Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Colucci e Silvia Colucci, con domicilio digitale come da PEC risultante da Reginde;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Liceo Statale Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate “-OMISSIS-”, non costituito in giudizio;
per l’esatta ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- resa inter partes il 30.05.2024 nel procedimento n. -OMISSIS- R.G., notificata telematicamente il 4.6.2024 alle parti in proprio ai fini dell’esecuzione e ai rispettivi procuratori per la decorrenza dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in esame, notificato in data 7.11.2024 e depositato in data 8.11.2024, -OMISSIS- ha agito innanzi a questo Tribunale chiedendo l’ottemperanza delle Amministrazioni intimate alle statuizioni della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- del 30.5.2024 nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.G., notificata alle stesse in data 4.6.2024 e divenuta definitiva, prescrivendo alle medesime di “ Ricostrui (re) la carriera della ricorrente ai fini giuridici ed economici con il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 01.03.2015 ”, nonché di “ Corrispond (ere) , alla ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva (quantificata sino a marzo 2023) di € 29.202,39, con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti ”.
La parte ha, altresì, chiesto al Tribunale la fissazione di una “ somma di denaro che le Amministrazioni dovranno per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ”.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.11.2024 con atto di mero rito, successivamente effettuando plurimi depositi documentali.
3. Con memoria depositata il 20.6.2025, il Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione – totale o, comunque, parziale – della materia del contendere in conseguenza dell’adozione del decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente n. -OMISSIS- del 17.6.2025.
4. Depositata dalla ricorrente una memoria di replica in data 30.6.2025, all’esito dell’udienza camerale del 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. É anzitutto agli atti la sentenza ottemperanda n. -OMISSIS- del 30.5.2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, con cui quest’ultimo, accogliendo il ricorso del 19.1.2021 azionato dalla -OMISSIS- nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha dichiarato il diritto della prima “ al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio prestato con contratti a tempo determinato anteriormente all’immissione in ruolo ”, condannando il Ministero “ alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici della -OMISSIS- con il riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 a decorrere dall’1.3.2015 ”, nonché a pagare, in favore della ricorrente, “ le relative differenze retributive, al netto di quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo e nei limiti della prescrizione quinquennale, per un ammontare complessivo (calcolato sino a marzo 2023) pari ad euro 29.202,39, con la maggiorazione degli interessi legali decorrenti, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione dei diritti ” (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente).
È documentato, oltre che incontestato in questa sede dall’Amministrazione resistente, che tale sentenza è stata notificata in data 4.6.2024 (doc. 2, ibidem ) ed è divenuta definitiva (doc. 3).
6. Orbene, alla luce della documentazione in atti, va in primo luogo dichiarata l’intervenuta parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla prospettata omessa ottemperanza della pronuncia in esame sotto il profilo della ricostruzione della carriera della ricorrente, sia da un punto di vista giuridico, che economico.
Si evince, invero, dal decreto di ricostruzione n. -OMISSIS- del 17.6.2025 in atti (cfr. deposito di parte resistente effettuato in data 20.6.2025, in particolare dal prospetto di cui alle pp. 3 e 4) che l’Amministrazione scolastica, in piena adesione al dictat del Giudice del Lavoro, ha riconosciuto alla ricorrente un’anzianità di 9 anni di servizio - con assegnazione della relativa fascia stipendiale (9-14) di riferimento - a decorrere dal 1.3.2015, nonché di un’anzianità pari a 15 anni - con conseguente accesso alla superiore fascia stipendiale (15-20) - a partire dalla data del 1.3.2021 (la medesima Amministrazione ha anche precisato che, a decorrere dal 1.4.2023, la docente ha maturato un’anzianità pari a 17 anni di servizio).
Tanto basta per ritenere in parte qua soddisfatta la pretesa di parte ricorrente, essendo riscontrata l’intervenuta ricostruzione dell’anzianità di servizio della parte, anche sotto il profilo economico, in coerenza con la pronuncia per cui è chiesta l’ottemperanza (come, peraltro, confermato dalle stesse deduzioni attoree contenute nella memoria di replica, pur tardiva, depositata dalla parte in data 30.6.2025).
7. Risulta, invece, non adempiuto dall’Amministrazione l’obbligo per la stessa di provvedere al pagamento, in favore della -OMISSIS-, delle differenze retributive spettanti in ragione dell’operata ricostruzione, in accordo con i principi stabiliti dalla sentenza n. -OMISSIS-.
7.1. In particolare, quanto agli emolumenti differenziali dovuti sino al marzo 2023, espressamente quantificati all’interno della pronuncia ottemperanda nella misura di € 29.202,39, oltre ulteriori interessi ex art. 429 c.p.c., sebbene nel decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 17.6.2025 si dia in verità atto che tale importo è materialmente dovuto in favore della docente per il “ periodo dal 01/03/2015 al 31/03/2023 ” (cfr. art. 1 del medesimo decreto), difetta tuttavia agli atti del presente giudizio un’effettiva dimostrazione circa l’intervenuta corresponsione di tale somma in favore della ricorrente, con conseguente mancata prova dell’intervenuta ottemperanza dell’Amministrazione sotto tale profilo.
7.2. D’altro canto, sotto diversa prospettiva, la sentenza de qua risulta parzialmente inadempiuta anche perché il Ministero non pare aver considerato che l’importo liquidato dal Giudice del Lavoro di € 29.202,39 afferisce esclusivamente alle differenze dovute, in conseguenza della rinnovata ricostruzione di carriera, per il “ periodo dal 01/03/2015 al 31/03/2023 ”.
Atteso, però, che la statuizione giurisdizionale di cui si discute è stata resa in data 30.5.2024 e che con essa l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di tutte le differenze retributive derivanti dall’operata ricostruzione di carriera, se ne ricava dunque che non è stato pertanto neppure considerato - né espressamente quantificandolo, né provvedendo a disporne il pagamento - il quantum retributivo differenziale dovuto alla ricorrente con riferimento all’arco temporale che va dal marzo 2023 al maggio 2024, il tutto sempre con maggiorazione degli interessi previsti dall’art. 429 c.p.c.
7.3. Resta invece fermo, per quanto riguarda gli eventuali emolumenti differenziali maturati dalla docente in relazione al periodo di servizio reso dalla docente successivamente alla data di deposito della sentenza, che tale questione, seppur indirettamente correlata agli effetti dell’intervenuta statuizione del Giudice del Lavoro e pur essendo pacifico che l’Amministrazione dovrà in futuro provvedere all’ulteriore aggiornamento della progressione di carriera della ricorrente, non può tuttavia essere oggetto di alcun vaglio nel presente giudizio, esulando dallo specifico perimetro del contenzioso definito con la sentenza n. -OMISSIS-.
8. Va, infine, allo stato respinta la richiesta attorea riguardante la fissazione di una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., posto che dalla documentazione in atti si evince che la mancata esecuzione della suddetta pronuncia è dipesa anche da ritardi connessi a criticità rilevate in sede di controllo di regolarità contabile dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce in merito ad atti in precedenza adottati dall’Amministrazione in ottemperanza alla medesima sentenza (cfr. i depositi documentali di parte resistente del 10.12.2024).
9. Alla luce di quanto precede, previa declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere con riguardo all’operata ricostruzione della carriera della ricorrente a fini giuridici ed economici, il ricorso in esame deve trovare parziale accoglimento nei termini meglio sopra specificati, con conseguente ordine all’Amministrazione di ottemperare correttamente alla sentenza n. -OMISSIS- del 30.5.2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce con riguardo alla corresponsione delle differenze retributive dovute.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque da porre a carico delle Amministrazioni convenute, in solido tra loro, nella misura meglio indicata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, in parte dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in parte lo accoglie.
Per l’effetto, ordina alle Amministrazioni resistenti l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del 30.5.2024 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce nei termini meglio indicati in motivazione.
Condanna le medesime Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO