TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.241/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.241/2020 R.G.: avente ad oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c.
PROMOSSA DA
(ex , con Parte_1 Parte_2 sede a Buonabitacolo alla Contrada Tempa Mulino, P. IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefano Salimbene ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alliegro ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito ad ordinanza del 10 dicembre 2019, resa nell'ambito del procedimento R.G.E.272/2018, con la quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione resa in data 19 giugno 2018 avanzata da
[...]
la stessa opponente provvedeva, come da ordinanza sopra Parte_1 richiamata, ad introdurre il giudizio di merito a mezzo notificazione di rituale atto di citazione. Con l'introduzione del giudizio di merito,
Pag. 2 l'attore-opponente sottolineava, in via preliminare, che “la procedura esecutiva de qua si fonda su di un titolo che, sebbene esecutivo, appare palesemente illegittimo e/o inesistente, inopponibile a parte attrice”.
Sottolineava come fosse “pacifica l'esistenza della “detenzione qualificata”, in capo alla parte attrice, dei beni immobili di cui è causa giusto contratto di comodato uso ritualmente sottoscritto in data
12/02/2014 e successivamente registrato in data 30/08/2016 presso
Agenzia delle Entrate in Sala Consilina”.
Inoltre, evidenziava, come, “diversamente da quanto statuito dal G.E. il curatore fallimentare della comodante, in ragione dell'effetto di spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, subentra ope legis nel contratto di comodato nei limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori”, ma che “non risulta essere documentata alcuna attività con la quale il curatore fallimentare ha richiesto la restituzione dei beni de quo”.
Infine, specificava "che il diritto possessorio in capo al sig. CP_1
i scontra con la disponibilità dei beni immobili che fanno capo
[...] alla società così come individuati nel contratto di Parte_1 comodato stipulato prima dell'azione possessoria”, contratto da ritenere assolutamente valido, efficace ed opponibile all'opposto.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare opponibile il contratto di comodato stipulato dalla società e la società al sig. Parte_1 CP_2 CP_1
e per l'effetto dichiarare e accertare parte attrice detentrice
[...] qualificata dell'immobile, in forza di contratto di comodato ritualmente sottoscritto in data 12/02/2014 e successivamente registrato in data
30/08/2016 presso Agenzia delle Entrate in Sala Consilina recante data certa anteriore al fallimento della società e registrato prima CP_3 dell'introduzione del giudizio possessorio e riconoscere altresì ogni
Pag. 3 legittimo diritto sui beni meglio descritti nel contratto di comodato predetto in capo alla società . Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio parte opposta che, in via preliminare eccepiva la improponibilità e inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per essere necessario, nel caso di specie, il rimedio dell'opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c.. Nel merito, contestava l'autenticità del contratto di comodato, eccepiva la simulazione dello stesso, nonché l'inopponibilità del contratto per essere stato sottoscritto dalla all'epoca della pretesa sottoscrizione dichiarata fallita. CP_3
Alla luce di tanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione.
Successivamente, in seguito alle difese conclusionali delle parti, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., di udienza per la discussione in seguito al rilievo d'ufficio ex art. 101, c. 2, c.p.c., come da ordinanza del 5 luglio 2025.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, va sottolineato che la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia
Pag. 4 sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre
2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre
2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Quanto alla sollevata questione ex art. 101, c. 2, c.p.c., occorre osservare che, anche diversamente da quanto statuito in precedenza da questo Tribunale, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (ex multis, Cass., 30 Settembre 2019, n. 24224).
Alla luce di tanto, anche in virtù di quanto sottolineato da parte opponente, non sussiste l'improcedibilità relativamente alla questione sollevata d'ufficio.
Pag. 5 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di parte opposta relativa alla improponibilità e inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per essere necessario, nel caso di specie, il rimedio dell'opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c..
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619
c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.
(ex multis, Cass., 20/11/2018, n. 29850).
Ne deriva, quindi, l'inammissibilità del rimedio azionato.
Ad ogni buon conto, il contratto di comodato che l'opponente intende far valere a titolo del presunto diritto, non ha data certa.
In particolare, sul contratto appare, nell'epigrafe, una prima data indicata nel giorno 13.01.2003, una seconda data, alla seconda pagina in corrispondenza ed in calce alla sottoscrizione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.”, indicata nel giorno 12 febbraio 2014 ed, infine, una terza data che è quella della registrazione ovvero il giorno 30 agosto 2016.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, oltre a sottolineare che la mancanza di data certa nelle scritture private ai sensi dell'art. 2704 c. c. può essere rilevata d'ufficio anche in appello (ex multis, Cass.,
23/06/2025, n. 16846), specifica che la mancanza di data certa in un contratto stipulato prima della dichiarazione di fallimento rende tale contratto inopponibile al fallimento. L'inidoneità a dimostrare l'anteriorità della stipulazione è confermata quando i documenti
Pag. 6 prodotti non risultano sufficienti per provare l'avvenuta stipulazione del contratto in data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento (ex multis, Cass., 29/06/2025, n. 17487). Inoltre, la data certa di un contratto, ai fini della sua opponibilità a terzi, richiede la presenza di un evento esterno che ne certifichi l'anteriorità, non essendo sufficiente neanche la mera menzione del contratto in un altro documento avente data certa (ex multis, Cass., 19/05/2025, n. 13314).
Nel caso di specie, in applicazione ai principi sopra richiamati, la data certa da tenere in considerazione è quella della registrazione del contratto (30 agosto 2016), così che all'epoca della stipula del contratto di comodato che parte opponente intende far valere la società CP_3 risultava sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento, come
[...] dimostrato in atti a mezzo di visura camerale prodotta da parte opposta, elemento già evidenziato nell'ordinanza del G.E. del 10 dicembre 2019.
Da tanto deriva l'inopponibilità del contratto di comodato nei confronti dell'opposto.
Quanto sopra specificato assorbe ogni e qualsiasi ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando in rito nel giudizio recante il numero di R.G.241/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in Parte_1 favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €.2.522,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per
Pag. 7 compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Alliegro dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
SEZIONE CIVILE
R.G.241/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il got, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 novembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il got dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.241/2020 R.G.: avente ad oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c.
PROMOSSA DA
(ex , con Parte_1 Parte_2 sede a Buonabitacolo alla Contrada Tempa Mulino, P. IVA P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefano Salimbene ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alliegro ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In seguito ad ordinanza del 10 dicembre 2019, resa nell'ambito del procedimento R.G.E.272/2018, con la quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione resa in data 19 giugno 2018 avanzata da
[...]
la stessa opponente provvedeva, come da ordinanza sopra Parte_1 richiamata, ad introdurre il giudizio di merito a mezzo notificazione di rituale atto di citazione. Con l'introduzione del giudizio di merito,
Pag. 2 l'attore-opponente sottolineava, in via preliminare, che “la procedura esecutiva de qua si fonda su di un titolo che, sebbene esecutivo, appare palesemente illegittimo e/o inesistente, inopponibile a parte attrice”.
Sottolineava come fosse “pacifica l'esistenza della “detenzione qualificata”, in capo alla parte attrice, dei beni immobili di cui è causa giusto contratto di comodato uso ritualmente sottoscritto in data
12/02/2014 e successivamente registrato in data 30/08/2016 presso
Agenzia delle Entrate in Sala Consilina”.
Inoltre, evidenziava, come, “diversamente da quanto statuito dal G.E. il curatore fallimentare della comodante, in ragione dell'effetto di spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, subentra ope legis nel contratto di comodato nei limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori”, ma che “non risulta essere documentata alcuna attività con la quale il curatore fallimentare ha richiesto la restituzione dei beni de quo”.
Infine, specificava "che il diritto possessorio in capo al sig. CP_1
i scontra con la disponibilità dei beni immobili che fanno capo
[...] alla società così come individuati nel contratto di Parte_1 comodato stipulato prima dell'azione possessoria”, contratto da ritenere assolutamente valido, efficace ed opponibile all'opposto.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare opponibile il contratto di comodato stipulato dalla società e la società al sig. Parte_1 CP_2 CP_1
e per l'effetto dichiarare e accertare parte attrice detentrice
[...] qualificata dell'immobile, in forza di contratto di comodato ritualmente sottoscritto in data 12/02/2014 e successivamente registrato in data
30/08/2016 presso Agenzia delle Entrate in Sala Consilina recante data certa anteriore al fallimento della società e registrato prima CP_3 dell'introduzione del giudizio possessorio e riconoscere altresì ogni
Pag. 3 legittimo diritto sui beni meglio descritti nel contratto di comodato predetto in capo alla società . Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio parte opposta che, in via preliminare eccepiva la improponibilità e inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per essere necessario, nel caso di specie, il rimedio dell'opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c.. Nel merito, contestava l'autenticità del contratto di comodato, eccepiva la simulazione dello stesso, nonché l'inopponibilità del contratto per essere stato sottoscritto dalla all'epoca della pretesa sottoscrizione dichiarata fallita. CP_3
Alla luce di tanto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione.
Successivamente, in seguito alle difese conclusionali delle parti, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., di udienza per la discussione in seguito al rilievo d'ufficio ex art. 101, c. 2, c.p.c., come da ordinanza del 5 luglio 2025.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, va sottolineato che la controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia
Pag. 4 sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre
2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre
2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di
Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Quanto alla sollevata questione ex art. 101, c. 2, c.p.c., occorre osservare che, anche diversamente da quanto statuito in precedenza da questo Tribunale, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (ex multis, Cass., 30 Settembre 2019, n. 24224).
Alla luce di tanto, anche in virtù di quanto sottolineato da parte opponente, non sussiste l'improcedibilità relativamente alla questione sollevata d'ufficio.
Pag. 5 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di parte opposta relativa alla improponibilità e inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., per essere necessario, nel caso di specie, il rimedio dell'opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c..
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619
c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.
(ex multis, Cass., 20/11/2018, n. 29850).
Ne deriva, quindi, l'inammissibilità del rimedio azionato.
Ad ogni buon conto, il contratto di comodato che l'opponente intende far valere a titolo del presunto diritto, non ha data certa.
In particolare, sul contratto appare, nell'epigrafe, una prima data indicata nel giorno 13.01.2003, una seconda data, alla seconda pagina in corrispondenza ed in calce alla sottoscrizione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.”, indicata nel giorno 12 febbraio 2014 ed, infine, una terza data che è quella della registrazione ovvero il giorno 30 agosto 2016.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, oltre a sottolineare che la mancanza di data certa nelle scritture private ai sensi dell'art. 2704 c. c. può essere rilevata d'ufficio anche in appello (ex multis, Cass.,
23/06/2025, n. 16846), specifica che la mancanza di data certa in un contratto stipulato prima della dichiarazione di fallimento rende tale contratto inopponibile al fallimento. L'inidoneità a dimostrare l'anteriorità della stipulazione è confermata quando i documenti
Pag. 6 prodotti non risultano sufficienti per provare l'avvenuta stipulazione del contratto in data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento (ex multis, Cass., 29/06/2025, n. 17487). Inoltre, la data certa di un contratto, ai fini della sua opponibilità a terzi, richiede la presenza di un evento esterno che ne certifichi l'anteriorità, non essendo sufficiente neanche la mera menzione del contratto in un altro documento avente data certa (ex multis, Cass., 19/05/2025, n. 13314).
Nel caso di specie, in applicazione ai principi sopra richiamati, la data certa da tenere in considerazione è quella della registrazione del contratto (30 agosto 2016), così che all'epoca della stipula del contratto di comodato che parte opponente intende far valere la società CP_3 risultava sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento, come
[...] dimostrato in atti a mezzo di visura camerale prodotta da parte opposta, elemento già evidenziato nell'ordinanza del G.E. del 10 dicembre 2019.
Da tanto deriva l'inopponibilità del contratto di comodato nei confronti dell'opposto.
Quanto sopra specificato assorbe ogni e qualsiasi ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando in rito nel giudizio recante il numero di R.G.241/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in Parte_1 favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €.2.522,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per
Pag. 7 compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Alliegro dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 1° dicembre 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8