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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2956/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2956/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. STAINE ROSSELLA in sost. avv. CACCIAPUOTI NICOLA per parte ricorrente Pt_1
[...]
Nonché, per parte resistente la dr.ssa Controparte_1
BAZZONI DANIELA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8 N. R.G. 2956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2956/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CACCIAPUOTI NICOLA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalle dr.sse PERICONE VALENTINA, BAZZONI DANIELA, SPATAFORA ILENIA e BERTUCCELLI ELENA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del
[...]
in qualità di assistente amministrativo, in base a vari contratti a Controparte_1 tempo determinato, fino all'immissione in ruolo avvenuta nell'a.s. 2017/2018 e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 485 t.u. n° 264/94,
pagina 2 di 8 chiedeva il riconoscimento integrale del pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1 stipendiali maturate.
Si costituiva in giudizio il deducendo l'avvenuto corretto riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio pre-ruolo in favore. Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei diritti vantati.
2. Le domande possono trovare accoglimento in parte.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa
C-212/04, e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, e Per_1 Per_2
e causa C-180/04, ). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi Per_3 Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C
305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione pagina 3 di 8 a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, non vi è dubbio che gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore e, dunque, nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato che, di fatto, realizzi un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello di un rapporto a tempo indeterminato, la mancata attribuzione degli scatti suddetti costituirebbe disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, integrando quindi violazione della disciplina sopra richiamata.
Ne dovrebbe conseguire che se personale ATA assunto a tempo determinato abbia, di fatto, svolto attività lavorativa continuativa (quindi, ex art. 4 l. n. 124/99, con supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche di durata tale da coprire quantomeno l'intero periodo di lezioni, scrutini ed adempimenti preliminari e successivi collegati ad iscrizioni, formazione delle classi, registrazione di scrutini ed esami) per effetto di successione di contratti a termine, svolgendo mansioni comparabili a quelle del corrispondente personale cd. di ruolo, maturando così esperienza professionale identica, avrebbe diritto all'attribuzione delle medesime progressioni stipendiali. (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. nn. 22558 del 07/11/2016 e 8945 del 06/04/2017).
La mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti supplenti ricorre, pertanto, soltanto quando i secondi abbiano operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza pagina 4 di 8 rilevante soluzione di continuità, e ciascuno di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico.
Soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
4. Le suddette conclusioni valgono quindi soltanto con riferimento alle supplenze annuali e a quelle temporanee di lunga durata, tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico, nelle quali sia stata effettivamente svolta attività lavorativa o vi sia stata astensione obbligatoria per maternità o astensione facoltativa per maternità per non più di trenta giorni.
Nel caso della ricorrente, sussistono i predetti requisiti con riferimento tutte le supplenze allegate, fino all'immissione in ruolo.
Alla luce di quanto detto, circa la domanda di riconoscimento dell'intero periodo di pre-ruolo, deve essere osservato quanto segue.
In base agli artt. 569 e 570 T.U. n° 297/94 cit., al personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole e istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di addetto non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici e i diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
In base alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L. n.
31150 del 28/11/2019 e successive conformi), in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro pagina 5 di 8 anni, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato.
Nella fattispecie la ricorrente eccepisce che, a fronte di effettiva prestazione di servizio per anni 10, mesi 8 e giorni 6 ha avuto riconoscimento all'atto dell'immissione e conferma in ruolo, di anzianità inferiore, laddove, in base a quanto appena osservato, doveva esserle riconosciuto ad ogni effetto l'intero servizio effettivo prestato.
5. Al riguardo è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 convenuto.
Infatti, è pacifico che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configuri un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di autonoma prescrizione, ma sono soggetti a prescrizione i diritti che da essa derivano e dei quali costituisce presupposto, cosicché il relativo interesse ad agire va valutato in riferimento alla azionabilità di tali diritti e può essere escluso soltanto dalla eventuale prescrizione di questi ultimi (cfr. Cass. Sez. L. n. 2232 del 30/01/2020).
Nello specifico, le posizioni cd. giuridiche conseguenti all'anzianità sono soggette ad ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., mentre quelle economiche alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Quanto ai servizi pre-ruolo, il relativo riconoscimento mediante ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo costituisce posizione cd. giuridica conseguente all'anzianità, in quanto ricollegato non solo allo svolgersi nel tempo della prestazione di lavoro, ma anche al suo riconoscimento, in base ai criteri di valutazione, come rilevanti per il servizio di ruolo.
In altre parole, in sede di ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio pre- ruolo non è mera conseguenza del fatto della maturazione della relativa anzianità, ma si verifica solo in quanto oggetto di autonomo e specifico diritto pagina 6 di 8 previsto dalle norme di legge sopra richiamate che prevedono una positiva valutazione di comparabilità con il servizio di ruolo.
Un simile diritto al riconoscimento matura al momento della conferma in ruolo ed
è pertanto autonomamente soggetto a prescrizione.
Ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo dal momento in cui, a seguito dell'istanza di riconoscimento dei servizi tempestivamente avanzata, il convenuto, pur CP_1 riconoscendo l'anzianità di servizio, l'ha computata secondo il criterio della temporizzazione.
Al momento del deposito del ricorso allora non era maturata prescrizione decennale per gli effetti giuridici della ricostruzione di carriera, ma solo, in parte quella quinquennale per gli effetti economici.
Le considerazioni sopra svolte comportano l'accoglimento delle relative domande in tali termini.
6. Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, attesa la presenza di orientamenti diversificati tra i vari Tribunali e il solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c., respinta ogni altra domanda,
A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 10 anni, 8 mesi e 6 giorni;
B) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti in relazione al capo A) in favore della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dal 22 luglio 2024, dichiarando prescrittele somme fino al 22 luglio 2019;
pagina 7 di 8 C) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 26/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2956/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. STAINE ROSSELLA in sost. avv. CACCIAPUOTI NICOLA per parte ricorrente Pt_1
[...]
Nonché, per parte resistente la dr.ssa Controparte_1
BAZZONI DANIELA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8 N. R.G. 2956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2956/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CACCIAPUOTI NICOLA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalle dr.sse PERICONE VALENTINA, BAZZONI DANIELA, SPATAFORA ILENIA e BERTUCCELLI ELENA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del
[...]
in qualità di assistente amministrativo, in base a vari contratti a Controparte_1 tempo determinato, fino all'immissione in ruolo avvenuta nell'a.s. 2017/2018 e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 485 t.u. n° 264/94,
pagina 2 di 8 chiedeva il riconoscimento integrale del pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1 stipendiali maturate.
Si costituiva in giudizio il deducendo l'avvenuto corretto riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio pre-ruolo in favore. Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei diritti vantati.
2. Le domande possono trovare accoglimento in parte.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa
C-212/04, e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, e Per_1 Per_2
e causa C-180/04, ). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi Per_3 Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C
305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione pagina 3 di 8 a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, non vi è dubbio che gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore e, dunque, nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato che, di fatto, realizzi un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello di un rapporto a tempo indeterminato, la mancata attribuzione degli scatti suddetti costituirebbe disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, integrando quindi violazione della disciplina sopra richiamata.
Ne dovrebbe conseguire che se personale ATA assunto a tempo determinato abbia, di fatto, svolto attività lavorativa continuativa (quindi, ex art. 4 l. n. 124/99, con supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche di durata tale da coprire quantomeno l'intero periodo di lezioni, scrutini ed adempimenti preliminari e successivi collegati ad iscrizioni, formazione delle classi, registrazione di scrutini ed esami) per effetto di successione di contratti a termine, svolgendo mansioni comparabili a quelle del corrispondente personale cd. di ruolo, maturando così esperienza professionale identica, avrebbe diritto all'attribuzione delle medesime progressioni stipendiali. (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. nn. 22558 del 07/11/2016 e 8945 del 06/04/2017).
La mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti supplenti ricorre, pertanto, soltanto quando i secondi abbiano operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza pagina 4 di 8 rilevante soluzione di continuità, e ciascuno di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico.
Soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
4. Le suddette conclusioni valgono quindi soltanto con riferimento alle supplenze annuali e a quelle temporanee di lunga durata, tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico, nelle quali sia stata effettivamente svolta attività lavorativa o vi sia stata astensione obbligatoria per maternità o astensione facoltativa per maternità per non più di trenta giorni.
Nel caso della ricorrente, sussistono i predetti requisiti con riferimento tutte le supplenze allegate, fino all'immissione in ruolo.
Alla luce di quanto detto, circa la domanda di riconoscimento dell'intero periodo di pre-ruolo, deve essere osservato quanto segue.
In base agli artt. 569 e 570 T.U. n° 297/94 cit., al personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole e istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di addetto non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici e i diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
In base alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L. n.
31150 del 28/11/2019 e successive conformi), in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro pagina 5 di 8 anni, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato.
Nella fattispecie la ricorrente eccepisce che, a fronte di effettiva prestazione di servizio per anni 10, mesi 8 e giorni 6 ha avuto riconoscimento all'atto dell'immissione e conferma in ruolo, di anzianità inferiore, laddove, in base a quanto appena osservato, doveva esserle riconosciuto ad ogni effetto l'intero servizio effettivo prestato.
5. Al riguardo è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 convenuto.
Infatti, è pacifico che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configuri un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di autonoma prescrizione, ma sono soggetti a prescrizione i diritti che da essa derivano e dei quali costituisce presupposto, cosicché il relativo interesse ad agire va valutato in riferimento alla azionabilità di tali diritti e può essere escluso soltanto dalla eventuale prescrizione di questi ultimi (cfr. Cass. Sez. L. n. 2232 del 30/01/2020).
Nello specifico, le posizioni cd. giuridiche conseguenti all'anzianità sono soggette ad ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., mentre quelle economiche alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Quanto ai servizi pre-ruolo, il relativo riconoscimento mediante ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo costituisce posizione cd. giuridica conseguente all'anzianità, in quanto ricollegato non solo allo svolgersi nel tempo della prestazione di lavoro, ma anche al suo riconoscimento, in base ai criteri di valutazione, come rilevanti per il servizio di ruolo.
In altre parole, in sede di ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio pre- ruolo non è mera conseguenza del fatto della maturazione della relativa anzianità, ma si verifica solo in quanto oggetto di autonomo e specifico diritto pagina 6 di 8 previsto dalle norme di legge sopra richiamate che prevedono una positiva valutazione di comparabilità con il servizio di ruolo.
Un simile diritto al riconoscimento matura al momento della conferma in ruolo ed
è pertanto autonomamente soggetto a prescrizione.
Ne consegue che la ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo dal momento in cui, a seguito dell'istanza di riconoscimento dei servizi tempestivamente avanzata, il convenuto, pur CP_1 riconoscendo l'anzianità di servizio, l'ha computata secondo il criterio della temporizzazione.
Al momento del deposito del ricorso allora non era maturata prescrizione decennale per gli effetti giuridici della ricostruzione di carriera, ma solo, in parte quella quinquennale per gli effetti economici.
Le considerazioni sopra svolte comportano l'accoglimento delle relative domande in tali termini.
6. Le spese di lite, al contrario, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi, attesa la presenza di orientamenti diversificati tra i vari Tribunali e il solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c., respinta ogni altra domanda,
A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 10 anni, 8 mesi e 6 giorni;
B) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti in relazione al capo A) in favore della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dal 22 luglio 2024, dichiarando prescrittele somme fino al 22 luglio 2019;
pagina 7 di 8 C) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 26/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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