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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano IG ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 2.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti N. P. Pedersoli, J. Parte_1
AN CO e C. Frugoni;
e
e a socio unico Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 8.09.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conviene in giudizio le società resistenti formulando le seguenti conclusioni: “ A. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità del contratto di somministrazione di manodopera a tempo indeterminato sottoscritto con in data 1.09.2021 per le ragioni esposte CP_2
(violazione Direttiva 2008/104, superamento durata massima complessiva, violazione artt. 19, 21, 28, 31, 38, 39 d.lgs. 81/15, violazione degli artt. 1344 e/o 1418 c.c.); per l'effetto, dichiarare costituito tra la ricorrente e un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato sin dal momento ritenuto rilevante dalla norma di riferimento applicata al caso concreto, in subordine dall'inizio del rapporto, in subordine dalla data di superamento dei 12 (in subordine 24) mesi, in subordine dalla data di cessazione del rapporto, in subordine dal momento di superamento della durata “ragionevolmente qualificabile come temporanea”, in subordine dal deposito del ricorso, in subordine dalla sentenza, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare all'immediata riammissione in Controparte_1 servizio della ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in subordine utile ai fini TFR (in subordine, in caso di ritenuta applicabilità della tutela di diritto comune, al pagamento delle mensilità medio tempore maturate dalla cessazione del rapporto – in subordine dall'offerta della prestazione - alla sentenza). Quanto sopra previa eventuale interpretazione delle norme interne in tema di somministrazione di manodopera di cui in narrativa in maniera conforme al diritto comunitario e/o previa disapplicazione delle medesime e/o previo rinvio pregiudiziale degli atti della presente causa innanzi alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE affinché questa verifichi la compatibilità delle disposizioni di diritto interno con il diritto dell'Unione, con specifico riferimento all'interpretazione dell'art.
5.5 Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. B. in via subordinata al punto che precede,
2 accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ricollocazione della sig.ra in altra missione e il conseguente inadempimento contrattuale Pt_1
e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno alla CP_2 sig.ra pari all'importo netto mensile di € 530,63, o di altra somma Pt_1 ritenuta equa e/o di giustizia, a far data dal 1°.05.2025 e sino all'effettivo reimpiego. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto le parti resistenti non sono costituite in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, IG ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 8.09.2025 nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1 Controparte_2
a socio unico”, così provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice
( IG ZI)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano IG ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 2.12.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti N. P. Pedersoli, J. Parte_1
AN CO e C. Frugoni;
e
e a socio unico Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 8.09.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conviene in giudizio le società resistenti formulando le seguenti conclusioni: “ A. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità del contratto di somministrazione di manodopera a tempo indeterminato sottoscritto con in data 1.09.2021 per le ragioni esposte CP_2
(violazione Direttiva 2008/104, superamento durata massima complessiva, violazione artt. 19, 21, 28, 31, 38, 39 d.lgs. 81/15, violazione degli artt. 1344 e/o 1418 c.c.); per l'effetto, dichiarare costituito tra la ricorrente e un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato sin dal momento ritenuto rilevante dalla norma di riferimento applicata al caso concreto, in subordine dall'inizio del rapporto, in subordine dalla data di superamento dei 12 (in subordine 24) mesi, in subordine dalla data di cessazione del rapporto, in subordine dal momento di superamento della durata “ragionevolmente qualificabile come temporanea”, in subordine dal deposito del ricorso, in subordine dalla sentenza, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare all'immediata riammissione in Controparte_1 servizio della ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in subordine utile ai fini TFR (in subordine, in caso di ritenuta applicabilità della tutela di diritto comune, al pagamento delle mensilità medio tempore maturate dalla cessazione del rapporto – in subordine dall'offerta della prestazione - alla sentenza). Quanto sopra previa eventuale interpretazione delle norme interne in tema di somministrazione di manodopera di cui in narrativa in maniera conforme al diritto comunitario e/o previa disapplicazione delle medesime e/o previo rinvio pregiudiziale degli atti della presente causa innanzi alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE affinché questa verifichi la compatibilità delle disposizioni di diritto interno con il diritto dell'Unione, con specifico riferimento all'interpretazione dell'art.
5.5 Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. B. in via subordinata al punto che precede,
2 accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ricollocazione della sig.ra in altra missione e il conseguente inadempimento contrattuale Pt_1
e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno alla CP_2 sig.ra pari all'importo netto mensile di € 530,63, o di altra somma Pt_1 ritenuta equa e/o di giustizia, a far data dal 1°.05.2025 e sino all'effettivo reimpiego. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
La domanda giudiziale è improcedibile, in quanto le parti resistenti non sono costituite in giudizio e parte ricorrente non comparendo non ha fornito alcuna prova della notificazione del ricorso.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, IG ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato in data 8.09.2025 nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1 Controparte_2
a socio unico”, così provvede:
1) dichiara la improcedibilità del ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice
( IG ZI)
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