Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale medesimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONTEFIASCONE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso l'Avvocato GAETANO PATTA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AC UC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA A. CAPPONI 16, presso l'avvocato AMELIO GIORGINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ANTONIETTA RUSSO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24/00 del Giudice di pace di MONTEFIASCONE, depositata il 09/05/00;
udita la relazione: della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Patta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo con l'assorbimento dei restanti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Montefiascone accolse l'opposizione proposta il 29 febbraio 2000 da IA UL avverso il verbale con il quale la polizia locale gli aveva contestato in data 24 gennaio 2000 un eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox il 5 dicembre 1999.
Ritenne il giudice del merito che era illegittima la contestazione non immediata dell'infrazione, a nulla rilevando la dedotta impossibilità di provvedervi da parte dell'unico agente operante, perché il mancato impiego di un'apposita seconda pattuglia costituisce programmatica elusione dell'obbligo di contestazione immediata.
Ricorre per Cassazione. Il comune di Montefiascone e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso IA UL. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, proposta dal resistente, d'inammissibilità del ricorso e dell'opposizione per difetto di legittimazione del comune di Montefiascone e in favore di una legittimazione del prefetto. L'autonomia specificamente amministrativa di cui i comuni godono a norma dell'art. 118 cost., così come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale n. 3 del 2001, esclude ogni possibilità di individuare la legittimazione di organi periferici dell'amministrazione centrale dello Stato nel caso di opposizioni proposte direttamente avverso i verbali di accertamento di contravvenzioni al codice della strada.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 e dell'art. 205 codice della strada,
lamentando che i giudice del merito abbia illegittimamente omesso di rilevare l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni dalla notifica del verbale.
Il motivo è infondato.
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 203 del codice della strada, ha ritenuto, con "interpretazione adeguatrice", che il ricorso amministrativo previsto da questa norma non escluda la possibilità di impugnare immediatamente in via giurisdizionale il verbale di accertamento delle infrazioni stradali;
e ha aggiunto che, "mancando una specifica disciplina circa i termini e le modalità da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria... spetta al giudice dinanzi al quale l'azione è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il quomodo ed il quando della sua esperibilità, affinché la tutela risulti assicurata nella sua pienezza" (C. cost. n. 311, C.
cost., 12 luglio 1995, n. 315, C. cost., 27 settembre 1995, n. 437). Sicché è ormai indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, che "in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada - secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. n. 393 del 1959 (previgente cod. strad.), nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, terzo comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla
Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) - non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l'interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso" (Cass., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5897, m. 505633), con un'opposizione proposta ex art. 22 l. n. 689 del 1981 contro il verbale di accertamento dell'infrazione anziché contro l'ordinanza ingiunzione del prefetto (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 779, m. 531139).
È controversa, tuttavia, l'individuazione del termine entro il quale l'opposizione contro il verbale di accertamento dell'illecito deve essere proposta.
Secondo una parte della giurisprudenza, invero, il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, previsto appunto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Cass., sez. 1^, 20 gennaio 1999, n. 482, m. 522427). Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, "l'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa" (Cass., sez. 3^, 29 settembre 1999, n. 10768, m. 530330). Dei due orientamenti è peraltro preferibile il secondo, perché il primo, che aveva un riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270, poi non convertito in legge, crea problemi di raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che può essere proposto entro sessanta giorni, sia con il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, che è indicato ancora in sessanta giorni dall'art. 202 del codice della strada.
Sicché deve ritenersi che entro l'unico termine di sessanta giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pagamento in misura ridotta della sanzione o per il ricorso al prefetto o per l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. E qualora entro tale termine l'interessato non si sia avvalso di alcuna delle indicate facoltà, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento", secondo quanto espressamente prevede al terzo comma lo stesso art. 203 del codice della strada.
È questa la sola soluzione compatibile sia con il procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada sia con le esigenze di garanzia della difesa cui hanno inteso corrispondere le pronunce della Corte costituzionale.
3. Con il secondo e con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 200 codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che il giudice del merito abbia omesso di considerare adeguatamente, secondo le specifiche indicazioni della legge, l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata in ragione dello strumento rilevatore utilizzato.
I motivi sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, 'di massima', i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia 'nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentarì"; sicché "tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi" (Cass., sez. 3^, 5 novembre 1999, n. 12330, m. 530919, Cass., sez. 1^, 21 febbraio 2001, n. 2494, m. 544004, Cass., sez. 1^, 29 marzo 2001, n. 4571, m. 545287, Cass., sez. 1^, 25 maggio 2001, n. 7103, m. 546972). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e in accoglimento del secondo e del terzo motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia al anche per le spese Giudice di pace di Montefiascone.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003