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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4011/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 01/07/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4011/2018
r.g.a.c.
tra elett.te dom.ta in Ottaviano alla via Pasquale Parte_1
Cappuccio n. 12, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
, elett.te dom.to in Ottaviano alla via Pasquale Parte_2
Cappuccio n. 12, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTORE , elett.te dom.ta in Ottaviano alla via Pasquale Parte_3
Cappuccio n. 12, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
e elett.te dom.ta in Salerno, alla Controparte_1
Lungomare Trieste n. 84, presso lo GA SO , CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. TREZZA GIUSEPPE in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
nonché
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_4 Parte_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SARDI RENATO
[...]
- INTERVENUTA
avente ad oggetto: AZIONE RIPETIZIONE INDEBITO
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
=============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità, nell'odierno giudizio, dell'intervento da parte della , nella qualità di Controparte_4
procuratrice speciale di quest'ultima cessionaria dei crediti Parte_4
per cui è causa, attesa la prova documentale della legittimazione di questa.
L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della banca opposta relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti degli opponenti. La cessione del credito,
infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza dell'odierno giudizio.
Tuttavia, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.,
la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti Controparte_1
del successore a titolo particolare. Ed, invero, potrebbe pronunciarsi la condanna degli opponenti all'adempimento direttamente in favore del cessionario, pag. 3/12 indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso, ma solo con l'adesione del cedente e qualora non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, tutte circostanze non realizzatesi nella presente sede.
Cionondimeno, è bene rammentare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, con la conseguenza che la sua successione nel processo, della quale la cessione di credito costituisce il titolo, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, lo espone agli effetti della decisione pronunciata, ed è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva.
Con la proposizione del presente giudizio, la Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto di accertare, in riferimento ai rapporti
[...] Parte_3
intrattenuti con la convenuta , la previsione di Controparte_1
interessi usurai, oltre all'applicazione illegittima di interessi anatocistici e di spese varie, tra cui la commissione di massimo scoperto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda, in CP_5
quanto infondata ed agendo, in via riconvenzionale, per ottenere la condanna degli attori al pagamento della complessiva somma di €. 442.430,26, oltre interessi, atteso che “la banca è creditrice della società, in solido con i garanti, pag. 4/12 della somma di €. 40.117,32, oltre interessi spese e commissioni dal 01/07/2018,
per scoperto sul conto corrente di corrispondenza n. 2043; della somma di €.
192.369,88, interessi spese e commissioni dal 01/07/2018 portata da utilizzo
della linea di credito per esigenze finanziarie gestito sul conto di appoggio
n.282730; e della somma di €. 209.943,06 interessi spese e commissioni dal
01/07/2018, portata da utilizzo della linea di credito per il pagamento di
forniture gestito sul conto di appoggio n. 281503” (cfr, comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, si deve procedere preliminarmente ad esaminare la posizione dei fideiussori, e Parte_2 Parte_3
Sul punto, va da subito rilevato che la CTU grafologica disposta dalla scrivente ha confermato l'autografia delle firme apposte dagli attori sul contratto di fideiussione del 28.03.2012.
Per quanto concerne la qualificazione dei contratti sottoscritti dagli odierni garanti, il Tribunale ritiene che gli stessi vadano qualificati in termini di garanzia autonoma, nella misura in cui, ai fini della configurabilità di una garanzia di tal fatta, secondo la più recente ed avveduta giurisprudenza, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia: caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la pag. 5/12 carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità nè all'efficacia del rapporto di base.
Riportando le predette coordinate applicative alla presente controversia, il
Tribunale rileva come, nella specie, si sia in presenza di garanzia personale da inquadrarsi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, poiché, secondo la previsione di cui all'art. 7) del contratto in atti, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole ed inoltre, come indicato dall'art. 8), la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, e ciò anche nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano ritenute invalide.
Cionondimeno, in ordine alle doglianze, proposte dai garanti, circa la ricorrenza di interessi anatocistici e usurai, il Tribunale ritiene le stesse del tutto ammissibili, atteso che “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è
legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del
contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere
sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola
anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di
ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”
Cassazione civile sez. I, 31/03/2023, n.9071; Cassazione civile sez. I,
10/01/2018, n.371).
pag. 6/12 Orbene, la CTU svolta nel corso del giudizio ha chiaramente escluso la sussistenza di pattuizioni usurarie mentre, per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale, per il c/anticipi n.281503 (del 27.1.2009) e per il c/anticipi n.282730 (del 19.3.2012) l'esperto ha ritenuto che la relativa clausola non fosse validamente pattuita.
Ed, invero, trattandosi di contratti sorti successivamente al 22/4/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, contenente la disciplina di attuazione dell'art. 120 T.u.b. come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999,
ma anteriori alla modifica di cui alla L. 147/2013) si rileva come la capitalizzazione infrannuale degli interessi debba ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e di contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria. In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo
è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo, 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista, 3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Per quanto concerne, infine, la commissione di massimo scoperto, pur avendo accertato il CTU una non valida pattuizione della stessa, la mancata applicazione,
in concreto, dell'onere predetto rende irrilevante ogni contestazione sul punto.
pag. 7/12 Cionondimeno, appare fondata la censura relativa al difetto di adeguata prova scritta del credito per violazione dell' art. 117 TUB, difettando la forma scritta per gli affidamenti concessi.
In particolare, pur essendovi agli atti il contratto di conto corrente (con relativi estratti conto ed estratto certificato ex art. 50 TUB), non risulta depositato alcun contratto di fido ovvero di apertura di credito, sicché alcun valore possono rivestire le variazioni contrattuali pur prodotte dalla banca.
Al riguardo giova ricordare che, trattandosi di regolamento contrattuale per il quale è senz' altro prevista la forma scritta ad substantiam ex art. 117, comma 1 e
3 TUB, la mancata previsione per iscritto del rapporto di anticipazione comporta la illegittimità delle pretese addebitate a tale titolo dalla in difetto di forma CP_1
scritta: ed infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza quello per il quale “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito -a pena di nullità- deve
essere stipulata per iscritto, salvo che non sia già contenuta e disciplinata nel
contratto di conto corrente -stipulato in forma scritta- come previsto dalla
delibera C.I.C.R. datata 4 marzo 2003, in applicazione dell' art. 117, co. 2 dl .gs.
385 del 1993 - - non essendo pertanto sufficiente a dimostrare l'esistenza della
circostanza che l'affidamento si evinca dal "libro fidi", né che il suo contenuto
possa essere ricostruito mediante l'esame del "regolamento di portafoglio",
destinato soltanto a raccogliere tutte le procedure tecnico operative per la gestione dei titoli” (Corte di Cass., sent. n. 926 del 2022; Corte di Appello di pag. 8/12 Firenze, sent. n. 1055 del 2022, con principio di diritto riferito all' apertura di credito).
Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di
disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del
1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano
la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari
contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché
quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in
esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
"contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio". (Corte di Cass., sent. n. 27837 del 2017, con la quale la S.C. ha
- confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia).
Ed infatti, che “la pattuizione relativa all'apertura di credito, pur non
richiedendo in assoluto forma scritta ove sia connessa funzionalmente ad un
pag. 9/12 contratto di apertura di conto corrente, deve tuttavia vedere indicate
compiutamente ed espressamente nel contratto primario – a cui il fido accede -
le condizioni a cui l'istituto intende concedere tale affidamento” (Trib. Massa,
sent. n. 483 del 2020).
Ciò premesso, è da rilevare che, nella fattispecie, l'onere di forma scritta per il rapporto di credito non possa ritenersi soddisfatto, atteso che nel documento contrattuale di apertura del conto corrente non è indicato l'importo dell'eventuale fido da concedersi;
pertanto, sulla scorta di tali premesse si è ritenuto necessario disporre attività peritale al fine di procedere al ricalcolo del saldo del contratto di conto corrente, calcolando gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Il ctu ha così provveduto a rideterminare il saldo di tutti i rapporti di cui gli attori erano titolari utilizzando, in luogo dei tassi indicati contrattualmente, i tassi sostitutivi ex art.117 del T.U.B. (integrazione elaborato peritale).
A seguito dei conteggi effettuati il c.t.u. ha rideterminato il saldo debitore in euro
253.805,36 in luogo del saldo debitore di euro 437.383,83 domandato dalla banca in via riconvenzionale.
Pertanto, all'esito di tale indagine, il nominato esperto ha riconosciuto la sussistenza di un debito, a carico dei correntisti, pari ad €. 253.805,36, oltre interessi legali dalla domanda.
pag. 10/12 Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale, in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca delle parti (atteso che, nonostante la parziale fondatezza delle contestazioni attoree, all'esito della istruttoria non è risultata la sussistenza di un saldo attivo per gli attori), ne dispone la compensazione nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice.
Le spese di lite delle due ctu espletate vengono compensate tra le parti e si pongono a carico di ciascuna parte in misura pari al 50%.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, in favore della , di €. 253.805,36, CP_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda;
c) condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio che, compensate per la metà, si liquidano in € 7.051, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 11/12 d) pone le spese delle ctu espletate a carico delle parti in misura pari al
50% ciascuna.
Così deciso in Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 01/07/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4011/2018
r.g.a.c.
tra elett.te dom.ta in Ottaviano alla via Pasquale Parte_1
Cappuccio n. 12, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
, elett.te dom.to in Ottaviano alla via Pasquale Parte_2
Cappuccio n. 12, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTORE , elett.te dom.ta in Ottaviano alla via Pasquale Parte_3
Cappuccio n. 12, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti DE
VINCENZO PAOLO e BRAVACCIO ARISTIDE, in virtù di procura in atti
- ATTRICE
e elett.te dom.ta in Salerno, alla Controparte_1
Lungomare Trieste n. 84, presso lo GA SO , CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. TREZZA GIUSEPPE in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
nonché
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_4 Parte_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SARDI RENATO
[...]
- INTERVENUTA
avente ad oggetto: AZIONE RIPETIZIONE INDEBITO
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
=============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità, nell'odierno giudizio, dell'intervento da parte della , nella qualità di Controparte_4
procuratrice speciale di quest'ultima cessionaria dei crediti Parte_4
per cui è causa, attesa la prova documentale della legittimazione di questa.
L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della banca opposta relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti degli opponenti. La cessione del credito,
infatti, risulta essere avvenuta nella pendenza dell'odierno giudizio.
Tuttavia, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, comma 3 c.p.c.,
la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della
, pur spiegando i suoi effetti anche nei confronti Controparte_1
del successore a titolo particolare. Ed, invero, potrebbe pronunciarsi la condanna degli opponenti all'adempimento direttamente in favore del cessionario, pag. 3/12 indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso, ma solo con l'adesione del cedente e qualora non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, tutte circostanze non realizzatesi nella presente sede.
Cionondimeno, è bene rammentare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, con la conseguenza che la sua successione nel processo, della quale la cessione di credito costituisce il titolo, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, lo espone agli effetti della decisione pronunciata, ed è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva.
Con la proposizione del presente giudizio, la Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto di accertare, in riferimento ai rapporti
[...] Parte_3
intrattenuti con la convenuta , la previsione di Controparte_1
interessi usurai, oltre all'applicazione illegittima di interessi anatocistici e di spese varie, tra cui la commissione di massimo scoperto.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda, in CP_5
quanto infondata ed agendo, in via riconvenzionale, per ottenere la condanna degli attori al pagamento della complessiva somma di €. 442.430,26, oltre interessi, atteso che “la banca è creditrice della società, in solido con i garanti, pag. 4/12 della somma di €. 40.117,32, oltre interessi spese e commissioni dal 01/07/2018,
per scoperto sul conto corrente di corrispondenza n. 2043; della somma di €.
192.369,88, interessi spese e commissioni dal 01/07/2018 portata da utilizzo
della linea di credito per esigenze finanziarie gestito sul conto di appoggio
n.282730; e della somma di €. 209.943,06 interessi spese e commissioni dal
01/07/2018, portata da utilizzo della linea di credito per il pagamento di
forniture gestito sul conto di appoggio n. 281503” (cfr, comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, si deve procedere preliminarmente ad esaminare la posizione dei fideiussori, e Parte_2 Parte_3
Sul punto, va da subito rilevato che la CTU grafologica disposta dalla scrivente ha confermato l'autografia delle firme apposte dagli attori sul contratto di fideiussione del 28.03.2012.
Per quanto concerne la qualificazione dei contratti sottoscritti dagli odierni garanti, il Tribunale ritiene che gli stessi vadano qualificati in termini di garanzia autonoma, nella misura in cui, ai fini della configurabilità di una garanzia di tal fatta, secondo la più recente ed avveduta giurisprudenza, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia: caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la pag. 5/12 carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità nè all'efficacia del rapporto di base.
Riportando le predette coordinate applicative alla presente controversia, il
Tribunale rileva come, nella specie, si sia in presenza di garanzia personale da inquadrarsi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, poiché, secondo la previsione di cui all'art. 7) del contratto in atti, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole ed inoltre, come indicato dall'art. 8), la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, e ciò anche nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano ritenute invalide.
Cionondimeno, in ordine alle doglianze, proposte dai garanti, circa la ricorrenza di interessi anatocistici e usurai, il Tribunale ritiene le stesse del tutto ammissibili, atteso che “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è
legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del
contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere
sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola
anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di
ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”
Cassazione civile sez. I, 31/03/2023, n.9071; Cassazione civile sez. I,
10/01/2018, n.371).
pag. 6/12 Orbene, la CTU svolta nel corso del giudizio ha chiaramente escluso la sussistenza di pattuizioni usurarie mentre, per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale, per il c/anticipi n.281503 (del 27.1.2009) e per il c/anticipi n.282730 (del 19.3.2012) l'esperto ha ritenuto che la relativa clausola non fosse validamente pattuita.
Ed, invero, trattandosi di contratti sorti successivamente al 22/4/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, contenente la disciplina di attuazione dell'art. 120 T.u.b. come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999,
ma anteriori alla modifica di cui alla L. 147/2013) si rileva come la capitalizzazione infrannuale degli interessi debba ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e di contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria. In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo
è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo, 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista, 3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Per quanto concerne, infine, la commissione di massimo scoperto, pur avendo accertato il CTU una non valida pattuizione della stessa, la mancata applicazione,
in concreto, dell'onere predetto rende irrilevante ogni contestazione sul punto.
pag. 7/12 Cionondimeno, appare fondata la censura relativa al difetto di adeguata prova scritta del credito per violazione dell' art. 117 TUB, difettando la forma scritta per gli affidamenti concessi.
In particolare, pur essendovi agli atti il contratto di conto corrente (con relativi estratti conto ed estratto certificato ex art. 50 TUB), non risulta depositato alcun contratto di fido ovvero di apertura di credito, sicché alcun valore possono rivestire le variazioni contrattuali pur prodotte dalla banca.
Al riguardo giova ricordare che, trattandosi di regolamento contrattuale per il quale è senz' altro prevista la forma scritta ad substantiam ex art. 117, comma 1 e
3 TUB, la mancata previsione per iscritto del rapporto di anticipazione comporta la illegittimità delle pretese addebitate a tale titolo dalla in difetto di forma CP_1
scritta: ed infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza quello per il quale “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito -a pena di nullità- deve
essere stipulata per iscritto, salvo che non sia già contenuta e disciplinata nel
contratto di conto corrente -stipulato in forma scritta- come previsto dalla
delibera C.I.C.R. datata 4 marzo 2003, in applicazione dell' art. 117, co. 2 dl .gs.
385 del 1993 - - non essendo pertanto sufficiente a dimostrare l'esistenza della
circostanza che l'affidamento si evinca dal "libro fidi", né che il suo contenuto
possa essere ricostruito mediante l'esame del "regolamento di portafoglio",
destinato soltanto a raccogliere tutte le procedure tecnico operative per la gestione dei titoli” (Corte di Cass., sent. n. 926 del 2022; Corte di Appello di pag. 8/12 Firenze, sent. n. 1055 del 2022, con principio di diritto riferito all' apertura di credito).
Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di
disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del
1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano
la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari
contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché
quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in
esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
"contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio". (Corte di Cass., sent. n. 27837 del 2017, con la quale la S.C. ha
- confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia).
Ed infatti, che “la pattuizione relativa all'apertura di credito, pur non
richiedendo in assoluto forma scritta ove sia connessa funzionalmente ad un
pag. 9/12 contratto di apertura di conto corrente, deve tuttavia vedere indicate
compiutamente ed espressamente nel contratto primario – a cui il fido accede -
le condizioni a cui l'istituto intende concedere tale affidamento” (Trib. Massa,
sent. n. 483 del 2020).
Ciò premesso, è da rilevare che, nella fattispecie, l'onere di forma scritta per il rapporto di credito non possa ritenersi soddisfatto, atteso che nel documento contrattuale di apertura del conto corrente non è indicato l'importo dell'eventuale fido da concedersi;
pertanto, sulla scorta di tali premesse si è ritenuto necessario disporre attività peritale al fine di procedere al ricalcolo del saldo del contratto di conto corrente, calcolando gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Il ctu ha così provveduto a rideterminare il saldo di tutti i rapporti di cui gli attori erano titolari utilizzando, in luogo dei tassi indicati contrattualmente, i tassi sostitutivi ex art.117 del T.U.B. (integrazione elaborato peritale).
A seguito dei conteggi effettuati il c.t.u. ha rideterminato il saldo debitore in euro
253.805,36 in luogo del saldo debitore di euro 437.383,83 domandato dalla banca in via riconvenzionale.
Pertanto, all'esito di tale indagine, il nominato esperto ha riconosciuto la sussistenza di un debito, a carico dei correntisti, pari ad €. 253.805,36, oltre interessi legali dalla domanda.
pag. 10/12 Per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale, in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca delle parti (atteso che, nonostante la parziale fondatezza delle contestazioni attoree, all'esito della istruttoria non è risultata la sussistenza di un saldo attivo per gli attori), ne dispone la compensazione nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice.
Le spese di lite delle due ctu espletate vengono compensate tra le parti e si pongono a carico di ciascuna parte in misura pari al 50%.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido, in favore della , di €. 253.805,36, CP_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda;
c) condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio che, compensate per la metà, si liquidano in € 7.051, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 11/12 d) pone le spese delle ctu espletate a carico delle parti in misura pari al
50% ciascuna.
Così deciso in Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 12/12