la quale non prevede alcuna autonomia né specifica competenza tecnica nella valutazione della qualità del prodotto.
Va sottolineato, infatti, che uno degli elementi distintivi tra la II e la III categoria risiede proprio nella capacità del lavoratore di individuare e segnalare le anomalie, facoltà che il ricorrente ha dimostrato di possedere e mettere in pratica nel quotidiano svolgimento delle proprie mansioni.
In definitiva, le attività concretamente svolte dal ricorrente, implicando valutazioni tecniche, autonomia operativa e responsabilità sul buon esito della lavorazione, risultano perfettamente riconducibili alla III categoria contrattuale, riservata a “lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, esperienza che il ricorrente ha maturato sia prima di essere impiegato presso l'odierna resistente che mediante specifico addestramento sul campo: invero il ricorrente possedeva già, al momento dell'assunzione, una pregressa e specifica esperienza professionale nelle mansioni di addetto alla verniciatura, avendo svolto tale attività alle dipendenze di una ditta appaltatrice presso
AgustaWestland S.p.A., dante causa di Tale circostanza, non contestata, Parte_4 costituisce ulteriore elemento per ritenere sussistente una qualificazione professionale acquisita per corrispondente esperienza di lavoro, così come previsto dalla declaratoria della
III categoria.
In ragione di quanto finora esposto, risulta evidente che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente non possono essere ricondotte all'interno della II categoria, essendo connotate da un livello di autonomia, competenza tecnica e responsabilità coerente con la III categoria contrattuale, alla quale pertanto il lavoratore ha pieno diritto di essere inquadrato, ai sensi dell'art. 2103 c.c. a far data dal 22.02.2014 in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 del
CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Orbene, alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria, si deve affermare che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente appartengano a quelle proprie della III categoria del Ccnl applicato: deve quindi essere accertato e dichiarato il diritto ricorrente, sin dalla data di assunzione, all'inquadramento nel superiore livello III del CCNL di categoria.
Per completezza espositiva, si precisa che il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello III a decorrere dall'1.02.2022 non costituisce, di per sé solo, prova sufficiente dello svolgimento effettivo di mansioni superiori, in quanto, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, è legittima l'attribuzione al lavoratore, a titolo di trattamento di miglior favore, di una qualifica superiore rispetto a quella corrispondente alle mansioni concretamente svolte. In tali casi, infatti, l'attribuzione formale della qualifica non implica necessariamente una corrispondenza con le previsioni della contrattazione collettiva, né sostituisce la necessaria verifica del contenuto effettivo delle attività espletate (Cfr. Cass. civ., n.
4437/1995; n. 1068/1997).
Per la quantificazione del credito, deve ritenersi spettante la somma indicata nei conteggi di parte ricorrente, attesa l'assenza di una specifica contestazione dalla parte convenuta.
Sul punto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo del lavoro, incombe sul datore di lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore relativamente al “quantum” e tale onere sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 10116/2015; Id., n. 29236/2017; Corte d'Appello
Messina, Sez. lav., sent. n. 820/20213).
Ciò posto, va accolta la domanda di superiore inquadramento nel livello 3 del CCNL di categoria e la parte resistente va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive, che per il periodo oggetto di causa, possono quantificarsi in euro
18.755,69.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, in relazione a tutte le fasi del giudizio.
p.q.m.
1) accerta e dichiara che le mansioni svolte da dal 24.02.2014 sono Parte_1 riconducibili al III livello del CCNL Meccanica – Piccola Industria applicato dalle parti al rapporto di lavoro;
2) condanna, per l'effetto, la società in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive maturate per effetto di quanto riconosciuto sub 1) e quanto medio tempore corrisposto sino al 31.01.2022, pari ad euro di euro 18.755,69, oltre accessori come per legge dalla data del dovuto sino al soddisfo;
3) condanna altresì la società in persona del l.r.p.t. alla conseguente Controparte_1 regolarizzazione contributiva;
4) condanna, infine, la società in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 5.388,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
NN TI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 464 / 2023
Il Giudice designato NN TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 464 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA e LUCA ESPOSITO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to SANTIGLI ALBERTO;
Controparte_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato in Cancelleria in data 1.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata rassegnava le seguenti conclusioni:
“A. accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente nel livello 2 del Ccnl “Metalmeccanici – Piccola Industria” del periodo di riferimento;
B. accertare e dichiarare acquisito in favore del ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo di cui al livello 3, del Ccnl “Metalmeccanici – Piccola Industria”, a far tempo dal 24/02/2014 ovvero, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa
e ritenuta di giustizia;
C. in forza delle statuizioni di cui ai punti che precedono, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze di retribuzione intercorrenti tra il trattamento goduto in forza dell'inquadramento nel 2° livello del Ccnl “Metalmeccanici –
Piccola Industria” ed il trattamento previsto per il livello 3 del medesimo contratto collettivo, dalla data di decorrenza del superiore inquadramento e nella misura di cui al complessivo trattamento economico del contratto di categoria, oltre rivalutazione ed interessi legali;
D. per effetto dell'accoglimento delle domande si cui ai punti A, B e C che precedono, condannare la società convenuta, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
18.755,69 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
E. condannare in ogni caso la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente;
F. condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti”.
A sostegno della propria richiesta, in sintesi esponeva:
- che in data 22.01.2014 veniva assunto alle dipendenze della presso lo Parte_2
stabilimento produttivo sito in Castelliri (Fr) con contratto a tempo determinato ed inquadramento nel 2° livello del Ccnl “Metalmeccanici - Piccola Industria”, poi trasformato, in data 23.07.2014, in contratto a tempo indeterminato;
- che in data 01.01.2025 il rapporto di lavoro veniva ceduto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla odierna convenuta Controparte_1
- di essere stato assegnato, sin dall'assunzione, al reparto galvanica e verniciatura, con mansioni di addetto agli impianti per i trattamenti superficiali di galvanica e di verniciatura, ove provvede alla verniciatura, alla cottura e al controllo di conformità dei pezzi in produzione;
- di essere gerarchicamente subordinato al capo reparto , ricevendo Parte_3
da quest'ultimo le schede di lavoro contenenti tutte le specifiche tecniche necessarie alla verniciatura dei singoli particolari (le dimensioni, gli spessori, il tipo di primer da utilizzare e la tipologia di vernice prevista per il trattamento superficiale);
- di svolgere le seguenti mansioni: individuare il primer da applicare, finalizzato a garantire l'adesione ottimale della vernice sulla superficie del materiale;
selezionare la vernice da utilizzare;
trattare i particolari mediante l'utilizzo di una pistola a spruzzo collegata a un compressore;
collocare i particolari all'interno di un forno per la fase di cottura, secondo le specifiche tecniche fornite;
- che al termine della cottura esegue un controllo di conformità sui pezzi trattati, verificando l'assenza di difetti evidenti (irregolarità nella lavorazione, deformazioni o rotture del particolare) e misurando lo spessore del rivestimento con un calibro (c.d. spessimetro), confrontando i valori rilevati con quelli indicati nella scheda tecnica;
- di apporre un timbro personale e la propria firma sulla scheda di lavorazione nel caso in cui il particolare risulta conforme;
di segnalare al capo reparto – che può disporre la rilavorazione o la spedizione del particolare - un eventuale difetto di conformità;
- che durante i turni di lavoro (06:00-14:00; 14:00-22:00; 12:00-20:00; 08:00-17:00) coordina 2-3 addetti al carico e scarico dei particolari, fornendo loro le necessarie direttive e ricevendo segnalazioni su eventuali anomalie dei prodotti finiti;
- che in data 01.02.2022, veniva inquadrato nel 3° livello del Ccnl applicato, proseguendo le mansioni svolte sin dall'inizio del suo impiego;
- di essere in possesso di specifica esperienza professionale, avendo svolto in precedenza mansioni di addetto all'impianto di verniciatura presso AgustaWestland S.p.A., dante causa di in qualità di dipendente di una ditta appaltatrice del servizio. Parte_4
Tanto premesso in fatto, deducendo la riconducibilità delle espletate mansioni al superiore 3° livello di inquadramento rivendicato a decorrere dal 22.02.2014, rassegnava le riportate conclusioni.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva telematicamente depositata in Cancelleria in data Controparte_1
23.06.2023, contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e deducendo in particolare che:
- tutti i processi di applicazione dei rivestimenti e di trattamento in forno vengono effettuati sulla base di parametri predeterminati sulle schede di lavorazione e al ricorrente è vietato qualsiasi potere discrezionale di determinare autonomamente tali parametri;
- il “primer” ed il tipo di vernice, utilizzati per i rivestimenti dei particolari, sono indicati nella scheda di lavorazione ed il ricorrente non svolge alcun compito di valutazione discrezionale al riguardo sicché, per l'esecuzione di tale compito, non è richiesta alcuna cognizione teorica;
- la temperatura e tempi di cottura in forno sono predeterminati dai superiori gerarchici del ricorrente e dal reparto ingegneria con conseguente divieto per il ricorrente di effettuare valutazioni e variazione dei parametri indicati nella scheda di lavorazione;
- in merito alla verifica della conformità, il ricorrente effettua un mero controllo visivo del particolare realizzato al fine di verificare l'assenza di eventuali “sbavature” e difetti di realizzazione. Il ricorrente non è munito della discrezionalità per poter decidere la rilavorazione del pezzo;
- lo spessimetro è uno strumento privo di parametri di regolazione e necessario ad una semplice misurazione numerica senza necessità di valutazione discrezionale dei dati dallo stesso riportati;
il controllo avviene sulla base delle caratteristiche tecniche dello specifico particolare indicate nel disegno tecnico e sulla scheda di lavorazione ed attiene ad una semplice attività di riscontro numerico tra quanto indicato e quanto rilevato visivamente e tramite spessimetro;
- l'applicazione di un timbro di controllo sui processi lavorativi è una procedura tipica del settore aeronautico ed assolve alla esigenza di rendere tracciabili tutti i processi produttivi e di manutenzione e non assolve, di per sé, ad alcuna certificazione di qualità dell'attività lavorativa svolta;
- il ricorrente non si avvale della collaborazione diretta di alcun ausiliario e non è autorizzato all'assegnazione di compiti lavorativi ad altri dipendenti;
- l'assegnazione del ricorrente a tali mansioni è avvenuta fin dell'inizio del rapporto lavorativo senza necessità di alcuna specifica opera formativa da parte del datore di lavoro e senza necessità di alcuna attività di addestramento da parte dei superiori gerarchici;
- il riconoscimento del III livello con decorrenza dal 01/02/2022 è giustificato da sole ragioni premiali.
Tanto permesso in fatto, parte resistente, rilevando come il livello di inquadramento posseduto dal ricorrente fosse adeguato alle attività concretamente espletate, concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo altresì la genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con l'escussione dei testi addotti dalle parti, veniva decisa come da separato dispositivo in esito all'udienza del 22.05.2025. Al fine di poter esaminare il merito della domanda deve preliminarmente rilevarsi che, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043;
Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528) L'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (Cass. civ., sez. lav., n. 36463/2023).
Di conseguenza, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori, non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, ma occorre rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cass. civ., sez. lav.,
n. 8025/2003).
Seguendo pertanto il percorso logico delineato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare come il ricorrente sia stato inquadrato, dall'assunzione sino all'1.02.2022, nella II categoria del Ccnl “Metalmeccanici - Piccola Industria” la quale fa riferimento “ai lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”. Tra i profili professionali esemplificativamente previsti vi è quello dei lavoratori con mansioni da collaudatore che, “effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: collaudatore”.
Nella III categoria rivendicata sono invece inquadrati “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” e tra i profili professionali esemplificativi è inserito quello dei lavoratori con mansioni da collaudatore “che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione: collaudatore” e dei lavoratori con mansioni di addetto alla conduzione impianti che “sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di lavorazione.”.
Dal raffronto tra le declaratorie del diverso livello attribuito e rivendicato dal ricorrente emerge una progressione chiara in termini di autonomia operativa e capacità professionale.
Difatti, la II categoria si riferisce a quei lavoratori che svolgono attività per le quali non è richiesta una formazione tecnica formalizzata, ma è sufficiente un breve periodo di pratica e l'acquisizione di conoscenze elementari. In questa categoria, possono rientrare generalmente lavoratori che svolgono mansioni ripetitive, standardizzate e poco complesse, eseguite sotto la guida o la supervisione di personale più qualificato. L'autonomia operativa è praticamente assente e la responsabilità assegnata è confinata all'esecuzione materiale delle specifiche istruzioni ricevute.
Diversamente, la III categoria si rivolge a lavoratori qualificati, dotati di una preparazione specifica che può derivare da un diploma professionale oppure da una significativa esperienza lavorativa. Le attività previste richiedono una maggiore padronanza tecnica, una capacità di interpretazione di documentazione tecnica (come cicli di lavoro, schede tecniche, disegni, istruzioni operative) e una responsabilità più ampia nel contribuire alla qualità e alla correttezza del processo produttivo. In questo contesto, il lavoratore non si limita ad eseguire, ma è in grado di comprendere, valutare e intervenire, segnalando altresì eventuali anomalie.
Il discrimine fondamentale tra i due livelli risiede dunque nella qualificazione professionale e nel grado di autonomia operativa: la II categoria rappresenta una funzione esecutiva elementare, mentre la III richiede competenze più specifiche e una partecipazione più consapevole al processo lavorativo.
Per quanto concerne le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel periodo in contestazione, può affermarsi che gli esiti dell'attività istruttoria consentono di ritenere fondate le ragioni di parte ricorrente.
Occorre in primo luogo rilevare che è incontestato sia l'avvicendamento e l'evoluzione dei turni di lavoro nel tempo come dedotti in ricorso (06,00 – 14,00; 14,00 – 22,00; 12,00 –
20,00; 08,00 – 17,00), h, sia la composizione della squadra di lavoro, composta da un addetto all'impianti di verniciatura e 2/3 addetti al carico e scarico dei particolari.
Dalle deposizioni raccolte emerge con chiarezza che il ricorrente in qualità di verniciatore, così come gli addetti al carico e scarico dei particolari, è gerarchicamente subordinato al responsabile di reparto il quale ha la responsabilità di assegnare le Parte_3 attività lavorative, sia sotto il profilo organizzativo che operativo.
In tal senso, il teste ha riferito “Io avevo un referente che era il caporeparto, tale Tes_1
che organizzava i turni di lavoro ed il nostro lavoro ed è attività che svolge Parte_3 tutt'ora. (…) La tipologia ed il numero di pezzi da montare mi venivano indicati dal caporeparto”.
Anche i testimoni e hanno confermato che le indicazioni relative a quali Tes_2 Tes_3 pezzi verniciare e in quale quantità provenivano direttamente dal responsabile.
Tali circostanze convergono con le dichiarazioni rese dal medesimo responsabile
[...] che ha affermato “Sono io ad indicare il numero e la tipologia di pezzi da Parte_3 verniciare che possono anche essere effettuati nel turno successivo”.
Ne consegue, pertanto, che l'organizzazione concreta del lavoro, sia in termini di programmazione dei turni sia di attribuzione dei compiti specifici, risulta interamente demandata al caporeparto al quale il personale, incluso il ricorrente, Parte_3 risulta funzionalmente e gerarchicamente sottoposto.
Procedendo all'esame delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, è emerso quanto segue.
Il teste collega del ricorrente dall'assunzione fino al 2018, ed impegnato con lui Tes_1 negli stessi turni con cadenza settimanale dal 2012 al 2013 circa, in merito all'attività concretamente svolta da quest'ultimo ha riferito “Il ricorrente mi dava indicazioni su come mettere i pezzi perché, come verniciatore, aveva bisogno che i pezzi venissero messi in una certa posizione. L'indicazione mi veniva fornita su alcuni pezzi (…) In caso di pezzi particolari c'era sempre bisogno della indicazione del ricorrente”. Ha inoltre specificato “Io ero addetto al carico ed allo scarico dei pezzi anche se per l'attività di scarico procedevo in autonomia. Non mi ricordo se c'erano nel turno altri addetti che come me svolgevano la medesima attività. In caso di anomalie che rilevavamo tramite controllo visivo, noi riferivamo al capo reparto che ne parlava con il , che procedeva ad effettuare nuovamente la Parte_1 verniciatura. Non ricordo se il caporeparto comunicava solo l'esistenza della anomalia oppure impartiva direttive su come eliminarla mediante e il processo di verniciatura”.
Il teste collega del ricorrente fino al 2019 e impiegato presso la società resistente per Tes_2 circa 5/6 anni, ha confermato di svolgere mansioni di supporto ai verniciatori, dichiarando “Io sistemavo i pezzi sulle griglie per la verniciatura: aiutavo i verniciatori. Mi è capitato di stare in turno con il : principalmente io ero sul turno opposto, nel quale il verniciatore Parte_1 era di una ditta esterna”.
Ha inoltre evidenziato che il ricorrente forniva indicazioni in funzione delle esigenze operative legate alla verniciatura: “Il ricorrente ci dava indicazioni a noi in base a come si trovava comodo per verniciare. Con il tempo molte attività nostre sono diventate ripetitive e quindi le indicazioni erano solo su pezzi complicati. Più o meno le indicazioni che ci davano erano le stesse per tutti i verniciatori;
potevano divergere sui dettagli perché il verniciatore era 'più comodo' con una posizione piuttosto che con un'altra. La verniciatura era a mano con la pistola. Molte attività andavano fatte insieme al verniciatore: per esempio componenti molto piccoli che andavano su griglie grandi e quindi ci aiutavamo”.
Quanto alla gestione delle anomalie riscontrate sui pezzi, ha dichiarato “Il verniciatore la segnala al responsabile ( : non so cosa faccia il responsabile. In caso di Parte_3 anomalia era il verniciatore che carteggiava e qualche volta noi. Credo, ma non so essere più preciso, che il responsabile ed il verniciatore seguivano una loro procedura”, aggiungendo
“Io se avessi rilevato una anomalia lo avrei riferito al verniciatore”.
Il teste collega del ricorrente da circa dieci anni e impiegato presso l'azienda dal Tes_3
2005, ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quelle degli altri testi escussi, affermando
“Io nel turno mi occupo di preparare i pezzi per la verniciatura anche con eventuale mascheratura (…) Il mi dice come mettere i pezzi sulla griglia perché ogni Parte_1 verniciatore ha un suo modo di verniciare e noi mettiamo i pezzi sulla griglia per come sta più comodo;
le indicazioni su pezzi ripetitivi siamo autonomi perché il ci ha già Parte_1 indicato le modalità; su quelli nuovi ci dà un consiglio. Nella verniciatura è autonomo”.
Rispetto alle anomalie riscontrate sui pezzi verniciati, ha riferito “Nel momento in cui nel prelevare i pezzi verniciati dalla griglia ci accorgiamo che abbia un difetto di verniciatura, io mi rivolgo al verniciatore: se l'anomalia è lieve e noi sappiamo come risolverla, chiamiamo il responsabile e lo informiamo della intenzione di rilavorare il pezzo e lui ci autorizza. Se la rilavorazione è complicata è il a darci indicazioni su come provvede per la Parte_3 rilavorazione: in entrambi i casi è previsto un carteggio ed il pezzo viene reimmesso sulla griglia per la verniciatura”.
Il responsabile ha confermato quanto emerso dalle testimonianze precedenti, Parte_3 affermando “L'altro dipendente del turno svolge la mansione di preparazione e mascheratura dei pezzi e tali attività vengono svolte sotto le mie indicazioni. Il ricorrente, in base a come si trova meglio a verniciare il pezzo, dà le disposizioni su come metterlo sulla griglia di verniciatura. Immagino che ci siano dei pezzi semplici che già di prassi sono ripetitivi e quindi non servono i consigli su come posizionarli sulla griglia, mentre per i pezzi complessi all'inizio è necessario avere delle indicazioni. Ne parliamo insieme e poi facciamo quello che rende al verniciatore il lavoro più facile.”.
Ha, inoltre, precisato che il ricorrente ha seguito un percorso di formazione iniziale che lo ha reso autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni: “:il ricorrente è stato in addestramento” … “Nel 2014 il ricorrente è stato affiancato ad (…) al Parte_5 ricorrente sono state impartita formazione sulle modalità di verniciatura dei pezzi, per le quali è autonomo dovendo io solamente indicare il tipo di vernice da utilizzare, indicata dal committente”.
Sul processo di rilevazione delle anomalie ha dichiarato: “Io mi occupo del turno centrale e quindi sono solo io che delibero se il pezzo va bene o no: se il pezzo va rinverniciato o scartato. In questo caso se c'è o chi per lui procede a carteggiare il pezzo per Tes_3 eliminare la vernice che c'è sopra e poi lo passiamo al Sabellico che procede a riverniciarlo come di consueto”.
L'affiancamento del ricorrente è circostanza confermata anche dai testimoni e Parte_5
Tes_3
Quest'ultimo ha dichiarato “Il ricorrente ha svolto un percorso di affiancamento con il verniciatore più anziano (mi sembra fosse inquadrato nel V° livello perché Persona_1 era lì da molto) per circa 5/6 mesi”.
Il teste verniciatore sostituito dal ricorrente al momento del pensionamento, ha Parte_5 riferito che: “All'inizio quando è arrivato ha fatto affiancamento con me, per un mesetto per vedere le miscelazioni delle vernici”, confermando altresì le attività concretamente svolte da un addetto alla verniciatura “Sia io che il ricorrente eravamo verniciatori: noi avevamo un assistente per ogni verniciatore (raramente veniva un addetto della spedizione ad aiutarci), il quale si occupava di togliere i pezzi dal carroponte e sistemarli sui cavalletti (longheroni) e pezzi piccoli sulle griglie. Una volta verniciati, l'assistente li prendeva, li impacchettava e li portava alle spedizioni. C'era ci dava un programma di lavoro Parte_3 giornaliero ed io decidevo la sequenza dei pezzi indicando anche all'addetto, quando il pezzo era da montare sul cavalletto o sulla grigia oppure quando era da impacchettare (a questo proposito dicevo all'assistenza di impacchettare il pezzo quando si fosse raffreddato). In caso di anomalia se era una cosa risolvibile (colatura/sbaglio di colore) oppure difetti piccoli provvedevamo noi a sistemarla dopo che l'assistente ce lo aveva segnalato. Se non era un piccolo difetto noi portavamo il pezzo fuori e decideva come procedere.” Parte_3
Orbene, dall'istruttoria emerge in maniera chiara e coerente che il ricorrente svolge mansioni di verniciatore specializzato, con un limitato grado di autonomia operativa e discrezionalità tecnica.
È stato confermato che egli non si limita alla mera esecuzione di attività elementari di verniciatura, ma fornisce indicazioni agli addetti al carico e scarico su come predisporre i pezzi, in funzione delle specifiche esigenze tecnico-operative, desumibili dalla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche del singolo componente: invero la “maggior comodità” che i testimoni hanno indicato quale caratteristica peculiare delle richieste dei verniciatori
(molti dei quali, come è emerso, provenienti da ditte esterne specializzate) non può che essere funzionale al miglior risultato tecnico atteso, finalizzata quindi a ridurre al minimo l'incidenza dei difetti di verniciatura che, una volta presenti sul pezzo e rilevati dagli addetti al carico/scarico, sono in prima battura segnalati al verniciatore che, in piena autonomia tecnica e sulla base della specifica preparazione acquisita, valuta se il difetto può essere ripristinato con normale attività di carteggiatura e successiva rilavorazione (attività sempre previamente autorizzata dal caporeparto) ovvero, nei casi più complessi, esulanti quindi dalla normale difficoltà (se l'anomalia presenta maggiore complessità o richiede valutazioni tecniche più approfondite), investire della problematica il proprio superiore gerarchico (cfr. sul puto la testimonianza di , teste particolarmente attendibile sia in Parte_5 ragione del ruolo di verniciatore espletato per circa 20 anni, sia perché realmente indifferente alle sorti del giudizio poiché in pensione dal 2021).
Tale attività, svolta in particolare per i pezzi nuovi o complessi, denota un coinvolgimento attivo nella gestione del processo produttivo, realizzato mediante l'espletamento di attività certamente esecutive ma natura tecnica (la scelta del posizionamento ottimale del pezzo è frutto sia di specifico addestramento che di esperienza maturata sul campo), implementate poi avvalendosi della specifica collaborazione degli addetti al carico e allo scarico dei pezzi.
Non può ritenersi attendibile la testimonianza resa da , Responsabile della Testimone_4
Qualità, in quanto non direttamente coinvolto nelle attività del reparto galvanica e verniciatura in cui opera il ricorrente: le dichiarazioni rese, difatti, non trovano riscontro alcuno nelle deposizioni rese da tutti gli altri testi, colleghi del ricorrente, impiegati nello stesso reparto e coinvolti concretamente nelle mansioni oggetto di esame, i quali hanno reso testimonianze pienamente coerenti tra loro e convergenti con quanto dichiarato dal capo reparto verniciatura il quale sovrintendeva direttamente e quotidianamente le loro attività.
Infine, è pacifico che il ricorrente abbia svolto le medesime mansioni di verniciatore sin dall'inizio del rapporto di lavoro: tale incontestata circostanza è stata altresì confermata in maniera univoca dai testimoni escussi.
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle previsioni del Ccnl Metalmeccanici – Piccola
Industria, risulta pienamente provato l'inquadramento nella III categoria del Ccnl applicato.
La II categoria del Ccnl si riferisce, infatti, a “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, includendo tra i profili esemplificativi coloro che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Nel caso di specie, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sono pienamente riconducibili al superiore livello, non potendo essere ricondotte ad attività di tipo elementare, poiché, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni di verniciatore, egli viene stabilmente coadiuvato dal personale addetto al carico e scarico dei pezzi (operando quindi
“con specifica collaborazione”), fornendo ad esso indicazioni tecnico-operative sul corretto posizionamento dei componenti sulle griglie o sui cavalletti, in funzione delle specifiche esigenze legate alla geometria dei pezzi e alla modalità di verniciatura, con il precipuo scopo di realizzare una verniciatura omogenea ed esente da difetti. Tale attività non è di tipo elementare, ma implica un contributo attivo alla preparazione della fase di lavorazione, in quanto finalizzata ad agevolare la corretta riuscita tecnica dell'attività di verniciatura, riuscita che lo stesso ricorrente ha poi lo specifico compito di certificare mediante l'esecuzione di apposite misurazioni.
In particolare, è stato chiarito che le indicazioni del ricorrente vengono costantemente richieste, soprattutto in presenza di pezzi nuovi o complessi, circostanza che dimostra la piena conoscenza e la padronanza del processo di verniciatura, sul quale egli è stato appositamente formato, e la capacità di adattare le operazioni alle variabili tecniche della produzione: tale contributo evidenzia come il ricorrente esercita una concreta discrezionalità tecnica nell'ambito della propria funzione, mostrando competenze riconducibili al superiore livello di inquadramento.
Il fatto che i parametri di lavorazione siano indicati nelle schede tecniche allegate ai particolari non costituisce elemento idoneo a escludere l'inquadramento del ricorrente nella III categoria, in quanto è la stessa declaratoria di tale livello a prevedere espressamente che vi rientrino i lavoratori che, sulla base di prescrizioni, schede o disegni, eseguono lavorazioni di normale difficoltà.
Il ricorrente è quindi in grado di comprendere e realizzare le lavorazioni sulla base delle schede di lavorazione contenenti le specifiche tecniche necessarie alla verniciatura del singolo particolare, eseguendo “attività esecutive di natura tecnica” conformemente a quanto richiesto per l'inquadramento nella III categoria contrattuale.
A ciò si aggiunga poi che il ricorrente esegue controlli sullo spessore del rivestimento applicato, utilizzando il calibro (c.d. spessimetro), al fine di verificarne la conformità rispetto ai parametri indicati nelle schede tecniche ed individuare eventuali anomalie: anche tale attività risulta pienamente compatibile con la declaratoria della III categoria, che contempla espressamente lavoratori che, con l'ausilio di strumenti meccanici, siano in grado di individuare anomalie nella lavorazione.
Inoltre, è stato accertato che, una volta completata la fase di verniciatura e il successivo trattamento in forno di cottura, il ricorrente provvede a verificare la conformità del particolare estratto dal forno ed è in grado di rilevare visivamente eventuali difetti nella verniciatura, effettuando le opportune segnalazioni al responsabile al fine di valutare ed eseguire, nei casi di normale difficoltà, le modalità di intervento più appropriate. Si tratta di attività che egli svolge abitualmente, a riprova della competenza tecnica e dell'esperienza maturata nel controllo qualitativo del prodotto finito.
Tali compiti, che richiedono capacità di osservazione, giudizio tecnico e iniziativa operativa, sono del tutto estranei alla II categoria, la quale non prevede alcuna autonomia né specifica competenza tecnica nella valutazione della qualità del prodotto.
Va sottolineato, infatti, che uno degli elementi distintivi tra la II e la III categoria risiede proprio nella capacità del lavoratore di individuare e segnalare le anomalie, facoltà che il ricorrente ha dimostrato di possedere e mettere in pratica nel quotidiano svolgimento delle proprie mansioni.
In definitiva, le attività concretamente svolte dal ricorrente, implicando valutazioni tecniche, autonomia operativa e responsabilità sul buon esito della lavorazione, risultano perfettamente riconducibili alla III categoria contrattuale, riservata a “lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, esperienza che il ricorrente ha maturato sia prima di essere impiegato presso l'odierna resistente che mediante specifico addestramento sul campo: invero il ricorrente possedeva già, al momento dell'assunzione, una pregressa e specifica esperienza professionale nelle mansioni di addetto alla verniciatura, avendo svolto tale attività alle dipendenze di una ditta appaltatrice presso
AgustaWestland S.p.A., dante causa di Tale circostanza, non contestata, Parte_4 costituisce ulteriore elemento per ritenere sussistente una qualificazione professionale acquisita per corrispondente esperienza di lavoro, così come previsto dalla declaratoria della
III categoria.
In ragione di quanto finora esposto, risulta evidente che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente non possono essere ricondotte all'interno della II categoria, essendo connotate da un livello di autonomia, competenza tecnica e responsabilità coerente con la III categoria contrattuale, alla quale pertanto il lavoratore ha pieno diritto di essere inquadrato, ai sensi dell'art. 2103 c.c. a far data dal 22.02.2014 in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 del
CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Orbene, alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria, si deve affermare che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente appartengano a quelle proprie della III categoria del Ccnl applicato: deve quindi essere accertato e dichiarato il diritto ricorrente, sin dalla data di assunzione, all'inquadramento nel superiore livello III del CCNL di categoria.
Per completezza espositiva, si precisa che il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello III a decorrere dall'1.02.2022 non costituisce, di per sé solo, prova sufficiente dello svolgimento effettivo di mansioni superiori, in quanto, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, è legittima l'attribuzione al lavoratore, a titolo di trattamento di miglior favore, di una qualifica superiore rispetto a quella corrispondente alle mansioni concretamente svolte. In tali casi, infatti, l'attribuzione formale della qualifica non implica necessariamente una corrispondenza con le previsioni della contrattazione collettiva, né sostituisce la necessaria verifica del contenuto effettivo delle attività espletate (Cfr. Cass. civ., n.
4437/1995; n. 1068/1997).
Per la quantificazione del credito, deve ritenersi spettante la somma indicata nei conteggi di parte ricorrente, attesa l'assenza di una specifica contestazione dalla parte convenuta.
Sul punto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo del lavoro, incombe sul datore di lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore relativamente al “quantum” e tale onere sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 10116/2015; Id., n. 29236/2017; Corte d'Appello
Messina, Sez. lav., sent. n. 820/20213).
Ciò posto, va accolta la domanda di superiore inquadramento nel livello 3 del CCNL di categoria e la parte resistente va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive, che per il periodo oggetto di causa, possono quantificarsi in euro
18.755,69.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate al valore medio dello scaglione di riferimento, in relazione a tutte le fasi del giudizio.
p.q.m.
1) accerta e dichiara che le mansioni svolte da dal 24.02.2014 sono Parte_1 riconducibili al III livello del CCNL Meccanica – Piccola Industria applicato dalle parti al rapporto di lavoro;
2) condanna, per l'effetto, la società in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive maturate per effetto di quanto riconosciuto sub 1) e quanto medio tempore corrisposto sino al 31.01.2022, pari ad euro di euro 18.755,69, oltre accessori come per legge dalla data del dovuto sino al soddisfo;
3) condanna altresì la società in persona del l.r.p.t. alla conseguente Controparte_1 regolarizzazione contributiva;
4) condanna, infine, la società in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 5.388,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
NN TI