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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 AOSTA, presso il difensore avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCHIN GIULIA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 34 DONNAS presso lo studio dell'avv. CECCHIN GIULIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa dichiarazione di non volersi riconciliare chiedono fissarsi udienza per la loro comparizione personale, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire la comparizione personale con trattazione in forma cartolare con deposito di note scritte, affinché voglia:
pagina 1 di 6 - dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in OZ (AO) il
16 giugno 2007 fra nata ad [...] il 31 Parte_1
maggio 1978 - cittadinanza italiana - codice fiscale C.F._1
-== e nato ad [...] il [...] - CP_1
cittadinanza italiana – codice fiscale (matrimonio C.F._2
trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di OZ al numero 02, parte II, serie A anno 2007); alle condizioni di cui alla intervenuta separazione personale;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OZ (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle annotazioni di legge.
Condizioni di cui alla separazione:
1) disporre l'affidamento condiviso fra i genitori delle figlie minori con collocazione e residenza delle stesse presso la madre;
2) assegnare la casa familiare, con tutti i beni e gli arredi che la compongono alla madre collocataria. Bene immobile in proprietà
esclusiva della sig.ra - identificativi catastali: Parte_1
Comune di Saint PH (AO) - foglio 19 – particella 654 sub 3=
foglio 19 - particella 654 ==
3) disporre i seguenti tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore:
I settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì - giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre;
II settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì -giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre.
I genitori concorderanno gli orari di presa in carico delle minori tenendo conto degli impegni scolastici e non delle figlie.
pagina 2 di 6 I genitori terranno inoltre presso di sé le figlie nei seguenti periodi:
* durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. In deroga i genitori concorderanno fra loro la gestione della frequentazione nel giorno di Natale;
in caso di disaccordo il genitore che fruisce del secondo periodo trascorrerà con le minori la vigilia di Natale dalle ore 19 sino al giorno successivo ore 10;
** il 50% delle vacanze invernali e pasquali con modalità da concordare;
*** durante le ferie estive per tre settimane, anche non consecutive,
da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
**** per i giorni festivi infrasettimanali i genitori rispetteranno l'alternanza settimanale prevista, i giorni di compleanno e le feste della mamma e del papà sempre con il genitore festeggiato, compleanno delle figlie in alternanza annuale fra i genitori. La regola non trova applicazione nel caso che tali giorni cadano in periodo feriale estivo di competenza dell'altro genitore. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori;
4) porre a carico del padre l' obbligo di versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la complessiva somma mensile di euro
400/00 (duecento pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2024 – mese gennaio) nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 60% alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche ordinarie e non e ludico sportive a sostenersi per le figlie minori. Con
applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei pagina 3 di 6 casi di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità
di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019.
In deroga la spesa per la mensa (se utilizzata) ripartita al 50% fra i genitori.
5) Dare atto che il sig. acconsente a che la sig.ra CP_1 Pt_1
riceva integralmente l'assegno unico per le figlie minori;
quote oneri deducibili e detraibili secondo legge”.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, reciprocamente rinunciano all'assegno al coniuge.
Le spese legali interamente compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 26 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 gennaio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 4 di 6 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OZ
il 16 giugno 2007 tra nata ad [...] il [...] codice Parte_1
fiscale C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale CP_1
C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di OZ al n°2, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERLOZ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 5 di 6 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 AOSTA, presso il difensore avv. DAL TOE' MARIA GRAZIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCHIN GIULIA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 34 DONNAS presso lo studio dell'avv. CECCHIN GIULIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa dichiarazione di non volersi riconciliare chiedono fissarsi udienza per la loro comparizione personale, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire la comparizione personale con trattazione in forma cartolare con deposito di note scritte, affinché voglia:
pagina 1 di 6 - dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in OZ (AO) il
16 giugno 2007 fra nata ad [...] il 31 Parte_1
maggio 1978 - cittadinanza italiana - codice fiscale C.F._1
-== e nato ad [...] il [...] - CP_1
cittadinanza italiana – codice fiscale (matrimonio C.F._2
trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di OZ al numero 02, parte II, serie A anno 2007); alle condizioni di cui alla intervenuta separazione personale;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OZ (AO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle annotazioni di legge.
Condizioni di cui alla separazione:
1) disporre l'affidamento condiviso fra i genitori delle figlie minori con collocazione e residenza delle stesse presso la madre;
2) assegnare la casa familiare, con tutti i beni e gli arredi che la compongono alla madre collocataria. Bene immobile in proprietà
esclusiva della sig.ra - identificativi catastali: Parte_1
Comune di Saint PH (AO) - foglio 19 – particella 654 sub 3=
foglio 19 - particella 654 ==
3) disporre i seguenti tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore:
I settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì - giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre;
II settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì -giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre.
I genitori concorderanno gli orari di presa in carico delle minori tenendo conto degli impegni scolastici e non delle figlie.
pagina 2 di 6 I genitori terranno inoltre presso di sé le figlie nei seguenti periodi:
* durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. In deroga i genitori concorderanno fra loro la gestione della frequentazione nel giorno di Natale;
in caso di disaccordo il genitore che fruisce del secondo periodo trascorrerà con le minori la vigilia di Natale dalle ore 19 sino al giorno successivo ore 10;
** il 50% delle vacanze invernali e pasquali con modalità da concordare;
*** durante le ferie estive per tre settimane, anche non consecutive,
da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
**** per i giorni festivi infrasettimanali i genitori rispetteranno l'alternanza settimanale prevista, i giorni di compleanno e le feste della mamma e del papà sempre con il genitore festeggiato, compleanno delle figlie in alternanza annuale fra i genitori. La regola non trova applicazione nel caso che tali giorni cadano in periodo feriale estivo di competenza dell'altro genitore. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori;
4) porre a carico del padre l' obbligo di versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la complessiva somma mensile di euro
400/00 (duecento pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2024 – mese gennaio) nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 60% alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche ordinarie e non e ludico sportive a sostenersi per le figlie minori. Con
applicazione, per l'individuazione delle spese extra-assegno, dei pagina 3 di 6 casi di necessario preventivo accordo tra i genitori e delle modalità
di rimborso, il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc del Tribunale di Aosta sottoscritto il 22/02/2019.
In deroga la spesa per la mensa (se utilizzata) ripartita al 50% fra i genitori.
5) Dare atto che il sig. acconsente a che la sig.ra CP_1 Pt_1
riceva integralmente l'assegno unico per le figlie minori;
quote oneri deducibili e detraibili secondo legge”.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e,
pertanto, reciprocamente rinunciano all'assegno al coniuge.
Le spese legali interamente compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 26 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 gennaio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
pagina 4 di 6 come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OZ
il 16 giugno 2007 tra nata ad [...] il [...] codice Parte_1
fiscale C.F._1
e nato ad [...] il [...] codice fiscale CP_1
C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di OZ al n°2, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERLOZ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 5 di 6 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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