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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND LI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3913/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. VERONICA SORMANI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti MICHELE FRIZZERA ed Controparte_1 C.F._2
EUGENIO BONETTI)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 8 novembre 2003 in Comune di Pozzolengo (BS) (atto n. 7 parte I), sono genitori di (18 agosto 2002) e si sono separate Per_1 consensualmente nel 2023, concordando l'assegnazione della casa coniugale alla moglie,
1 l'obbligazione del sig. di versare assegni di mantenimento per complessivi euro Pt_1
2.000,00 mensili (euro 1.000,00 per il figlio ed euro 1.000,00 per la moglie) e la suddivisione del patrimonio mobiliare comune.
Il ricorrente ha domandato la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con la conferma delle condizioni economiche concernenti il figlio (ma con versamento diretto su un conto corrente intestato al ragazzo). Nulla sarebbe dovuto a titolo di assegno divorzile alla moglie, già compensata all'attribuzione della metà del patrimonio comune, costruito con un maggior apporto economico del marito.
La resistente ha evidenziato di non avere ricevuto, in sede di separazione, elargizioni in grado di ridurre gli oneri di mantenimento del marito, ha rimarcato la forte disparità reddituale delle parti, riconducibili a rinunce professionali operate in costanza di convivenza matrimoniale1 e ha insistito per la conferma delle condizioni di separazione, con riconoscimento, per sé, di un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili.
Con ordinanza del 24 settembre 2025 sono state confermate, in via provvisoria, le condizioni di separazione ed è stata fissata udienza di discussione.
La causa è stata, in seguito, rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno di euro 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione maturata), in continuità con le condizioni separative, è incontroversa. Benché il figlio sia maggiorenne, l'assegno dovrà essere ancora versato alla madre, poiché il pagamento diretto postula una domanda da parte del figlio, assente nel caso di specie. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori (ad eccezione di quelle mediche, che il padre sosterrà al 100% fino a quando eserciterà la professione medica), come concordato in sede di separazione.
È, invece, inammissibile la pretesa della resistente di obbligare il ricorrente al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del figlio , Per_1 trattandosi di una statuizione estranea al contenuto tipico ed essenziale delle obbligazioni derivanti dal divorzio. Resta ferma la possibilità di una regolamentazione concordata fra i genitori.
§ 4. – Fra i coniugi esiste una considerevole disparità reddituale.
Il ricorrente, medico anestesista, nel 20242 ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, pari ad euro 9.515,91 (così calcolato: reddito complessivo – contributi previdenziali e assistenziali – imposta netta – addizionali / 12). La resistente, di contro, gode di una pensione di euro 1.600,00 netti.
A detta del ricorrente, questa disparità nulla avrebbe a che vedere con scelte di vita matrimoniale. Tuttavia, questa tesi contrasta con tre elementi:
(i) lo stesso attore, nel corso dell'udienza di prima comparizione, ha riconosciuto che è stata la resistente ad essersi maggiormente occupata della prole (ed è ragionevole presumere che, proprio per tale ragione, ella abbia optato per un rapporto di lavoro a tempo parziale, con conseguente inibizione delle sue possibilità di carriera);
(ii) il ricorrente nega che la moglie abbia compiuto delle rinunce lavorative da riequilibrare, ma, al contempo, insiste nel sostenere che «la divisione patrimoniale intervenuta in sede di separazione risulta (…) satisfattiva e idonea ad assolvere alla funzione perequativo- compensativa» (così, pag. 2 delle note in data 27 novembre 2025). È lampante che il ricorrente non avrebbe accordato alla moglie alcuna elargizione, se non vi fosse stata la necessità di compensare le rinunce lavorative dalla stessa compiute, in funzione del ménage familiare;
(iii) da ultimo, proprio l'attore, all'udienza del 23 settembre 2025, ha ammesso che in origine era disponibile a ratificare gli assegni già pattuiti (se non, addirittura, a versare la somma complessiva di euro 3.000,00), salvo poi cambiare idea perché «offeso da una e-mail ricevuta dal precedente legale della moglie, poco dopo la morte della madre». L'offerta di un assegno di tali importi – poi revocata per ragioni di stampo extragiuridico – non avrebbe giustificazione alcuna se non presupponesse la ricognizione di un significativo concorso della moglie alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune. In forza degli elementi esposti, sussiste il presupposto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile. Va escluso che la divisione delle liquidità compiuta in sede di separazione sia idonea a soddisfare totalmente tale funzione dell'assegno. Anzitutto, non è chiaro in quale misura il marito abbia attribuito alla moglie liquidità e titoli che egli aveva, in via maggioritaria, contribuito ad accumulare. Inoltre, anche il marito è ampiamente patrimonializzato, sia sul versante immobiliare (cfr. Quadro RB della dichiarazione dei redditi), che su quello mobiliare (egli ha, ovviamente, trattenuto l'altra metà delle liquidità divise in sede separativa). Infine, la sperequazione reddituale è talmente elevata, che sarebbe impensabile escludere l'attribuzione di un assegno alla moglie, soprattutto a fronte di un matrimonio di durata ultraventennale.
Nella quantificazione dell'importo, vanno, però, considerati due fattori di moderazione.
Il primo è dato dalla diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello separativo, che rende l'importo dell'assegno post-matrimoniale di regola più contenuto di quello di mantenimento
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020). Il secondo fattore è rappresentato dalle attribuzioni patrimoniali compiute dal marito in occasione della separazione, che, come si diceva, se non sono idonee ad assolvere integralmente alla funzione perequativa, sono, comunque, in grado di moderare l'entità dell'assegno.
Alla luce dei dati esposti, il Collegio reputa congruo fissare l'assegno divorzile nella somma di euro 500,00 mensili.
§ 5. – L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dispone, quanto al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , in Per_1 continuità con le condizioni di separazione;
3. dichiara inammissibile la pretesa della resistente di obbligare il ricorrente al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del figlio;
Per_1
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il marito versi alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT
(FOI);
5. compensa le spese di lite;
4
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LI
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La resistente ha allegato di aver rinunciato al proprio lavoro a tempo pieno presso l'Azienda Ospedaliera di Verona per un impiego part-time a Desenzano del Garda che le consentiva di essere più vicina a casa e di occuparsi per più ore al giorno del figlio.
2 2 Cfr. Unico Persone Fisiche 2025, prodotto il 3 settembre 2025.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND LI Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3913/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. VERONICA SORMANI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv.ti MICHELE FRIZZERA ed Controparte_1 C.F._2
EUGENIO BONETTI)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 8 novembre 2003 in Comune di Pozzolengo (BS) (atto n. 7 parte I), sono genitori di (18 agosto 2002) e si sono separate Per_1 consensualmente nel 2023, concordando l'assegnazione della casa coniugale alla moglie,
1 l'obbligazione del sig. di versare assegni di mantenimento per complessivi euro Pt_1
2.000,00 mensili (euro 1.000,00 per il figlio ed euro 1.000,00 per la moglie) e la suddivisione del patrimonio mobiliare comune.
Il ricorrente ha domandato la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con la conferma delle condizioni economiche concernenti il figlio (ma con versamento diretto su un conto corrente intestato al ragazzo). Nulla sarebbe dovuto a titolo di assegno divorzile alla moglie, già compensata all'attribuzione della metà del patrimonio comune, costruito con un maggior apporto economico del marito.
La resistente ha evidenziato di non avere ricevuto, in sede di separazione, elargizioni in grado di ridurre gli oneri di mantenimento del marito, ha rimarcato la forte disparità reddituale delle parti, riconducibili a rinunce professionali operate in costanza di convivenza matrimoniale1 e ha insistito per la conferma delle condizioni di separazione, con riconoscimento, per sé, di un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili.
Con ordinanza del 24 settembre 2025 sono state confermate, in via provvisoria, le condizioni di separazione ed è stata fissata udienza di discussione.
La causa è stata, in seguito, rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'obbligazione paterna di concorrere al mantenimento del figlio con un assegno di euro 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione maturata), in continuità con le condizioni separative, è incontroversa. Benché il figlio sia maggiorenne, l'assegno dovrà essere ancora versato alla madre, poiché il pagamento diretto postula una domanda da parte del figlio, assente nel caso di specie. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori (ad eccezione di quelle mediche, che il padre sosterrà al 100% fino a quando eserciterà la professione medica), come concordato in sede di separazione.
È, invece, inammissibile la pretesa della resistente di obbligare il ricorrente al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del figlio , Per_1 trattandosi di una statuizione estranea al contenuto tipico ed essenziale delle obbligazioni derivanti dal divorzio. Resta ferma la possibilità di una regolamentazione concordata fra i genitori.
§ 4. – Fra i coniugi esiste una considerevole disparità reddituale.
Il ricorrente, medico anestesista, nel 20242 ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, pari ad euro 9.515,91 (così calcolato: reddito complessivo – contributi previdenziali e assistenziali – imposta netta – addizionali / 12). La resistente, di contro, gode di una pensione di euro 1.600,00 netti.
A detta del ricorrente, questa disparità nulla avrebbe a che vedere con scelte di vita matrimoniale. Tuttavia, questa tesi contrasta con tre elementi:
(i) lo stesso attore, nel corso dell'udienza di prima comparizione, ha riconosciuto che è stata la resistente ad essersi maggiormente occupata della prole (ed è ragionevole presumere che, proprio per tale ragione, ella abbia optato per un rapporto di lavoro a tempo parziale, con conseguente inibizione delle sue possibilità di carriera);
(ii) il ricorrente nega che la moglie abbia compiuto delle rinunce lavorative da riequilibrare, ma, al contempo, insiste nel sostenere che «la divisione patrimoniale intervenuta in sede di separazione risulta (…) satisfattiva e idonea ad assolvere alla funzione perequativo- compensativa» (così, pag. 2 delle note in data 27 novembre 2025). È lampante che il ricorrente non avrebbe accordato alla moglie alcuna elargizione, se non vi fosse stata la necessità di compensare le rinunce lavorative dalla stessa compiute, in funzione del ménage familiare;
(iii) da ultimo, proprio l'attore, all'udienza del 23 settembre 2025, ha ammesso che in origine era disponibile a ratificare gli assegni già pattuiti (se non, addirittura, a versare la somma complessiva di euro 3.000,00), salvo poi cambiare idea perché «offeso da una e-mail ricevuta dal precedente legale della moglie, poco dopo la morte della madre». L'offerta di un assegno di tali importi – poi revocata per ragioni di stampo extragiuridico – non avrebbe giustificazione alcuna se non presupponesse la ricognizione di un significativo concorso della moglie alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune. In forza degli elementi esposti, sussiste il presupposto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile. Va escluso che la divisione delle liquidità compiuta in sede di separazione sia idonea a soddisfare totalmente tale funzione dell'assegno. Anzitutto, non è chiaro in quale misura il marito abbia attribuito alla moglie liquidità e titoli che egli aveva, in via maggioritaria, contribuito ad accumulare. Inoltre, anche il marito è ampiamente patrimonializzato, sia sul versante immobiliare (cfr. Quadro RB della dichiarazione dei redditi), che su quello mobiliare (egli ha, ovviamente, trattenuto l'altra metà delle liquidità divise in sede separativa). Infine, la sperequazione reddituale è talmente elevata, che sarebbe impensabile escludere l'attribuzione di un assegno alla moglie, soprattutto a fronte di un matrimonio di durata ultraventennale.
Nella quantificazione dell'importo, vanno, però, considerati due fattori di moderazione.
Il primo è dato dalla diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello separativo, che rende l'importo dell'assegno post-matrimoniale di regola più contenuto di quello di mantenimento
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020). Il secondo fattore è rappresentato dalle attribuzioni patrimoniali compiute dal marito in occasione della separazione, che, come si diceva, se non sono idonee ad assolvere integralmente alla funzione perequativa, sono, comunque, in grado di moderare l'entità dell'assegno.
Alla luce dei dati esposti, il Collegio reputa congruo fissare l'assegno divorzile nella somma di euro 500,00 mensili.
§ 5. – L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dispone, quanto al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , in Per_1 continuità con le condizioni di separazione;
3. dichiara inammissibile la pretesa della resistente di obbligare il ricorrente al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura del figlio;
Per_1
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il marito versi alla moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT
(FOI);
5. compensa le spese di lite;
4
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LI
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La resistente ha allegato di aver rinunciato al proprio lavoro a tempo pieno presso l'Azienda Ospedaliera di Verona per un impiego part-time a Desenzano del Garda che le consentiva di essere più vicina a casa e di occuparsi per più ore al giorno del figlio.
2 2 Cfr. Unico Persone Fisiche 2025, prodotto il 3 settembre 2025.
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