Articolo 9 della Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Articolo 8Articolo 10
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23 ottobre 2012
Art. 9. Disposizioni in materia di gratuito patrocinio 1. All' articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
Entrata in vigore il 23 ottobre 2012