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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11720/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11720/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Pasubio n. 18, presso lo studio dell'avv. SCIACCA
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Riso n. 78, presso lo studio C.F._2
dell'avv. ZAFARANA CHIARA ADELAIDE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Catania in data 2.7.1997 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 27.10.1999, e Persona_1 Persona_2
il 24.8.2006.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
5211/2016 pronunciata da questo Tribunale in data 21.10.2016, parzialmente modificata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania in data 13.6.2019 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 500,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne in Persona_2
suo favore, e di porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 350,00 in favore della figlia, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili e, non opponendosi alla possibilità del cambio di collocamento della figlia minorenne ha chiesto di rigettare le altre domande Persona_2
del ricorrente: ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00. Persona_2
2 Con ordinanza presidenziale del 9.7.2021, è stato disposto il cambio di collocamento della figlia minorenne presso il ricorrente, è stata assegnata a quest'ultimo la casa Persona_2
coniugale ed è stato posto a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della figlia, oltre il pagamento del 40%
delle spese straordinarie, apparendo pacifica l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne Persona_1
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale del ricorrente.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_2
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento;
appare,
comunque, pacifica la circostanza che la stessa, divenuta da poco tempo maggiorenne, sia economicamente non autosufficiente;
va, pertanto, assegnata al ricorrente la casa coniugale, che convive con la stessa.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un imprenditore,
avendo allegato della sua impresa individuale, con oggetto il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, solamente l'attestazione della cessazione dell'attività; ha prodotto, inoltre,
solamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, riportante un reddito dichiarato annuo di
Euro 1.480,00.
3 La resistente, dal canto suo, dipendente di una società che gestisce supermercati, ha prodotto le c.d. buste paga dell'anno 2021, riportanti una retribuzione media di Euro 500,00
circa al mese e la dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e 2023, riportante un reddito dichiarato annuo compreso tra Euro 6.681,00 e Euro 6.718,63.
Ebbene, va considerato che le produzioni documentali di entrambe le parti appaiono così
lacunose da non consentire un riscontro effettivo dei loro redditi, nonostante i plurimi inviti del
Giudice istruttore in atti volti alla produzione della relativa documentazione.
Ebbene, appare opportuno porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
2.7.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1997 al N. 431 della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
assegna al ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
dispone che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente versando, entro il Persona_2
4 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 6 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11720/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Pasubio n. 18, presso lo studio dell'avv. SCIACCA
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via F. Riso n. 78, presso lo studio C.F._2
dell'avv. ZAFARANA CHIARA ADELAIDE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto a Catania in data 2.7.1997 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 27.10.1999, e Persona_1 Persona_2
il 24.8.2006.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
5211/2016 pronunciata da questo Tribunale in data 21.10.2016, parzialmente modificata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania in data 13.6.2019 e che da allora non si sono più riconciliate.
Nello specifico, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 500,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minorenne in Persona_2
suo favore, e di porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 350,00 in favore della figlia, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili e, non opponendosi alla possibilità del cambio di collocamento della figlia minorenne ha chiesto di rigettare le altre domande Persona_2
del ricorrente: ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 150,00. Persona_2
2 Con ordinanza presidenziale del 9.7.2021, è stato disposto il cambio di collocamento della figlia minorenne presso il ricorrente, è stata assegnata a quest'ultimo la casa Persona_2
coniugale ed è stato posto a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 150,00 in favore della figlia, oltre il pagamento del 40%
delle spese straordinarie, apparendo pacifica l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne Persona_1
Aperta la fase istruttoria, è stato disposto l'interrogatorio formale del ricorrente.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_2
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento;
appare,
comunque, pacifica la circostanza che la stessa, divenuta da poco tempo maggiorenne, sia economicamente non autosufficiente;
va, pertanto, assegnata al ricorrente la casa coniugale, che convive con la stessa.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che il ricorrente è un imprenditore,
avendo allegato della sua impresa individuale, con oggetto il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, solamente l'attestazione della cessazione dell'attività; ha prodotto, inoltre,
solamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, riportante un reddito dichiarato annuo di
Euro 1.480,00.
3 La resistente, dal canto suo, dipendente di una società che gestisce supermercati, ha prodotto le c.d. buste paga dell'anno 2021, riportanti una retribuzione media di Euro 500,00
circa al mese e la dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e 2023, riportante un reddito dichiarato annuo compreso tra Euro 6.681,00 e Euro 6.718,63.
Ebbene, va considerato che le produzioni documentali di entrambe le parti appaiono così
lacunose da non consentire un riscontro effettivo dei loro redditi, nonostante i plurimi inviti del
Giudice istruttore in atti volti alla produzione della relativa documentazione.
Ebbene, appare opportuno porre a carico della resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente, dell'importo di Euro 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
2.7.1997, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1997 al N. 431 della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
assegna al ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
dispone che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente versando, entro il Persona_2
4 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 6 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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