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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/08/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
RG. n. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE così composto:
dott. Renato Buzi Presidente
dott.ssa Francesca Aratari Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art- 473 bis 49 c.p.c., iscritta al R.G n. 727/2025 e proposta da:
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN AC e dall'avv. Monica Bianchi , come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
visto il verbale di udienza in data 17.6.2025;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato;
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio in Roma, in data 23.5.2009, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma, dell'anno 2009, al N. 00277, P. II, serie A, 04, alle condizioni concordate tra le parti ai punti 1, 2 e 3 di cui al ricorso congiunto e quanto al punto 4, come modificato dalle parti all'udienza del 17.6.2025, con l'impegno del sig. di trasferire a Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il 15.2.2026 la propria quota del 50% della proprietà relativa all'immobile
[...] censito al N.C.E.U. di Monte Compatri Foglio 13, particella 805, sub. 130, Via Casilina n. 3516, piano
2-3, interno 16, come meglio specificato in ricorso, con dichiarazione delle parti che l'accordo per il trasferimento immobiliare di cui sopra è elemento essenziale del ricorso e della separazione ed è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, dichiarano di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa, e/o tributo e/o imposta eventualmente dovuta, ai sensi dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E d.d.
21/04/2014, Cass. Civ. n. 3110/2016
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisabetta Trimani dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE così composto:
dott. Renato Buzi Presidente
dott.ssa Francesca Aratari Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art- 473 bis 49 c.p.c., iscritta al R.G n. 727/2025 e proposta da:
C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN AC e dall'avv. Monica Bianchi , come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
visto il verbale di udienza in data 17.6.2025;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato;
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio in Roma, in data 23.5.2009, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma, dell'anno 2009, al N. 00277, P. II, serie A, 04, alle condizioni concordate tra le parti ai punti 1, 2 e 3 di cui al ricorso congiunto e quanto al punto 4, come modificato dalle parti all'udienza del 17.6.2025, con l'impegno del sig. di trasferire a Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il 15.2.2026 la propria quota del 50% della proprietà relativa all'immobile
[...] censito al N.C.E.U. di Monte Compatri Foglio 13, particella 805, sub. 130, Via Casilina n. 3516, piano
2-3, interno 16, come meglio specificato in ricorso, con dichiarazione delle parti che l'accordo per il trasferimento immobiliare di cui sopra è elemento essenziale del ricorso e della separazione ed è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, dichiarano di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa, e/o tributo e/o imposta eventualmente dovuta, ai sensi dell'art. 19 della l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/99 e n. 202/2003, Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E d.d.
21/04/2014, Cass. Civ. n. 3110/2016
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisabetta Trimani dott. Renato Buzi