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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna n. THB01DF03041/2024, notificato il 7.3.2025, per Irpef ed addizionali, anno 2017.
Detto atto impositivo trae origine dall'accredito, nel corso del 2017, della somma di euro 345.986,00, senza una indicazione corrispondente nella dichiarazione dei redditi presentata per il predetto anno. Il citato importo è formato da 340.000 come denari affluiti nel conto bancario personale della ricorrente, oltre euro 5.986 versato da Società_1 sul medesimo conto corrente.
Le giustificazioni addotte dalla ricorrente a fronte dell'ingresso di tali denari nel proprio conto corrente, risiedevano nel corrispettivo percepito dalla srl Società_2 a seguito di cessione di un'azienda acquistata nel 2007 e rivenduta nel 2017 per complessivi 450.000 euro, materialmente versato per 340.000 euro sul proprio conto personale, amministratrice poi liquidatrice della srl, al fine di poter far fronte ai debiti societari nella fase liquidatoria.
La relativa verifica operata da parte dell'Agenzia, tesa ad un accertamento puntuale della dinamica contabile, non poteva essere ritualmente eseguita stante l'irreperibilità del professionista incaricato. A supporto di una ricostruzione razionale da parte di altro professionista, la ricorrente produceva, in sede endoprocedimentale, documentazione probatoria di riferimento. L'Ufficio, sulla scorta della valutata mancata/insufficiente documentazione richiesta, provvedeva comunque a recuperare a tassazione, quale reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 TUIR, l'importo di € 237.521,00.
Nel particolare, tale cifra scaturiva dalla differenza tra 340.000 euro e 102.479,00. Ove il primo termine rappresenta il versamento parziale sul c/c personale della ricorrente con riferimento alla somma incassata come corrispettivo della cessione di azienda precedentemente acquistata e il secondo rappresenta l'importo riconosciuto dall'Ufficio come uscite rectius( : utilizzo delle dette somme) destinate ad estinguere i debiti societari. Per cui la differenza di euro 237.521,00 è stata qualificata come compenso per l'attività di amministratrice/liquidatrice della società Società_2 srl in quanto non opportunamente giustificata. Le doglianze espresse dalla ricorrente, a sostegno del ricorso, sono connesse a fatti amministrativi tracciati e correlati agli accadimenti gestionali. Nel particolare sottolinea che la società a r.l. Società_2 esponeva in bilancio debiti, soddisfatti grazie proprio agli introiti derivanti dalla cessione d'azienda da parte della ricorrente, nella qualità di legale rappresentante ed obbligata altresì in base alle clausole contrattuali indicate nel contratto di cessione.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna della resistente alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio.
Risulta presentata memoria del 22.1.2026, ove vengono puntualizzate e dettagliate le eccezioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, regolarmente costituita, respinge le doglianze esposte dalla sig.ra Ricorrente_1 in relazione alla documentazione prodotta non avente efficacia dimostrativa in funzione dell'accredito bancario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Il Collegio osserva che la ricorrente abbia ricostruito, in modo logico-razionale, dal punto di vista contabile-amministrativo e spiegate
,le ragioni e l'origine della contestata somma accreditata sul c/c personale.
Dagli atti versati in giudizio risulta che il bilancio della società Società_2 srl, al 31.12.2016, esponeva debiti complessivi al momento della cessione dell'azienda di euro 638.317; debiti che sono stati pagati in parte a seguito di cessione di azienda acquistata il 3.4.2007 e rivenduta il 28.4.2017.
I denari relativi risultano riscossi quanto ad € 100.000, con assegno emesso il 27.3.2017 (alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita) ed intestato alla Sig.a Ricorrente_1 e, quanto al rimanente importo di € 350.000, con assegno emesso il 28.4.2017 (alla stipula dell'atto di vendita) ed intestato alla Società_2 s.r.l., di cui 240.000 venivano bonificati dalla Società_2 srl sul conto della ricorrente. I debiti venivano esclusi dalla cessione rimanendo così nel patrimonio della cedente. E i residui 110.000 restavano nelle casse societarie. Quindi tali entrate finanziarie in capo alla ricorrente sono state utilizzate per l'estinzione, di parte dei debiti societari, atto peraltro dovuto nella qualità di liquidatrice della srl Società_2. Ciò si evince altresì dalla ricostruzione dei movimenti bancari/contabili operata dal commercialista dott. Nominativo_2 e prova indiretta si ricava dall'assenza di rivendicazioni in merito da parte dei creditori. Al riguardo risultano prelievi bancari di euro 159.808 per l'effettuazione dei pagamenti.
Pertanto, al riguardo, non è dato di apprezzare una componente reddituale tassabile da attribuire alla ricorrente, bensì solo movimenti finanziari compensativi di partite debitorie/creditorie, peraltro compiute in una logica liquidatoria da parte ricorrente.
In tale contesto appare razionale, che i 50.000 euro, come credito maturato a favore della ricorrente per la vendita in qualità di privato alla Società_2 srl di mobili, vengano scomputati dall'importo dei 237.521 euro ipotizzato dall'Agenzia come compenso avente valenza reddituale. Analogamente, un aspetto reddituale non è rinvenibile neppure con riferimento ai 45.000 euro corrispondente alla fidejussione omnibus sottoscritta il 3.4.2007 a garanzia del pagamento di debiti contratti dalla Società_2 s.r.l. con la Banca_1 s.p.a. Quindi appare altresì razionale che, essendo la società cancellata e la ricorrente tenuta al pagamento dei debiti con il ricavato della vendita dell'attività, il detto importo venga trattenuto dalla liquidatrice al fine di pagare il debito societario.
Oltre a quanto sopra valutato si consideri che nel bilancio della società sono allocati debiti per finanziamenti infruttiferi per ben oltre 620.807 euro e che la ricorrente era proprietaria di quota societaria nella misura del 64%; ecco che, specularmente e tecnicamente, il credito attribuibile e vantato dalla sig.ra Ricorrente_1 era di ammontare ben superiore all'importo versato sul c/c personale e considerato ingiustificato dall'Ufficio (397.316 euro contro 340.000). Quindi la ricorrente ha trattenuto addirittura solo una parte rispetto al totale credito vantato in restituzione. Il che vale, secondo questo Collegio, a escludere l'emersione di materia imponibile in capo alla ricorrente, nell'ambito di una dinamica amministrativo/contabile rappresentativa di aspetti monetari/finanziari di natura tra loro sostanzialmente permutativa/ compensativa.
Alla luce di quanto sopra valutato il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, restando assorbiti ulteriori motivi. Per quanto riguarda le spese si giudica equa la compensazione delle stesse in considerazione della particolare natura interpretativa della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF03041 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna n. THB01DF03041/2024, notificato il 7.3.2025, per Irpef ed addizionali, anno 2017.
Detto atto impositivo trae origine dall'accredito, nel corso del 2017, della somma di euro 345.986,00, senza una indicazione corrispondente nella dichiarazione dei redditi presentata per il predetto anno. Il citato importo è formato da 340.000 come denari affluiti nel conto bancario personale della ricorrente, oltre euro 5.986 versato da Società_1 sul medesimo conto corrente.
Le giustificazioni addotte dalla ricorrente a fronte dell'ingresso di tali denari nel proprio conto corrente, risiedevano nel corrispettivo percepito dalla srl Società_2 a seguito di cessione di un'azienda acquistata nel 2007 e rivenduta nel 2017 per complessivi 450.000 euro, materialmente versato per 340.000 euro sul proprio conto personale, amministratrice poi liquidatrice della srl, al fine di poter far fronte ai debiti societari nella fase liquidatoria.
La relativa verifica operata da parte dell'Agenzia, tesa ad un accertamento puntuale della dinamica contabile, non poteva essere ritualmente eseguita stante l'irreperibilità del professionista incaricato. A supporto di una ricostruzione razionale da parte di altro professionista, la ricorrente produceva, in sede endoprocedimentale, documentazione probatoria di riferimento. L'Ufficio, sulla scorta della valutata mancata/insufficiente documentazione richiesta, provvedeva comunque a recuperare a tassazione, quale reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 TUIR, l'importo di € 237.521,00.
Nel particolare, tale cifra scaturiva dalla differenza tra 340.000 euro e 102.479,00. Ove il primo termine rappresenta il versamento parziale sul c/c personale della ricorrente con riferimento alla somma incassata come corrispettivo della cessione di azienda precedentemente acquistata e il secondo rappresenta l'importo riconosciuto dall'Ufficio come uscite rectius( : utilizzo delle dette somme) destinate ad estinguere i debiti societari. Per cui la differenza di euro 237.521,00 è stata qualificata come compenso per l'attività di amministratrice/liquidatrice della società Società_2 srl in quanto non opportunamente giustificata. Le doglianze espresse dalla ricorrente, a sostegno del ricorso, sono connesse a fatti amministrativi tracciati e correlati agli accadimenti gestionali. Nel particolare sottolinea che la società a r.l. Società_2 esponeva in bilancio debiti, soddisfatti grazie proprio agli introiti derivanti dalla cessione d'azienda da parte della ricorrente, nella qualità di legale rappresentante ed obbligata altresì in base alle clausole contrattuali indicate nel contratto di cessione.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna della resistente alla rifusione delle spese e funzioni del giudizio.
Risulta presentata memoria del 22.1.2026, ove vengono puntualizzate e dettagliate le eccezioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, regolarmente costituita, respinge le doglianze esposte dalla sig.ra Ricorrente_1 in relazione alla documentazione prodotta non avente efficacia dimostrativa in funzione dell'accredito bancario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Il Collegio osserva che la ricorrente abbia ricostruito, in modo logico-razionale, dal punto di vista contabile-amministrativo e spiegate
,le ragioni e l'origine della contestata somma accreditata sul c/c personale.
Dagli atti versati in giudizio risulta che il bilancio della società Società_2 srl, al 31.12.2016, esponeva debiti complessivi al momento della cessione dell'azienda di euro 638.317; debiti che sono stati pagati in parte a seguito di cessione di azienda acquistata il 3.4.2007 e rivenduta il 28.4.2017.
I denari relativi risultano riscossi quanto ad € 100.000, con assegno emesso il 27.3.2017 (alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita) ed intestato alla Sig.a Ricorrente_1 e, quanto al rimanente importo di € 350.000, con assegno emesso il 28.4.2017 (alla stipula dell'atto di vendita) ed intestato alla Società_2 s.r.l., di cui 240.000 venivano bonificati dalla Società_2 srl sul conto della ricorrente. I debiti venivano esclusi dalla cessione rimanendo così nel patrimonio della cedente. E i residui 110.000 restavano nelle casse societarie. Quindi tali entrate finanziarie in capo alla ricorrente sono state utilizzate per l'estinzione, di parte dei debiti societari, atto peraltro dovuto nella qualità di liquidatrice della srl Società_2. Ciò si evince altresì dalla ricostruzione dei movimenti bancari/contabili operata dal commercialista dott. Nominativo_2 e prova indiretta si ricava dall'assenza di rivendicazioni in merito da parte dei creditori. Al riguardo risultano prelievi bancari di euro 159.808 per l'effettuazione dei pagamenti.
Pertanto, al riguardo, non è dato di apprezzare una componente reddituale tassabile da attribuire alla ricorrente, bensì solo movimenti finanziari compensativi di partite debitorie/creditorie, peraltro compiute in una logica liquidatoria da parte ricorrente.
In tale contesto appare razionale, che i 50.000 euro, come credito maturato a favore della ricorrente per la vendita in qualità di privato alla Società_2 srl di mobili, vengano scomputati dall'importo dei 237.521 euro ipotizzato dall'Agenzia come compenso avente valenza reddituale. Analogamente, un aspetto reddituale non è rinvenibile neppure con riferimento ai 45.000 euro corrispondente alla fidejussione omnibus sottoscritta il 3.4.2007 a garanzia del pagamento di debiti contratti dalla Società_2 s.r.l. con la Banca_1 s.p.a. Quindi appare altresì razionale che, essendo la società cancellata e la ricorrente tenuta al pagamento dei debiti con il ricavato della vendita dell'attività, il detto importo venga trattenuto dalla liquidatrice al fine di pagare il debito societario.
Oltre a quanto sopra valutato si consideri che nel bilancio della società sono allocati debiti per finanziamenti infruttiferi per ben oltre 620.807 euro e che la ricorrente era proprietaria di quota societaria nella misura del 64%; ecco che, specularmente e tecnicamente, il credito attribuibile e vantato dalla sig.ra Ricorrente_1 era di ammontare ben superiore all'importo versato sul c/c personale e considerato ingiustificato dall'Ufficio (397.316 euro contro 340.000). Quindi la ricorrente ha trattenuto addirittura solo una parte rispetto al totale credito vantato in restituzione. Il che vale, secondo questo Collegio, a escludere l'emersione di materia imponibile in capo alla ricorrente, nell'ambito di una dinamica amministrativo/contabile rappresentativa di aspetti monetari/finanziari di natura tra loro sostanzialmente permutativa/ compensativa.
Alla luce di quanto sopra valutato il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, restando assorbiti ulteriori motivi. Per quanto riguarda le spese si giudica equa la compensazione delle stesse in considerazione della particolare natura interpretativa della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.