Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 21507/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. Donatello Parte_1 C.F._1
Esposito, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
I. GE. e in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2
l.r.p.t.;
CONVENUTE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato alle formali dipendenze della dal 21/11/2022 al 01/04/2023, CP_2
con qualifica e mansioni, come ricavate dalla consultazione del certificato storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, di “MANOVALE EDILE”; di essere stato licenziato oralmente dal sig. che lo ha allontanato dal posto di lavoro in data 01/04/2023, motivando Pt_2
l'estromissione con la mancanza di lavoro;
che l'azienda occupa ben oltre i 15 dipendenti come risulta dalla visura camerale allegata;
che di fatto egli, in possesso di pregressa esperienza lavorativa, ha lavorato non già quale manovale, ma quale operaio edile qualificato
GE. che tra le due aziende è ravvisabile infatti: a) Controparte_1
unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle due imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario con presenza di un unico soggetto direttivo, il sig. CP_3
che fa confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d)
[...]
utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle due società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa veniva svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di entrambe;
che nello specifico, la è una CP_2
società satellite della I. GE. e strumentale ad essa;
che Controparte_1
dalla consultazione del certificato storico rilasciato dal Centro per l'Impiego, è risultato che egli sarebbe stato assunto a termine dalla con decorrenza 21/11/2022 e CP_2
scadenza termine fissata per il 31/12/2022 e che il contratto sarebbe stato prorogato fino al
31/03/2023; che il rapporto è sorto senza alcuna sottoscrizione di contratto, e quindi senza apposizione di alcun termine, e, quindi, ancora, nella forma “comune” del tempo pieno e indeterminato;
che solo, quindi, per massima precauzione, ed in via gradata rispetto alla principale azione di accertamento del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato ab origine, propone azione di nullità parziale dell'eventuale contratto a termine sottoscritto con la risultante solo formalmente dal certificato su richiamato rilevandone la CP_2
nullità parziale in ordine all'apposizione del termine, anche per violazione dei divieti di stipula previsti ex lege, con conseguente conversione a tempo pieno e indeterminato;
che a riprova della sostanziale unicità delle due imprese, si rappresenta che gli è stato invece sottoposto un contratto di lavoro a termine dalla I. GE. Controparte_1
avente decorrenza 21/11/2022 e scadenza al 31/12/2022; che in relazione a tale
[...]
contratto, in via gradata rispetto alla domanda di condanna della I. GE.
[...]
in solido con la per la riconducibilità delle due Controparte_1 CP_2
aziende ad un unico soggetto giuridico, si formula richiesta di pagamento delle retribuzioni a cui il ricorrente ha comunque diritto per effetto dell'intervenuta assunzione;
che tale contratto, in ogni caso, si impugna per nullità parziale del termine apposto in ragione della violazione dei divieti di stipula e, in particolare, per l'omessa adozione del DVR;
di aver reiteratamente posto a disposizione delle due convenute le proprie energie lavorative anche mezzo di formale atto di costituzione in mora, formulando richiesta di risarcimento del danno e richiesta di pagamento, in via gradata, dell'indennizzo di legge;
di vantare inoltre nei confronti delle convenute in solido il pagamento di insoddisfatte spettanze di lavoro per il periodo di lavoro prestato;
di essere stato, più in particolare, adibito in prevalenza all'attività di imbianchino e stuccatore, ma anche ad attività tipicamente edili, quali quelle di ristrutturazioni di appartamenti, costruzione di manufatti in cemento, assistenza ad impiantisti elettrici e/o idraulici;
di aver sempre lavorato in piena autonomia, sulla base di direttive di massima dal sig. l.r. della I. GE. CP_3 [...]
e seguendo piani di lavoro quotidiani;
che al sig. doveva Controparte_1 Pt_2
rivolgersi per qualsiasi esigenza di lavoro, per chiedere permessi, per giustificare assenze o ritardi, per chiedere la retribuzione, per ricevere strumenti di lavoro;
che era il sig. Pt_2
ad esercitare di fatto il potere disciplinare richiamando i dipendenti in caso di mancanze, che si interfacciava con terzi o con altre aziende in ogni circostanza rilevante, atteggiandosi ad unico e solo titolare e riferimento, indistintamente sia per la I. GE.
[...]
che per la che tutti i dipendenti delle due aziende Controparte_1 CP_2
venivano impiegati in maniera costante e fungibile da entrambe le società; di aver lavorato per tutto il periodo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 17:30; che il punto di appello e quello di congedo era costituito dalla sede operativa aziendale sita in Pomigliano d'Arco alla Via S.
Giusto n. 87 dove l'azienda disponeva di un'officina attrezzata, dove erano custodite le attrezzature occorrenti per il lavoro che si volgeva presso i vari cantieri, dove si trovava l'ufficio amministrativo a cui era addetta un'impiegata che controllava quotidianamente l'orario di arrivo e di congedo dei singoli lavoratori;
che presso tale sede erano anche ricoverati i mezzi aziendali, auto, furgoni ed ogni mezzo d'opera; che i lavoratori si dovevano trovare presso tale sede in Pomigliano d'Arco non oltre le ore 7:00, dove la loro presenza veniva registrata dall'impiegata o, in mancanza, da altro personale aziendale, di poi, per singole squadre di lavoro, ricevevano indicazioni di massima dal sig. o da suo Pt_2 delegato, e, impiegando auto o furgone o camion aziendale, caricati nei mezzi gli attrezzi necessari per il lavoro, si recavano presso le sedi di lavoro (cantieri) e terminata l'attività sul cantiere, rientravano presso la sede i Pomigliano d'Arco, di regola non prima delle 17:30, dove sistemavano gli utensili ed attrezzi, riferivano al sig. o suo delegato ogni evento Pt_2
rilevante, ricevevano indicazioni di massima per il giorno di lavoro seguente;
di aver ricevuto solo ed esclusivamente, per tutto il periodo di lavoro, le somme di cui all'allegato estratto di conto corrente;
di aver goduto di soli sette giorni di ferie per tutto il periodo di lavoro svolto;
di non aver mai fruito di permessi e di non aver ricevuto alcunchè a titolo di
TFR; di non aver ricevuto alcuna formazione durante tutto il periodo di lavoro svolto.
Tanto premesso, lamentando di non essere stato correttamente retribuito rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, di non aver percepito per il periodo di lavoro prestato la retribuzione base adeguata al corretto inquadramento contrattuale, né i ratei di mensilità supplementare, i compensi per lavoro festivo e straordinario, l'indennità sostitutiva per permessi e ferie non godute;
l'indennità sostitutiva di preavviso e il TFR, correttamente ricalcolato;
ha concluso chiedendo:
“A) In via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato dal 21/11/2022 al
01/04/2023 a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze sostanziali di un solo centro di imputazione comprensivo della I. GE. nonché della sua formale datrice di Controparte_1
lavoro Controparte_2
B) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il ricorrente e la
è stato instaurato nella forma comune del tempo pieno e indeterminato. CP_2
C) Per l'ipotesi di produzione ad opera della di un contratto di lavoro a termine ab CP_2
initio, accertare e dichiarare la nullità parziale del termine finale apposto e la sua conversione in contratto a tempo indeterminato per le ragioni esposte in premessa, con condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità ex d. lgt. n. 81/2015 nella misura massima.
D) Per l'ipotesi di ritenuta validità del contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e dalla I. GE.
(all. 5), si chiede accertare e dichiarare la nullità parziale del Controparte_1
termine finale apposto a detto contratto e la sua conversione in contratto a tempo indeterminato per le ragioni esposte in premessa, con condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità ex d. lgt. n. 81/2015 nella misura massima. E) Accertare e dichiarare che in data
1/4/2023 il ricorrente è stato oralmente licenziato dal l.r. della convenuta e, per l'effetto, applicare in suo favore ed in danno della convenuta la tutela di cui all'art. 2 del D.Lgt. n. 23/2015 (comma 1 e 2 e, gradatim, 4). F) In ogni caso, condannarsi le convenute in solido, o tra esse chi di ragione, al pagamento, in favore del ricorrente delle spettanze di lavoro per i titoli e le causali indicate in premessa nella misura di euro
9.146,31 come da conteggi analitici allegati o nella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà, oltre interessi e rivalutazione monetaria. G) Condannare i convenuti, o tra essi chi di ragione, e/o in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Le convenute I. GE. e cui il Controparte_1 Controparte_2
ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituite.
Ne va, dunque, preliminarmente dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'espletamento di prova testimoniale, la stessa viene decisa, all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter cpc, con la presente sentenza di cui viene disposta la comunicazione alle parti.
************
Ai fini della decisione della presente controversia, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui la parte ricorrente fonda le proprie richieste sono: l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pur risultando formalmente a tempo determinato dal 21/11/2022 al 31/03/2023) alle formali dipendenze della , CP_2
ma, di fatto, alle dipendenze dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro comprensivo della e della I. GE. con CP_2 Controparte_1
coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario da parte di un unico soggetto direttivo, il sig. e lo svolgimento di mansioni di operaio edile qualificato, CP_3
inquadrabili nel livello D2 (CCNL Industria Metalmeccanica) in luogo di quello (D1) riconosciutogli.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti e lo svolgimento della prestazione a cura del ricorrente risulta documentata dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e la I. GE. e dal Controparte_1 modello C2 storico attestante il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la depositati dal ricorrente, oltre che confermata dalle dichiarazioni concordi CP_2
dei testi escussi, e , colleghi di lavoro del ricorrente. Testimone_1 Testimone_2
Circa le mansioni dedotte in ricorso, in primo luogo, si osserva che risulta provata per tabulas
l'applicazione del CCNL Metalmeccanica Industria, espressamente richiamato nel contratto di assunzione sottoscritto dal lavoratore e dalla Controparte_4
Le mansioni dedotte in ricorso, poi, sono state comprovate dall'istruttoria espletata.
In particolare, il teste ha dichiarato al riguardo: “il ricorrente faceva il Testimone_1
muratore, l'imbianchino, lo stuccatore e io mi occupavo della parte elettrica;
il ricorrente lavorava in autonomia come me;
…”.
Analogamente il teste ha riferito: “entrambi eravamo già operai edili con Testimone_2
esperienza e lavoravamo in autonomia;
…”.
I testi escussi hanno, dunque, confermato l'esperienza e la competenza del ricorrente, che ha operato senza il supporto di altre figure professionali.
Le mansioni di operaio edile esperto emerse all'esito dell'istruttoria sono correttamente inquadrabili nel livello D2, relativo a “lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati”, laddove, di contro, il livello D1, assegnato al lavoratore, è riferito a “lavoratori che svolgono attività produttive, amministrative o di servizio elementarirelative a un limitato numero di posizioni di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale secondo istruzioni di lavoro definite”.
Quanto all'orario di lavoro, occorre rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav.,
01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul lavoratore costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389).
Tanto premesso, nella specie le allegazioni attoree relative allo svolgimento del lavoro straordinario, eccedente il limite ordinario delle 40 ore settimanali, secondo le modalità indicate in ricorso, sono state confermate da entrambi i testi escussi che hanno dichiarato che essi lavoratori lavoravano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17,30 con un'ora di pausa pranzo e la sera tornavano a Pomigliano nella sede per posare gli attrezzi e i mezzi di lavoro e prepararli per il giorno dopo;
il sabato lavoravano due volte al mese con lo stesso orario.
In definitiva, accertata la natura subordinata della prestazione di lavoro, va riconosciuto il diritto all'adeguamento della retribuzione corrisposta, ex art. 36 Cost, avuto riguardo alla contrattazione collettiva richiamata, in presenza, come detto, della prova dell'applicazione diretta del CCNL utilizzato per elaborare il conteggio allegato al ricorso.
Al fine della determinazione del quantum debeatur, pertanto, possono essere utilizzati i conteggi depositati, elaborati in maniera analitica, con riferimento al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrabili nel livello D2 del CCNL di settore.
Conclusivamente, va accertato il diritto del ricorrente all'importo pari a complessivi €
7.651,60 a titolo di differenze retributive, dovendo essere sottratto dal conteggio allegato l'importo calcolato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e a titolo di TFR, per le ragioni di seguito esposte in ordine ai capi di domanda aventi ad oggetto l'impugnativa del recesso datoriale e del contratto a termine.
Sulle somme calcolate competono inoltre la rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito - così come evincibile dal conteggio allegato - fino al soddisfo.
Quanto, poi, alla domanda relativa all'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi comprensivo di entrambe le società convenute e facente capo al sig. si osserva che le risultanze processuali depongono a favore della tesi CP_3
attorea.
Milita in tal senso, infatti, in primo luogo, la prova documentale, consistente nel contratto a termine sottoscritto dal lavoratore con la e nel Modello C2 storico rilasciato CP_4
dal Centro per l'Impiego da cui risulta, invece, l'assunzione del lavoratore alle dipendenze della CP_2
Ulteriore conferma di tale circostanza si trae dalla prova testimoniale espletata, avendo entrambi i testi dichiarato: “conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per un periodo;
io ero dipendente della con mansioni di elettricista mentre il ricorrente lavorava per un'altra azienda, la che però faceva capo sempre a titolare anche della a voce ci ha detto CP_2 CP_3 Pt_2
che il datore di uno era e quello dell'altro era ma di fatto l'unico titolare di entrambi era CP_2
che gestiva entrambe le società; il luogo di incontro era il medesimo, i mezzi erano tutti nella Pt_2
disponibilità del ” ( ); "conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per il sig. Pt_2 Tes_1
che era titolare sia della che della con mansioni di imbianchini e stuccatori CP_3 CP_2
edili dal 21.11.2022 fino al 1.4.23; non ho firmato un contratto con nessuna delle due società; il nostro riferimento era sempre indifferentemente per entrambe le società; le società utilizzavano CP_3
promiscuamente sia i mezzi che le attrezzature;
il deposito per entrambe era a Pomigliano” (Napoletano).
Se ne può concludere che il ricorrente ha prestato la propria attività indifferentemente per entrambe le convenute, che hanno stessa sede, stesso oggetto sociale e che anche sul piano formale compaiono quali datrici di lavoro in documenti di sicura pregnanza giuridica quale il contratto di lavoro e il modello C2.
Passando all'esame della domanda relativa all'impugnativa dell'asserito licenziamento orale, il ricorrente, come detto, ha prodotto documentazione da cui è possibile evincere l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato e relativa proroga, decorrente dal 21.11.2022 al 31.3.2023, denunciato al , (cfr. contratto di lavoro Parte_3
con la sottoscritto dallo stesso lavoratore e modello 'C2' del CPI ). CP_4 Parte_3
La documentazione in parola contrasta, dunque, con la prospettata tesi della risoluzione del rapporto a seguito di licenziamento verbale, coincidendo la data del dedotto licenziamento con il termine di scadenza del contratto. La relativa domanda, pertanto, non può trovare accoglimento e conseguentemente non è dovuta l'indennità sostituiva del preavviso.
Di contro, va accolta la domanda di impugnativa del contratto a termine, sotto il profilo, espressamente eccepito, della mancanza di prova da parte di entrambe le società datrici di aver effettuato la valutazione dei rischi, di talchè in applicazione dell'art. 20 del d. lgs.
81/2015 opera ex lege la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
L'art. 20 dispone infatti: L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
In applicazione di tale norma, va quindi dichiarata la persistenza del rapporto, con ordine alle convenute di riammettere in servizio il ricorrente.
Ulteriore conseguenza della trasformazione del contratto, è il diritto al risarcimento del danno.
A tenore dell'art. 28 D.Lgs 81/2015: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.”.
Nella specie le circostanze fattuali e la breve durata del rapporto inducono a disporre una condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno stabilito in un'indennità commisurata a 2,5 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto omnicomprensiva.
Quale ulteriore conseguenza della persistenza del rapporto non è dovuto al lavoratore il tfr, non potendo dirsi cessato il rapporto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e le Parte_1
Società e con Controparte_4 Controparte_2
inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. Metalmeccanica Industria previa trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e ordina alle resistenti la immediata riammissione in servizio del ricorrente con le medesime mansioni ed inquadramento;
b) condanna le resistenti in solido al risarcimento del danno a favore del lavoratore nella misura di un'indennità omnicomprensiva di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) condanna le resistenti in solido al pagamento della somma pari ad € 7.651,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
d) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
2.800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Napoli, così deciso in data 11/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato