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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 27952 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di CP_1 difesa del presente giudizio, che liquida in €. 4.800,00 per compensi;
c) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 6/11/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/1984, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; fatto negato in sede di conferma con provvedimento del 24/7/2023, vano il ricorso amministrativo proposto il 29/9/2023, respinto il 25/10/2023. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 31/5/2024 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata il 28/6/2024.
Con ricorso pervenuto 19/7/2024 il introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificato il diritto perseguito;
l'improponibilità dello stesso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti è stata decisa come da dispositivo. ~ 2 ~
/////////////
1. La domanda/opposizione attorea non appaiono fondati.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. La prestazione perseguita è chiaramente indicata in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante la connessione legale del giudizio ex art. 445 bis, co 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase (acquisizione peraltro richiesta da parte ricorrente) dal cui esame risulta che il giudice, stabilito per il 1/6/2024 il termine per il deposito della perizia, stabilì per le eventuali contestazioni il termine di 30 giorni dopo, ossia il 1/7/2024; che la perizia venne depositata il 31/5/2024 e contestata nei termini il 28/6/2024. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il 18/7/2024. 5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie.
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e ~ 3 ~
la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso;
ed invero: a) a parte le diffuse confutazioni apodittiche e di stile “ il dott….non correttamente valutato…etc.”); b) la censura nei confronti della perizia si basa sostanzialmente sul presupposto che l'attuale attività lavorativa del ricorrente sarebbe quella di “operatore ecologico addetto ai servizi cimiteriali, preposto alla raccolta e spazzamento rifiuti con sistema manuale e meccanizzato, e come tale comporterebbe
“continuo impegno…fisico e mentale… con assunzione ripetuta di posture incongrue e sovraccarico di stress…con stabile impegno e sforzo fisico…..”.
8. Senonchè, lo stesso ricorrente risulta aver riferito al CTU in sede anamnestica di essere adibito dal 2020, su indicazione del Medico Competente, al servizio di portineria del Cimitero di Prima Porta. E tal affermazione trova pure riscontro in atti, dai quali risulta che l'attore è stato dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni di operatore ecologico sin dal dicembre 2018.
9. Alla luce di tale evidenza, non si vede come possa trovare plausibile smentita l'inidoneità delle patologie delle quali è affetto (artrite gottosa recidivante;
spondilodiscoartrosi; condropatia tricoimpartimentale al ginocchio sn.) peraltro ordinariamente improduttiva di significativi deficit motori (a lieve deficit funzionale), che diventano tali solo negli episodi di riacutizzazione
(peraltro negli ultimi anni, grazie alla terapia seguita, colpiscono solo gli alluci,
e sono relativamente rari, dando solo a volte luogo a brevi periodi di malattia),
a dar luogo ad una riduzione della capacità attitudinale di lavoro in misura superiore ai due terzi. 10. Contrariamente a quanto la difesa attorea assume – facendo pensare di aver colto il problema e di aver tentato di non farlo notare – il giudizio sulla capacità attitudinale va svolto in primo luogo facendo riferimento alle mansioni in atto;
e solo ove queste siano usuranti, o l'attitudine relativa sia ridotta di oltre due terzi, l'indagine va estesa al campo di tutte le altre mansioni confacenti per età, scolarità, esperienza professionale etc. (Cass. 3456/95, 3519/2001, 8596/2002, 16599/2022). Non v'è invero ragione di tutelare chi attualmente svolga un lavoro non usurante e per il quale conservi attitudine superiore ad un terzo, solo perché prima faceva un lavoro usurante l'attitudine al quale sia ridotta a meno di un terzo. Per un caso del tutto analogo, v. Cass. 6443/2017.
11. Per altro verso, il fatto che la difesa attorea non alleghi né chieda di provare, com'era suo onere, la consistenza delle mansioni d'ufficio realmente in atto non consente in alcun modo di verificare se esse siano in ipotesi degradanti rispetto alle precedenti (semprechè ciò possa rilevare, del che si dubita, visto il precedente sopra citato).
12. Il ricorrente non si è autocertificato esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003. Le ragioni del rigetto non rientrano né in quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c., né in casi di incertezza/gravità equiparabile secondo ~ 4 ~
Cort. Cost. n. 77/2018. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono pertanto la soccombenza;
come quelle di CTU.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 27952 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di CP_1 difesa del presente giudizio, che liquida in €. 4.800,00 per compensi;
c) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 6/11/2023 adìva Parte_1 questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/1984, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; fatto negato in sede di conferma con provvedimento del 24/7/2023, vano il ricorso amministrativo proposto il 29/9/2023, respinto il 25/10/2023. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 31/5/2024 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata il 28/6/2024.
Con ricorso pervenuto 19/7/2024 il introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificato il diritto perseguito;
l'improponibilità dello stesso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti è stata decisa come da dispositivo. ~ 2 ~
/////////////
1. La domanda/opposizione attorea non appaiono fondati.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. La prestazione perseguita è chiaramente indicata in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante la connessione legale del giudizio ex art. 445 bis, co 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase (acquisizione peraltro richiesta da parte ricorrente) dal cui esame risulta che il giudice, stabilito per il 1/6/2024 il termine per il deposito della perizia, stabilì per le eventuali contestazioni il termine di 30 giorni dopo, ossia il 1/7/2024; che la perizia venne depositata il 31/5/2024 e contestata nei termini il 28/6/2024. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il 18/7/2024. 5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie.
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e ~ 3 ~
la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso;
ed invero: a) a parte le diffuse confutazioni apodittiche e di stile “ il dott….non correttamente valutato…etc.”); b) la censura nei confronti della perizia si basa sostanzialmente sul presupposto che l'attuale attività lavorativa del ricorrente sarebbe quella di “operatore ecologico addetto ai servizi cimiteriali, preposto alla raccolta e spazzamento rifiuti con sistema manuale e meccanizzato, e come tale comporterebbe
“continuo impegno…fisico e mentale… con assunzione ripetuta di posture incongrue e sovraccarico di stress…con stabile impegno e sforzo fisico…..”.
8. Senonchè, lo stesso ricorrente risulta aver riferito al CTU in sede anamnestica di essere adibito dal 2020, su indicazione del Medico Competente, al servizio di portineria del Cimitero di Prima Porta. E tal affermazione trova pure riscontro in atti, dai quali risulta che l'attore è stato dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni di operatore ecologico sin dal dicembre 2018.
9. Alla luce di tale evidenza, non si vede come possa trovare plausibile smentita l'inidoneità delle patologie delle quali è affetto (artrite gottosa recidivante;
spondilodiscoartrosi; condropatia tricoimpartimentale al ginocchio sn.) peraltro ordinariamente improduttiva di significativi deficit motori (a lieve deficit funzionale), che diventano tali solo negli episodi di riacutizzazione
(peraltro negli ultimi anni, grazie alla terapia seguita, colpiscono solo gli alluci,
e sono relativamente rari, dando solo a volte luogo a brevi periodi di malattia),
a dar luogo ad una riduzione della capacità attitudinale di lavoro in misura superiore ai due terzi. 10. Contrariamente a quanto la difesa attorea assume – facendo pensare di aver colto il problema e di aver tentato di non farlo notare – il giudizio sulla capacità attitudinale va svolto in primo luogo facendo riferimento alle mansioni in atto;
e solo ove queste siano usuranti, o l'attitudine relativa sia ridotta di oltre due terzi, l'indagine va estesa al campo di tutte le altre mansioni confacenti per età, scolarità, esperienza professionale etc. (Cass. 3456/95, 3519/2001, 8596/2002, 16599/2022). Non v'è invero ragione di tutelare chi attualmente svolga un lavoro non usurante e per il quale conservi attitudine superiore ad un terzo, solo perché prima faceva un lavoro usurante l'attitudine al quale sia ridotta a meno di un terzo. Per un caso del tutto analogo, v. Cass. 6443/2017.
11. Per altro verso, il fatto che la difesa attorea non alleghi né chieda di provare, com'era suo onere, la consistenza delle mansioni d'ufficio realmente in atto non consente in alcun modo di verificare se esse siano in ipotesi degradanti rispetto alle precedenti (semprechè ciò possa rilevare, del che si dubita, visto il precedente sopra citato).
12. Il ricorrente non si è autocertificato esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003. Le ragioni del rigetto non rientrano né in quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c., né in casi di incertezza/gravità equiparabile secondo ~ 4 ~
Cort. Cost. n. 77/2018. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono pertanto la soccombenza;
come quelle di CTU.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)