Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
8592 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, all'udienza di trattazione scritta del 4.12.2024, lette le note di T.S ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to MAGLIONE FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in PIAZZA G.BOVIO,14 80133 NAPOLI ITALIA C O N T R O
, in persona del legale rapp.p.t. rapp.to e dif.so CP_1 dall'GAMBACCIANI MARCO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA POMPEO MAGNO, 23/A 00192 ROMA OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 13/05/2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio proponendo CP_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 00446114 34 000 notificata l'11 aprile 2022 con cui si intimava il pagamento di € 915,34 di cui € 909,46 per " – Contributi anni 2000-2001-2003-2008- CP_1
2021" ed € 5,88 per "diritti di notifica spettanti a Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) in
[...] base all'art. 22 della legge 689 del 1981 preliminarmente sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento in oggetto;
II) in base agli artt. 35, settimo comma, e 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo de qua, per non essere stata preceduta dalla contestazione della violazione e dall'emissione di ordinanza-ingiunzione; III) ai sensi pure dell'art. 1418 c.c. accertare l'inesistenza della debitoria oggetto della cartella di pagamento opposta e, per l'effetto, dichiarare nulla la cartella di pagamento per violazione di norme imperative, siccome illegittima ed ingiusta per i motivi dedotti ed illustrati in narrativa;
IV) in
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V) condannare ai sensi dell'art 96 co. 1 c.p.c. CP_1 CP_1 nell'importo dal Tribunale ritenuto equo e di spettanza”. A sostegno dell'opposizione, l'arch. sostiene che la cartella di pagamento Pt_1 impugnata sarebbe nulla e/o annullabile in quanto non sarebbe stata preceduta dalla notifica di un atto di accertamento prodromico emesso da
. Nel merito, poi, l'opponente sostiene che, per gli anni in
CP_1 contestazione, non avrebbe inviato in ritardo le comunicazioni reddituali obbligatorie, né avrebbe versato in ritardo il contributo integrativo e che, comunque, la normativa applicabile non prevedrebbe sanzioni per il ritardo dei predetti adempimenti. Infine ed in ogni caso, l'arch. sostiene Pt_1 che il credito fatto valere nei suoi confronti sarebbe prescritto, in quanto le lettere di diffida inviate da sarebbero inidonee ai fini interruttivi
CP_1 della prescrizione. Nel costituirsi in giudizio chiede il rigetto del
CP_1 ricorso sulla base di articolate argomentazioni in fatto e in diritto. All'udienza del 4.12.2024, lette le note di trattazione scritta, la causa era decisa. Il ricorso è infondato. In via preliminare è infondato il motivo di opposizione secondo cui la cartella di pagamento non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di un atto di accertamento in quanto nel corso degli anni la ha inviato alla ricorrente numerose
CP_1 comunicazioni relative all'aggiornamento della sua posizione contributiva (cfr comunicazioni in produzione parte resistente). Nel merito
CP_1 giova osservare che in base alla normativa che regola il regime previdenziale gestito da applicabile ratione temporis, “ai sensi
CP_1 della dell'art. 16 legge 3 gennaio 1981, n. 6, tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono”: a) “comunicare ad , entro il
CP_1
31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento nel caso di invio tramite lettera raccomandata ovvero entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, nel caso di trasmissione telematica tramite on line, l'ammontare del reddito professionale di cui CP_1 all'art. 22 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume di affari complessivo di cui all'art. 23 ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale” (cfr. art. 36 dello Statuto previgente di , CP_1 allegato sub doc. n. 1); b) applicare “una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, e versarne ad
2 l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da CP_1 parte del debitore” (il cd. contributo integrativo) entro lo stesso termine previsto per la comunicazione annuale obbligatoria (cfr. art. 23 dello Statuto previgente di , L'omesso e/o ritardato adempimento dei CP_1 predetti obblighi comporta poi l'applicazione di sanzioni e interessi (cfr. artt. 23, 36, comma 6, e 37, comma 4, dello Statuto previgente di , CP_1 sub doc. n. 1). Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la normativa applicabile al regime previdenziale di CP_1 prevede espressamente sanzioni per il ritardo nell'adempimento di quegli obblighi. Ciò posto, per quanto riguarda gli anni in contestazione (2000, 2001, 2003 e 2008), l'arch. non ha ottemperato all'obbligo di Pt_1 comunicazione reddituale ed al versamento del contributo integrativo entro la scadenza istituzionale del 31 agosto di ogni anno. Ed infatti: - per l'anno 2000, la dichiarazione è stata presentata il 17 settembre 2001 ed il pagamento del contributo integrativo è stato eseguito il 18 settembre 2001;
- per l'anno 2001, la dichiarazione è stata presentata il 24 dicembre 2002 ed il pagamento del contributo integrativo è stato eseguito il 24 dicembre 2002; - per l'anno 2003, la dichiarazione è stata presentata il 9 dicembre 2004 ed il pagamento del contributo integrativo è stato eseguito il 13 dicembre 2004; - per l'anno 2008, la dichiarazione risulta omessa e acquisita tramite Anagrafe Tributaria il 27 ottobre 2010. Risulta, pertanto, corretta l'applicazione di sanzioni da parte da e fondata la pretesa CP_1 creditoria oggetto della cartella esattoriale opposta. La scadenza istituzionale per l'adempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di pagamento non era prevista per il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. E ciò in quanto il 31 ottobre era la data prevista per la comunicazione on line che, all'epoca, non era stata ancora attivata. Del resto, come risulta dalla stessa documentazione allegata dalla parte ricorrente, le predette comunicazioni sono state effettuate mediante lettera raccomandata e, quindi, andavano effettuate, come il pagamento del contributo integrativo, entro il termine del 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. art. 36 dello Statuto previgente, cit.). CP_1 ha, inoltre, validamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione con numerose lettere di messa in mora inviate nel corso degli anni, tutte idonee ad interrompere la prescrizione e tutte regolarmente ricevute dall'arch.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere respinto, in Pt_1 quanto risultato non fondato. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Si comunichi. Napoli, 4.12.2024
Il Giudice Manuela Montuori
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